UNIVERSITA' DI PARMA

DECRETO RETTORALE 3 febbraio 2004 

Modificazioni allo statuto.
(GU n.40 del 18-2-2004)

                             IL RETTORE

  Vista  la  legge  9 maggio  1989,  n.  168,  ed  in particolare gli
articoli 6 e 16;
  Visto  il  decreto  rettorale  n. 501 Reg. XXXVIII in data 27 marzo
2000,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2000,
con  cui  e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi di
Parma e successive modificazioni;
  Vista   la  deliberazione  assunta  dal  senato  accademico  e  dal
consiglio  di  amministrazione  riuniti  in seduta congiunta, in data
1° dicembre  2003  con  cui  sono state approvate ulteriori modifiche
allo statuto dell'Universita' di Parma, trasmesse, con nota in data 7
gennaio  2004, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca  per  il  controllo  di  legittimita'  e  di  merito  a norma
dell'art. 6, comma 10, della precitata legge n. 168/1989;
  Preso  atto della nota in data 28 gennaio 2004 con la quale il MIUR
comunica di non avere osservazioni da formulare;
  Ritenuto  che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo
previsto per l'emanazione delle modifiche allo statuto dell'Ateneo;
                              Decreta:
  1.  Lo  statuto dell'Universita' degli studi di Parma e' modificato
come segue:
  Articolo 8 - Il rettore;
  comma 10 - aggiuntivo.
  Il  rettore  e  i professori di cui all'art. 13 comma 2 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  382/1980  hanno diritto a una
limitazione  dell'attivita' didattica. La limitazione e' concessa con
decreto  rettorale  e  non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso
ufficiale.
  Articolo 16 - Collegio dei revisori dei conti;
  comma 1 - sostitutivo.
  Il  collegio dei revisori dei conti, organo interno dell'Ateneo, e'
composto  da  cinque  membri scelti tra gli iscritti nel registro dei
revisori   contabili,   ovvero   tra   i   funzionari  del  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca o del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  dotati di particolare competenza e
esperienza  amministrativa  o  contabile  o  legale  o di ordinamenti
universitari.
  Articolo 28 - Corsi di dottorato di ricerca;
  comma 3 - aggiuntivo.
  Il  numero  dei  posti  complessivamente disponibili per i corsi di
dottorato   di   ricerca  viene  stabilito  dagli  organi  accademici
competenti,  indipendentemente dalle risorse destinate alla copertura
finanziaria delle borse di studio.
  2.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

    Parma, 3 febbraio 2004

                                                 Il rettore: Ferretti