N. 67 ORDINANZA 9 - 12 febbraio 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Spese   di   giustizia   -   Difensore   di  ufficio  -  Liquidazione
  dell'onorario  e  delle spese - Assunzione a carico dello Stato, in
  caso  di  mancato adempimento da parte dell'obbligato - Prospettata
  carenza  di  copertura finanziaria dei nuovi oneri - Questione gia'
  decisa  con  sentenza  di  rigetto  -  Difetto di nuovi argomenti -
  Manifesta infondatezza.
- D.Lgs.   28 luglio   1989,  n. 271,  art. 32,  comma 2,  introdotto
  dall'art. 17    della   legge   6 marzo   2001,   n. 60,   trasfuso
  nell'art. 116  del  d.lgs.  30 maggio  2002,  n. 113  e  riprodotto
  nell'art. 116 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
- Costituzione, art. 81, quarto comma.
(GU n.7 del 18-2-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;
  Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero
Alberto  CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni Maria
FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 32, comma 2,
del  decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione,
di  coordinamento  e  transitorie  del  codice  di procedura penale),
introdotto dall'art. 17 della legge 6 marzo 2001, n. 60 (Disposizioni
in  materia di difesa d'ufficio) e trasfuso nell'art. 116 del decreto
legislativo  30  maggio  2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di spese di giustizia), promosso con ordinanza
del 13 novembre 2002 dalla Corte d'appello di Milano nel procedimento
penale  a  carico  di Parrella Paolo, iscritta al n. 320 del registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 23, 1ª serie speciale, dell'anno 2003.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 10 dicembre 2003 il giudice
relatore Paolo Maddalena.
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  del  13  novembre  2002, la Corte
d'appello  di  Milano  -  sezione IV penale ha sollevato questione di
legittimita'   costituzionale  dell'art. 32,  comma  2,  del  decreto
legislativo   28   luglio  1989,  n. 271  (Norme  di  attuazione,  di
coordinamento   e   transitorie  del  codice  di  procedura  penale),
introdotto  dall'art. 18  (recte: 17) della legge 6 marzo 2001, n. 60
(Disposizioni   in   materia   di   difesa   d'ufficio)   e  trasfuso
nell'art. 116  del  decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo
unico   delle   disposizioni  legislative  in  materia  di  spese  di
giustizia),   in   riferimento   all'art. 81,   quarto  comma,  della
Costituzione;
        che,  secondo  il  giudice  a quo, la disposizione impugnata,
prevedendo  il  beneficio  del  patrocinio  a  spese  dello Stato nei
confronti  di soggetti - non ammessi al gratuito patrocinio - che non
abbiano  adempiuto  le  obbligazioni  verso  il difensore di ufficio,
comporta «nuove e maggiori spese» rispetto a quelle preventivabili ai
sensi  della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio
a spese dello Stato per i non abbienti);
        che,  secondo  il  remittente,  in  relazione  a detti oneri,
difetta,  nella  legge  n. 60  del 2001 e nel d.lgs. n. 113 del 2002,
l'indicazione   dei   «mezzi   per  farvi  fronte»,  come  prescritto
dall'art. 81, quarto comma, della Costituzione;
        che,  ad  avviso  dello  stesso  giudice remittente, non puo'
considerarsi  idonea forma di copertura finanziaria la possibilita' -
contemplata   nella   disposizione   impugnata   -  del  «diritto  di
ripetizione  delle  somme  a  carico dell'assistito nei confronti del
quale  non  sussistono le condizioni per l'ammissione al patrocinio a
spese  dello  Stato»,  sia  perche'  tale  modalita' di copertura non
risulta  prevista  tra  quelle  indicate dall'art. 11-ter della legge
5 agosto  1978,  n. 468  (Riforma  di  alcune  norme  di contabilita'
generale dello Stato in materia di bilancio), sia perche' il recupero
di quanto dovuto attraverso l'esercizio del diritto di ripetizione e'
del tutto aleatorio;
        che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, intervenuto in giudizio,
chiede,  in  via  preliminare,  che  la  questione  venga  dichiarata
inammissibile,  poiche'  riguardante una disposizione abrogata, e che
comunque essa sia dichiarata infondata nel merito, in quanto la norma
censurata  troverebbe  copertura  finanziaria  nella  disciplina  del
patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.
    Considerato  che  la  censura di inammissibilita' sollevata dalla
difesa  erariale  non  ha  fondamento,  in  quanto  il  remittente ha
correttamente  sollevato  la questione di legittimita' costituzionale
facendo riferimento all'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 271 del 1989,
nel  testo  introdotto  dall'art. 17  della legge n. 60 del 2001, poi
trasfuso  nell'art. 116  del  d.lgs.  n. 113  del  2002  e riprodotto
nell'art. 116  del  d.P.R.  30 maggio2002,  n. 115 (Testo unico delle
disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di spese di
giustizia);
        che,  successivamente  all'ordinanza  di remissione, identica
questione  e' stata dichiarata infondata da questa Corte con sentenza
n. 266  del  2003, e che non vengono prospettati argomenti nuovi tali
da indurre ad una soluzione diversa;
        che,  pertanto,  la questione sollevata dalla Corte d'appello
di  Milano  - sezione IV penale deve essere dichiarata manifestamente
infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'   costituzionale  dell'art. 32,  comma  2,  del  decreto
legislativo   28   luglio  1989,  n. 271  (Norme  di  attuazione,  di
coordinamento   e   transitorie  del  codice  di  procedura  penale),
introdotto dall'art. 17 della legge 6 marzo 2001, n. 60 (Disposizioni
in  materia  di difesa d'ufficio), trasfuso nell'art. 116 del decreto
legislativo  30  maggio  2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni
legislative   in   materia  di  spese  di  giustizia),  e  riprodotto
nell'art. 116  del  d.P.R.  30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle
disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di spese di
giustizia),  sollevata,  in  riferimento  all'art. 81,  quarto comma,
della  Costituzione,  dalla  Corte  d'appello  di Milano - sezione IV
penale, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2004.
                     Il Presidente: Zagrebelsky
                       Il redattore: Maddalena
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 12 febbraio 2004.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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