N. 5 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 ottobre 2003

Ordinanza  emessa  il  15 ottobre 2003 dal giudice di pace di Palermo
nel  procedimento  civile  vertente  tra  Catalucci  Elio e comune di
Palermo

Circolazione  stradale  - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
  al  giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni
  di  ammissibilita'  -  Onere per il ricorrente di versare presso la
  cancelleria  una  somma  pari alla meta' del massimo edittale della
  sanzione  inflitta  dall'organo accertatore - Discriminazione fra i
  cittadini  in  base  al  reddito  -  Lesione  del  diritto dei meno
  abbienti  a  tutelare  in  giudizio  i  propri diritti ed interessi
  legittimi.
- Codice  della  strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285),
  art. 204-bis    [introdotto   dall'art. 4,   comma 1-septies,   del
  decreto-legge  27 giugno 2003,  n. 151,  convertito  con  modifiche
  nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.7 del 18-2-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha   emesso   la  seguente  ordinanza  nella  causa  iscritta  al
n. 10082/03  del  ruolo  generale  degli  affari civili e contenziosi
vertente  tra  Catalucci  Elio, residente in Palermo, via VF 7 n. 18,
difeso personalmente, opponente;
    Contro:  Comune  di  Palermo  in persona del sindaco pro tempore,
domiciliato per la carica in Palermo, piazza Pretoria, opposto.

                              In fatto

    Con  ricorso  depositato  il  26  settembre  2003  Catalucci Elio
proponeva  opposizione  avverso  il  verbale  di  accertamento  della
Polizia  municipale  di  Palermo n. 88213/2003 (2/H/106071/01) del 14
maggio   2003   con   il   quale   veniva  contestata  la  violazione
dell'art. 158  del  c.d.s.  poiche'  il  conducente  del veicolo FIAT
Seicento  tg.  CF  406 ZB sostava in corrispondenza dell'incrocio tra
piazza S. Oliva e piazza Castelnuovo.
    Il  ricorrente  eccepiva  preliminarmente  «l'incostituzionalita'
della  norma  che  subordina l'esercizio del diritto inviolabile alla
difesa,  al  preventivo  versamento  della  cosiddetta cauzione e non
effettuava  il  versamento  della somma - pari alla meta' del massimo
della  sanzione  inflitta  - previsti, a pena di inammissibilita' del
ricorso,  dall'art. 204-bis  del  c.d.s.  introdotto  dalla  legge 1°
agosto  2003,  n. 214, con la quale e' stato convertito con modifiche
il d.l. n. 151/2003.
    La eccezione preliminare di incostituzionalita' dell'art. 204-bis
del c.d.s. non appare manifestamente infondata per i seguenti

                          Motivi in diritto

    Il  terzo comma del sopra citato art. 204-bis del c.d.s. prevede:
«all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso
la  cancelleria  del  giudice di pace, a pena di inammissibilita' del
ricorso,  una  somma  pari  alla  meta'  del  massimo  edittale della
sanzione  inflitta  dall'organo  accertatore. Detta somma, in caso di
accoglimento del ricorso, e' restituita al ricorrente».
    Nessun deposito di somme e', al contrario, previsto dall'art. 203
stesso codice in caso del ricorso amministrativo al prefetto.
    L'art. 204-bis appare palesemente in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione  in  quanto,  nell'imporre a pena di inammissibilita' il
«deposito  cauzionale»,  attua  una  discriminazione tra cittadini in
ragione del proprio reddito, contrariamente al dettato costituzionale
secondo  cui  tutti  i  cittadini  hanno pari dignita' sociale e sono
eguali  davanti alla legge, senza distinzione di condizioni personali
o sociali.
    La  violazione della norma costituzionale sopra richiamata appare
ancora piu' evidente sol che si consideri che per la proposizione del
ricorso  amministrativo  non  e'  prevista  alcuna  cauzione, quasi a
volere  preventivamente indirizzare verso la proposizione dei ricorsi
amministrativi  i  cittadini  meno  abbienti,  riservando  il ricorso
giurisdizionale ai possessori di redditi piu' alti.
    Un  ulteriore  principio fondamentale risulta violato dalla norma
sopra  richiamata  e  riguarda  l'art. 24  della Carta costituzionale
secondo  cui tutti possono agire in giudizio per la tutela del propri
diritti e interessi legittimi.
    Il  diritto  alla tutela giurisdizionale appare invece negato con
l'imposizione  del deposito cauzionale non essendo consentito a tutti
i  cittadini  di  adire  l'autorita'  giudiziaria a tutela dei propri
diritti.
    Tanto  piu'  sol  che si faccia mente locale alla possibilita' di
accesso  alla  giustizia  agevolato per i meno abbienti dall'istituto
del  gratuito  patrocinio,  mediante  il  quale lo Stato - proprio in
attuazione del principio costituzionalmente garantito con l'art. 24 -
consente  a  tutti  i  cittadini  la tutela dei propri diritti avanti
l'autorita' giudiziaria.
                              P. Q. M.
    Nel  ritenere  fondata l'eccezione di legittimita' costituzionale
dell'art. 204-bis   del  d.lgs.  n. 285/1992  (codice  della  strada)
inserito  dalla  legge  1°  agosto  2003,  n. 214  di conversione del
decreto-legge   n. 151/2003,   eccezione   sollevata  dal  ricorrente
Catalucci  Elio, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione
nella  parte in cui impone al ricorrente - a pena di inammissibilita'
-  all'atto  del  deposito  del  ricorso avanti il giudice di pace il
versamento  di  una  somma pari alla meta' del massimo edittale della
sanzione inflitta dall'organo accertatore.
    Sospende il presente giudizio iscritto al n. 10082/03 R.G.
    Ordina  alla  cancelleria  di trasmettere immediatamente gli atti
alla Corte costituzionale.
    Ordina alla cancelleria di notificare la presente oridinanza alle
parti,  al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Presidenti della
Camera e del Senato.
        Palermo, addi' 14 ottobre 2003
                     Il giudice di pace: Cillari
04C0156