N. 9 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 gennaio 2004

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 28 gennaio 2004 (della Regione Puglia)

Demanio  e  patrimonio  dello  Stato  - Concessioni d'uso del demanio
  marittimo  per  finalita'  turistico-ricreative  -  Canoni  annui -
  Prevista   rideterminazione   con   decreto   del   Ministro  delle
  infrastrutture  e  dei trasporti, con possibilita' di rivalutazione
  fissa  del  trecento  per cento dal 1° gennaio 2004 - Ricorso della
  Regione  Puglia  -  Denunciata esorbitanza dalle competenze statali
  esclusive  - Invasione della potesta' legislativa regionale di tipo
  residuale  (in materia di turismo, nonche' di lidi, spiagge, rade e
  lagune)  o  di  tipo  concorrente  (in materia di porti, nonche' di
  governo  del  territorio)  -  Inconfigurabilita'  dell'aumento come
  principio  fondamentale della legislazione statale - Violazione del
  principio  di  leale collaborazione tra Stato e Regioni - Incidenza
  su risorse finanziarie connesse alla sfera di competenza regionale.
- Legge  24 novembre  2003, n. 326 [recte: Decreto-legge 30 settembre
  2003,  n. 269,  convertito  con  modifiche  nella legge 24 novembre
  2003, n. 326], art. 32, commi 21 e 22 [quest'ultimo come modificato
  dall'art. 2,  comma 53,  della  legge finanziaria 24 dicembre 2003,
  n. 350].
- Costituzione, artt. 117 e 119.
(GU n.7 del 18-2-2004 )
    Ricorre  la  Regione  «Puglia»,  in  persona del presidente della
giunta   regionale  dott.  Raffaele  Fitto,  rappresentato  e  difeso
dall'avv.  prof.  Francesco Paparella ed elettivamente domiciliato in
Roma,  corso  Trieste  n. 88, studio del professore avvocato. Giorgio
Recchia come da mandato a margine del presente atto e in virtu' della
deliberazione n. 7/19/04, della giunta regionale di Puglia;
    Contro  il  Presidente  del Consiglio dei ministri, nella persona
del  titolare  pro  tempore  dell'ufficio,  per  la  dichiarazione di
illegittimita'  costituzionale  dell'art  32, comma 21 e 22, legge 24
novembre  2003,  n. 326  (pubbl.  nella  Gazzetta Ufficiale n. 274/25
novembre   2003  -  Supplemento  ordinario  n. 181),  che  dispongono
l'attribuzione  al  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del
potere  di  rideterminare  i  canoni  annui  di  cui  all'art. 3  del
decreto-legge  5  ottobre  1993,  n. 400  convertito  dalla  legge  4
dicembre  1993,  n. 494  e  di  fissare l'aumento degli stessi canoni
nella  loro  rivalutazione  del  trecento  per  cento,  e per cio' in
violazione  del  novellato  art.  117  e del novellato art. 119 della
Costituzione  con conseguente lesione della sfera di competenza della
Regione «Puglia» e del principio di leale collaborazione.
    1.  -  La  manovra  introdotta dai commi 21, 22, 23, dell'art. 32
legge   24   novembre   2003,   n. 326   e'  affidata  alle  seguenti
disposizioni:
        con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, da
adottare  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono rideterminati i canoni annui di cui all'art. 3
legge 4 dicembre 1993, n. 494;
        dal  1°  gennaio  2004 i canoni per la concessione d'uso sono
rideterminati nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342,
rivalutate al trecento per cento;
        resta  fermo  quanto  previsto dall'art. 6 del citato decreto
del   Ministro   di  cui  al  comma  22  (lettera  b)  relativo  alla
classificazione  delle  aree  da  parte  delle  regioni, in base alla
valenza turistica delle stesse.
    L'aumento nella misura fissa del 300% e' destinato ad investire i
canoni di concessione - con finalita' turistico-ricreative - di aree,
pertinenze  demaniali  marittime  e specchi acquei ed a gravare sulle
attivita'   produttive   in   genere  costituite  dalla  gestione  di
stabilimenti  balneari,  da  esercizi  di ristorazione e di generi di
monopolio,  da noleggio di imbarcazioni e di natanti in genere; dalla
gestione di strutture ricettive ed attivita' ricreative e sportive; e
cosi' via.
    Naturalmente,  nel  Paese  che ha le coste piu' lunghe di Europa,
queste attivita', e le altre che potrebbero indicarsi, vengono svolte
in  condizioni  ambientali, sociali ed economiche le piu' diverse fra
loro,  sia  considerando il livello nazionale della comparazione, sia
operando  la  stessa  comparazione  all'interno delle regioni lambite
interamente   dal  mare,  come  la  Puglia,  nella  quale  la  totale
diversita',  per  fare esempi concreti, fra la complessiva condizione
delle Tremiti, di Policoro e di Tricase, costituisce un dato di fatto
a nostro avviso inconfutabile.
