REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2003, n. 205 

Regolamento recante criteri e modalita' applicabili nella concessione
degli  aiuti per la ristrutturazione fondiaria delle aziende agricole
previsti  dall'Art.  7,  commi  15  e  16,  della  legge regionale n.
13/2002. Approvazione.
(GU n.7 del 14-2-2004)

                (Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 23 luglio 2003)

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Vista  la legge regionale 16 maggio 2002, n. 13 ed in particolare
l'Art.  7,  comma  15,  che  prevede  interventi  di promozione della
ristrutturazione   fondiaria   delle  imprese  agricole  al  fine  di
garantire ed assicurare il mantenimento delle politiche di sviluppo e
sostegno al settore agricolo;
    Considerato  che  ai  sensi  del comma 16, Art. 7, della suddetta
legge  le  modalita' applicative degli interventi di promozione della
ristrutturazione  fondiaria  sono  definite con atto regolamentare da
sottoporre al parere preventivo della Commissione europea, cosi' come
previsto  dall'Art.  88,  paragrafo  3, del trattato istitutivo della
Comunita' europea;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale  n.  2498  del
12 luglio  2002 con la quale e' stato approvato in via preliminare il
regolamento  disciplinante i criteri e le modalita' applicabili nella
concessione  degli  aiuti  per  la  promozione della ristrutturazione
fondiaria;
    Considerato  che  il regolamento in questione e' stato notificato
alla  Commissione europea e che la commissione medesima ha comunicato
con  nota  del  28 marzo  2003 la decisione favorevole C(2003) 223 in
merito al testo del regolamento;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 1536 del
23 maggio 2003;
                              Decreta:
    E'   approvato   il  «Regolamento  recante  criteri  e  modalita'
applicabili  nella  concessione  degli  aiuti per la ristrutturazione
fondiaria delle aziende agricole previsti dall'Art. 7, commi 15 e 16,
della  legge  regionale  n.  13/2002»  nel testo allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 19 giugno 2003
                                ILLY