N. 66 ORDINANZA 9 - 12 febbraio 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Circolazione   stradale  -  Violazioni  del  codice  della  strada  -
  Contestazione immediata della violazione - Materiale impossibilita'
  (in  caso  di  determinazione  dell'illecito in tempo successivo al
  transito  del veicolo ovvero allorche' il veicolo sia gia' distante
  dal  posto di accertamento) - Prospettata violazione del diritto di
  difesa  e  di  contraddittorio  tra  le parti - Censura rivolta nei
  confronti  di norma regolamentare - Insindacabilita' da parte della
  Corte costituzionale - Manifesta inammissibilita'.
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 384, comma 1, lettera e).
- Costituzione, art. 24, secondo comma.
(GU n.7 del 18-2-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;
  Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero
Alberto  CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni Maria
FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 384, comma 1,
lettera  e),  del  d.P.R.  16  dicembre  1992, n. 495 (Regolamento di
esecuzione  e  di attuazione del nuovo codice della strada), promossi
con ordinanze dell'8 aprile e del 7 febbraio 2003 dal giudice di pace
di  Osimo  sui ricorsi proposti da Recina Assicurazioni s.n.c. contro
il  comune  di  Loreto  e da Angelici Roberto contro la prefettura di
Ancona,  rispettivamente  iscritte  ai  nn. 439  e  440  del registro
ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 28 - 1ª serie speciale - dell'anno 2003.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 10 dicembre 2003 il giudice
relatore Romano Vaccarella.
    Ritenuto  che,  nel  corso di due distinti giudizi di opposizione
promossi, rispettivamente, da Roberto Angelici, avverso il verbale di
contestazione  n. 474/2001  elevato nei suoi confronti per violazione
dell'art. 142,  comma  8,  del  d.lgs., 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice  della  strada), dalla polizia municipale di Loreto in data 11
luglio  2001,  nonche'  avverso  l'ordinanza-ingiunzione emessa dalla
prefettura  di  Ancona in data 3 novembre 2001, e dalla s.n.c. Recina
Assicurazioni,  avverso  il  verbale  di  contestazione  n. 257/2002,
elevato  per  violazione  della  stessa  norma  di cui innanzi, dalla
polizia  municipale  di  Loreto  in data 14 marzo 2002, il giudice di
pace  di  Osimo,  con  due  ordinanze, l'una del 7 febbraio e l'altra
dell'8   aprile   2003,   ha   sollevato  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 384,  comma  1,  lettera  e), del d.P.R. 16
dicembre  1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo  codice  della  strada), laddove - in contrasto con l'art. 200,
comma  1,  dello stesso codice, nonche' con l'art. 24, secondo comma,
della  Costituzione  -  tra  i casi di materiale impossibilita' della
contestazione  immediata  prevede  quello in cui l'apparecchiatura di
rilevazione abbia consentito la determinazione dell'illecito in tempo
successivo  al  transito  del  veicolo,  ovvero  dopo  che il veicolo
oggetto del rilievo era gia' a distanza dal posto di accertamento;
        che,  in  punto  di  fatto,  riferisce  il  rimettente  che i
ricorrenti   hanno  eccepito  la  nullita'  della  contestazione  per
violazione   del   disposto   dell'art. 200   cod.   strada   nonche'
dell'art. 384,  comma  1,  lettera  e),  del  relativo regolamento di
esecuzione,  perche'  la  polizia municipale non aveva proceduto alla
contestazione  immediata  della violazione, ma, sul presupposto della
sua  materiale  impossibilita', era ricorsa alla notifica del verbale
di  accertamento, e cio' benche' le apparecchiature utilizzate per la
rilevazione  della velocita' (autovelox mod. 104/C2) consentissero in
realta' la lettura e il fermo immediato del veicolo;
        che  la  prefettura  di  Ancona,  costituitasi  nel  giudizio
promosso   da   Roberto   Angelici,   ha   confutato  con  articolate
argomentazioni la domanda attrice;
        che il rimettente osserva preliminarmente che l'art. 200 cod.
