N. 64 ORDINANZA 9 - 12 febbraio 2004
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Responsabilita' civile - Danno biologico - Danno da sinistro stradale - Risarcibilita' tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato - Omessa determinazione di caratteristiche e contenuti delle circostanze suddette e dei criteri applicabili - Sopravvenuta disciplina a modifica della norma denunciata - Restituzione degli atti al rimettente. - Legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 5. - Costituzione, artt. 2, 3 e 32.(GU n.7 del 18-2-2004 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY; Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5, commi 1, 2, lettere a) e b), 3 e 4 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), promosso con ordinanza del 14 gennaio 2002 dal giudice di pace di Roma nel procedimento civile vertente tra Carmelo Buccoleri e Alessandro Rosa ed altra, iscritta al n. 574 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, 1ª serie speciale, dell'anno 2003. Udito nella camera di consiglio del 26 novembre 2003 il giudice relatore Alfio Finocchiaro. Ritenuto che nel corso di una causa civile per il risarcimento dei danni da incidente stradale il giudice di pace di Roma ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), per violazione degli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione; che il remittente ha osservato che ove non fosse stata applicabile la norma citata, entrata in vigore il 4 aprile 2001, il danno sarebbe stato liquidato equitativamente, assumendo i parametri seguiti dalla Corte d'appello di Roma: per il punto di invalidita' lire 3.000.000, aumentabili fino al cinquanta per cento per il danno biologico permanente; per il danno biologico temporaneo, lire 90.000 giornaliere se assoluto, lire 45.000 se parziale; per il danno morale, in misura variabile da un quarto alla meta' della somma complessivamente valutata a titolo di danno biologico; che, applicandosi i criteri stabiliti dalla legge sopravvenuta, si perviene ad una rilevante decurtazione della liquidazione del danno rispetto a quella calcolata in base ai parametri richiamati, in contrasto con i principi di «uniformita' pecuniaria di base» e di necessaria e imprescindibile personalizzazione del danno, anche alla luce delle linee guida dettate in materia dal Consiglio d'Europa; che, su questa premessa, il giudice a quo rileva incongruenze, contraddizioni, disparita' di trattamento e violazioni di diritti fondamentali, tali da delineare un contrasto con i parametri costituzionali sopra indicati. Considerato che il giudice di pace di Roma dubita, fra l'altro, della legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 4, della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), per il quale «il danno biologico viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato», senza determinare caratteristiche e contenuti delle circostanze soggettive, e senza stabilirne i criteri ne' attribuirli a valutazioni equitative; che, successivamente all'ordinanza di rimessione, la norma citata e' stata sostituita dall'art. 23, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza), nel senso che «l'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 2 puo' essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato»; che la nuova disciplina non e' meramente ripetitiva della precedente, ne' fa salvi i diritti pregressi, ne' e' palesemente non retroattiva; che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente perche' valuti se sulla base dello jus superveniens la questione di legittimita' costituzionale sia tuttora rilevante.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al giudice di pace di Roma. Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2004. Il Presidente: Zagrebelsky Il redattore: Finocchiaro Il cancelliere: Di Paola Depositata in Cancelleria il 12 febbraio 2004. Il direttore della cancelleria: Di Paola 04C0202