N. 65 ORDINANZA 9 - 12 febbraio 2004
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Universita' - Ricercatori universitari - Ammissione ai concorsi per posti di ricercatore universitario confermato - Requisito del diploma di laurea, posseduto al momento dell'originaria assunzione in ruolo - Ritenuta violazione del canone di ragionevolezza, del principio di eguaglianza e di buon andamento dell'amministrazione - Questione gia' ritenuta manifestamente infondata - Assenza di argomenti nuovi o diversi - Manifesta infondatezza. - Legge 14 gennaio 1999, n. 4, art. 1, comma 10. - Costituzione, artt. 3 e 97.(GU n.7 del 18-2-2004 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY; Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Giovanni Maria FLICK, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonche' il servizio di mensa nelle scuole), promosso con ordinanza del 3 maggio 2002 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Fortunata Lucille Labi ed altri contro l'Universita' degli studi «La Sapienza» di Roma ed altri, iscritta al n. 404 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, 1ª serie speciale, dell'anno 2003. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 2003 il giudice relatore Franco Bile. Ritenuto che con ordinanza del 3 maggio 2002 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio - nel corso di un giudizio proposto da Fortunata Lucille Labi ed altri contro l'Universita' degli studi «La Sapienza» di Roma per l'annullamento del decreto del rettore del 26 aprile 2001 per la copertura di n. 422 posti di ricercatore universitario nella parte in cui escludeva i ricorrenti dalla partecipazione a tale concorso riservato - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonche' il servizio di mensa nelle scuole), nella parte in cui si stabilisce che il personale dell'universita' e degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie ed in servizio alla data di entrata in vigore della legge medesima, il quale abbia svolto alla predetta data almeno tre anni di attivita' di ricerca, possa partecipare ai concorsi per posti di ricercatore universitario confermato solo se l'originaria assunzione in servizio sia avvenuta a seguito di pubblici concorsi che prevedessero come requisito di accesso il diploma di laurea e non anche se il dipendente, pur in mancanza di quest'ultimo requisito, sia comunque in possesso di tale diploma; che nell'atto introduttivo del giudizio i ricorrenti assumevano di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 1, comma 10, della legge n. 4 del 1999 citata per l'accesso ai concorsi riservati a posti di ricercatore universitario e si dolevano di essere stati invece esclusi dalle procedure medesime in quanto assunti originariamente in servizio in una qualifica per la quale non era richiesto, tra i vari requisiti, il diploma di laurea, pur essendo essi in possesso dello stesso alla data di entrata in vigore della legge menzionata: che l'impugnativa proposta dai ricorrenti era quindi diretta all'annullamento del provvedimento di esclusione dalle valutazioni comparative riservate per la copertura di posti di ricercatore universitario nonche' all'accertamento del diritto alla inclusione tra i beneficiari della legge n. 4 del 1999; che il Tribunale amministrativo regionale rimettente sospetta innanzi tutto la violazione del generale canone di coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento giuridico (art. 3 Cost.) perche' la partecipazione al concorso riservato da parte del personale delle universita' e' condizionato ad un requisito «meramente formale e di alcuna rilevanza sostanziale», quale appunto sarebbe il presupposto dell'originaria assunzione in ruolo a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea; che ne discenderebbe la violazione del principio di eguaglianza per ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni sostanzialmente identiche; che inoltre il Tribunale amministrativo regionale prospetta la violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) atteso che - non essendo consentito l'accesso al concorso riservato per il personale privo di tale requisito formale, ma in possesso di tutti gli altri requisiti sostanziali - le universita' si priverebbero ingiustificatamente di utili apporti di competenze professionali consolidate in ragione delle pluriennali esperienze acquisite; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha sostenuto l'inammissibilita' o comunque l'infondatezza della questione. Considerato che, con ordinanze n. 163 del 2003 e n. 517 del 2002, questa Corte ha gia' dichiarato la manifesta infondatezza dell'identica questione sollevata, in altri giudizi analoghi, dal medesimo Tribunale regionale amministrativo in riferimento agli stessi parametri; che nessun argomento nuovo o diverso, rispetto a quelli gia' vagliati da questa Corte, e' stato prospettato nell'ordinanza di rimessione, sicche' anche la questione da questa sollevata e' del pari manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonche' il servizio di mensa nelle scuole), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2004. Il Presidente: Zagrebelsky Il redattore: Bile Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 12 febbraio 2004. Il direttore della cancelleria: Di Paola 04C0203