N. 68 ORDINANZA 9 - 12 febbraio 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Previdenza   e   assistenza   -  Indebito  previdenziale  -  Indebita
  percezione   di   prestazioni  pensionistiche  -  Esclusione  della
  ripetizione  per  i  percettori,  per  l'anno 1995,  di  un reddito
  imponibile  IRPEF di importo pari o inferiore a lire sedici milioni
  ovvero  possibilita'  di ripetizione nei limiti dell'indebito per i
  percettori   di   reddito   superiore   -  Ritenuta  disparita'  di
  trattamento  in  danno  di  pensionati  a  reddito  non  elevato  -
  Sopravvenuta  disciplina  in  materia -  Restituzione degli atti al
  rimettente.
- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 260 e 261.
- Costituzione, artt. 3 e 38.
(GU n.7 del 18-2-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;
  Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero
Alberto  CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni Maria
FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio
FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 260 e
261,   della   legge   23   dicembre  1996,  n. 662  (Misure  per  la
razionalizzazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza del
30  marzo  2001  dal  Tribunale  di  Viterbo  nel procedimento civile
vertente  tra  Angelica  Pianeselli  e  l'Istituto  nazionale  per la
previdenza  sociale (INPS), iscritta al n. 503 del registro ordinanze
2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, 1ª
serie speciale, dell'anno 2002.
    Visti   gli   atti  di  costituzione  di  Angelica  Pianeselli  e
dell'INPS;
    Udito  nella  camera di consiglio del 17 dicembre 2003 il giudice
relatore Franco Bile.
    Ritenuto  che  con  ordinanza  del 30 marzo 2001 (pervenuta il 31
ottobre  2002)  il  Tribunale  di Viterbo ha sollevato d'ufficio, nel
procedimento  civile  vertente  tra  Angelica  Pianeselli  e  l'INPS,
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 1, commi 260 e
261,   della   legge   23   dicembre  1996,  n. 662  (Misure  per  la
razionalizzazione  della  finanza  pubblica),  per  contrasto con gli
artt. 3 e 38 della Costituzione;
        che,  secondo  il giudice rimettente, il regime dell'indebito
in materia previdenziale, introdotto dalle norme censurate, esclude -
nei  confronti  dei  soggetti  che  prima del 1° gennaio 1996 abbiano
percepito  indebitamente  prestazioni  pensionistiche  -  il recupero
dell'indebito  se i soggetti medesimi, ove non versino in dolo, siano
percettori,  per  l'anno  1995, di un reddito personale imponibile ai
fini dell'IRPEF di importo pari o inferiore a lire 16.000.000, mentre
il  recupero  avviene  nei  limiti  dell'indebito per i percettori di
reddito superiore;
        che, cosi' interpretata, la normativa non si sottrae, secondo
il giudice rimettente, a sospetti di incostituzionalita', sussistendo
disparita'  di  trattamento  tra  pensionati  a  favore dei quali, in
applicazione della previgente disciplina dell'indebito previdenziale,
e'  stata  sancita  l'irripetibilita'  delle somme percepite in buona
fede,   e   pensionati   soggetti  invece  alla  nuova  disposizione,
nonostante  la percezione dell'indebito si sia verificata prima della
data di entrata in vigore della normativa stessa;
        che   la   nuova   disciplina,   incidendo  sulle  situazioni
sostanziali  maturate  nella  vigenza  di  quella precedente, frustra
l'affidamento  di  una  vasta  categoria di cittadini nella sicurezza
giuridica  che  costituisce  elemento  fondamentale  dello  Stato  di
diritto;
        che  -  secondo il giudice rimettente - sarebbero danneggiati
pensionati  a  reddito non elevato, i quali, avendo gia' destinato le
somme  percepite  ai  bisogni  alimentari  propri  e  della famiglia,
dovrebbero  non  di  meno  restituirle, sicche' si determinerebbe una
situazione   di  insufficiente  protezione  sociale  con  conseguente
violazione dell'art. 38 Cost.;
        che  la finalita' di contrazione della spesa pubblica sottesa
alla  disposizione  in  esame  non  costituisce ragione sufficiente a
giustificare le violazioni dei suddetti precetti costituzionali;
        che   si   e'   costituita   la   Pianeselli   aderendo  alle
prospettazioni  dell'ordinanza  di  rimessione  e quindi chiedendo la
declaratoria di incostituzionalita' della disposizione censurata;
        che  si  e' costituito l'INPS chiedendo in via principale che
gli  atti siano restituiti al giudice rimettente per jus superveniens
(art. 38,  commi  7 - 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448) ed in
subordine  concludendo  per la declaratoria di inammissibilita' della
questione.
    Considerato che dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione il
legislatore  ha  introdotto,  in  materia  di ripetizione di indebito
previdenziale, una nuova disciplina, contenuta nell'art. 38, commi 7,
8,  9 e 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2002);
        che  -  come gia' affermato da questa Corte (ordinanza n. 249
del   2002)   -  tale  disciplina  contiene  norme,  in  ordine  alla
ripetizione  di  indebito previdenziale, in parte non coincidenti con
quelle oggetto del presente giudizio e tali da poter portare anche ad
una  riconsiderazione  della  natura transitoria o meno degli effetti
sulle ripetizioni di indebito pregresso;
        che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti
al  giudice rimettente, cui spetta valutare se, alla luce tanto della
legislazione  sopravvenuta quanto del mutamento del quadro normativo,
la  questione  sollevata sia tuttora rilevante per la definizione del
giudizio a quo e se persistano, in tutto o in parte, i motivi posti a
base dell'ordinanza di rimessione.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Viterbo.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2004.
                     Il Presidente: Zagrebelsky
                         Il redattore: Bile
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 12 febbraio 2004.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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