strada  prevede  la contestazione immediata, salvo il caso in cui per
l'impossibilita'  della  stessa  non  sia  necessario  procedere alla
notifica  della  violazione, mentre l'art. 201, comma 1, dello stesso
codice  prescrive  che i motivi della mancata contestazione immediata
devono essere indicati nel verbale;
        che l'art. 384 del regolamento elenca i casi in cui per legge
deve ritenersi materialmente impossibile la contestazione immediata e
che   dall'istruttoria  espletata  e'  emersa  la  ricorrenza,  nelle
fattispecie  dedotte  in giudizio, di circostanze atte a giustificare
l'utilizzo  della  notifica  della  violazione,  essendosi verificata
un'ipotesi tipizzata di impossibilita' della contestazione immediata,
ai sensi dell'art. 384, comma 1, lettera e), del regolamento;
        che    il    ricorso    alla    notifica    dell'accertamento
dell'infrazione,  pur  consentito  nei casi dedotti in giudizio dalla
norma  regolamentare,  costituirebbe,  a  parere  del rimettente, una
violazione  del  diritto  di  difesa,  garantito  dal  secondo  comma
dell'art. 24   Cost.  in  ogni  stato  e  grado  del  procedimento  e
«favorito»  dall'art. 200  del  codice  della  strada, posto che tale
modalita'  di  contestazione  farebbe venir meno ogni possibilita' di
contraddittorio tra le parti nell'immediatezza del fatto;
        che,  osserva  il  giudice  a  quo,  il  contrasto  tra norma
primaria e norma secondaria puo' essere eliminato solo attraverso una
dichiarazione  di  incostituzionalita' della seconda e la conseguente
rimozione dei limiti all'applicazione dell'art. 200 cod. strada, che,
valorizzando  lo strumento della contestazione immediata, esprime una
modalita'  di  esercizio  del  diritto  di  difesa costituzionalmente
garantito;
        che  il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in
entrambi  i  giudizi  a  mezzo  dell'Avvocatura generale dello Stato,
eccepisce  l'inammissibilita'  della  sollevata  questione, in quanto
oggetto  del  dubbio di costituzionalita' e' una norma regolamentare,
insuscettibile  di  essere  sottoposta  allo scrutinio della Corte in
ordine alla sua compatibilita' con i principi costituzionali.
    Considerato  che  le ordinanze propongono le medesime questioni e
che, pertanto, i relativi giudizi possono essere riuniti;
        che  il  giudice  di  pace  di  Osimo dubita - in riferimento
all'art. 24, secondo comma, Cost. - della legittimita' costituzionale
dell'art. 384,  comma  1,  lettera  e),  del d.P.R. 16 dicembre 1992,
n. 495  (Regolamento  di  esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della   strada),   in   quanto  prevede  come  ipotesi  di  materiale
impossibilita'  della  contestazione immediata il caso che il veicolo
oggetto  del  rilievo  sia  gia' a distanza dal posto di accertamento
dell'illecito  o  comunque  nell'impossibilita'  di essere fermato in
tempo utile o nei modi regolamentari;
        che  la  censura rivolta nei confronti della norma denunciata
e'  inammissibile,  trattandosi  di  norma regolamentare sottratta al
sindacato di legittimita' costituzionale di questa Corte.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma,  della legge 11 marzo 1953
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi.
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 384,  comma  1, lett. e), del
d.P.R.   16  dicembre  1992,  n. 495  (Regolamento  esecuzione  e  di
attuazione  del  nuovo codice della strada), sollevata, in riferiment
all'art. 24,  secondo  comma. della Costituzione, dal giudice di pace
di Osimo con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta 9 febbraio 2004.
                     Il Presidente: Zagrebelsky
                      Il redattore: Vaccarella
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 12 febbraio 2004.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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