    Il  richiamo  a  questa  situazione  di  fatto  induce, quindi, a
rendersi  conto della legittimita' o non della applicazione a realta'
tanto   diverse   fra   loro  di  un  canone  concessorio  rivalutato
uniformemente  del  300%,  alla  luce, naturalmente, dell'ordinamento
giuridico di maggior livello interpretato in funzione degli interessi
protetti e secondo le individuate procedure.
    2.  -  Cio'  posto, l'impianto sistematico del novellato art. 117
della  Costituzione  permette  di  constatare che il demanio naturale
marittimo  non  trovi  luogo  fra  le materie nelle quali lo Stato ha
legislazione  esclusiva; che la materia dei porti ed aeroporti civili
sia  compresa fra quelle disciplinate dalla legislazione concorrente;
che  il  lido  del  mare,  la  spiaggia,  le  rade  e  le lagune, non
rientrando nel catalogo del secondo e terzo comma dell'art. 117 della
Costituzione,  debbano  essere  sottoposte  alla potesta' legislativa
piena delle regioni.
    Quanto precede trova conferma nelle seguenti considerazioni.
    Alcune,  piu'  risalenti,  incentrate  sul disposto dell'art. 59,
d.P.R.   n. 616/1977,  che  ha  delegato  alle  regioni  le  funzioni
amministrative sulle aree del demanio marittimo, con riferimento alla
loro  utilizzazione  per  finalita' turistico-recettive. Sono restate
nella  competenza  dello  Stato le funzioni relative alla navigazione
marittima,   alla  difesa  e  sicurezza  nazionale  ed  alla  polizia
doganale.
    Il  d.lgs.  n. 112/1998  ha  attribuito  alle regioni le funzioni
relative  al rilascio delle concessioni sul demanio marittimo ed alla
gestione turistico-ricettiva dello stesso demanio.
    Si  consideri,  in  proposito,  che  la  materia  del  turismo e'
sicuramente nella competenza legislativa piena delle regioni.
    Sotto  altro  aspetto,  va rilevato che la materia «porti» (parte
del  demanio  naturale  marittimo)  e'  inserita  nella  legislazione
concorrente,  id  est  nella  competenza  legislativa «propria» della
regione,  essendo  lo  Stato  titolare  della  competenza legislativa
«limitata»    ai   principi   fondamentali   (Corte   costituzionale,
n. 282/2002).
    Sotto   ulteriore  aspetto,  vanno  considerate  le  proposte  di
modifica  dell'art. 117  della Costituzione, avanzate nella seduta 26
novembre 2003 del Senato sul disegno di legge costituzionale n. 2544,
nel  senso  di  aggiungere sub lettera s) nelle materie di competenza
esclusiva dello Stato le locuzioni: «Del demanio marittimo, lacuale e
fluviale»,  «porti  e  aeroporti  civili  di  interesse  nazionale  o
internazionale», «linee di navigazione aeree e marittime».
    L'intendimento   di   ricondurre   le   materie  sopradette  alla
competenza  legislativa  esclusiva dello Stato, costituisce, a nostro
avviso  la  prova  piu'  evidente  della  attuale  appartenenza della
materia  alla  sfera  della  legislazione  propria delle regioni o, a
tutto concedere, a quella della legislazione concorrente (governo del
territorio).  Ma,  in  quest'ultima ipotesi, e' appena il caso di far
notare   che  la  rivalutazione  (300%)  del  canone  di  concessione
demaniale marittima non costituisce certo un «principio fondamentale»
della  legge  dello  Stato  e,  per  di piu', non e' stata oggetto di
alcuna congiunta valutazione da parte dello Stato e delle regioni.
    In  conseguenza di cio', alla regione e' stata anche sottratta la
possibilita'  di operare, in via legislativa, sulla determinazione di
una  autonoma  risorsa  finanziaria,  comunque  attratta  nella sfera
regionale attraverso il dominio legislativo della materia.
                              P. Q. M.
    Si   chiede  alla  ecc.ma  Corte  costituzionale  di  volere,  in
accoglimento  del  presente  ricorso,  dichiarare  la  illegittimita'
costituzionale  dell'art. 32,  comma 21 e 22, legge 24 novembre 2003,
n. 326  (Gazzetta  Ufficiale  n. 274/25  novembre  2003 - Supplemento
ordinario  n. 181),  per  violazione  degli  articoli 117 e 119 della
Costituzione,  del  principio  di  leale  collaborazione  fra Stato e
regione  e  per  la  lesione  della spesa di competenza della Regione
«Puglia».
        Bari - Roma, addi' 20 gennaio 2004
                   Prof. Avv. Francesco Paparella
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