AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 5 febbraio 2004 

Rigetto  di  proposte  di  opzioni  tariffarie  base  della  societa'
«Consiag  reti  S.r.l.»  per  l'anno  termico  2003-2004, relative al
servizio  di distribuzione del gas e per gli anni termici 2001-2002 e
2002-2003,  relative  al servizio di distribuzione e di fornitura del
gas  ai  clienti  finali di cui alla deliberazione dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas  28 dicembre  2000,  n. 237/00, come
successivamente integrata e modificata. (Deliberazione n. 10/04).
(GU n.42 del 20-2-2004)

            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 5 febbraio 2004,
  Visti:
    l'art.  2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n.
481 (di seguito: legge n. 481/1995);
    l'art.  23,  comma  2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);
    il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 147 del
27 giugno  2001  (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica
n. 244/2001);
    la  deliberazione  dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00 (di
seguito: deliberazione n. 237/00);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  31 luglio  2003,  n. 89/03 (di
seguito: deliberazione n. 89/03);
    la  delibera  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas
12 novembre 2003, n. 128/03 (di seguito: delibera n. 128/03);
    le  comunicazioni di avvio dei procedimenti di approvazione delle
proposte  di  opzioni  tariffarie  base  rispettivamente per gli anni
termici   2001-2002,  2002-2003  e  2003-2004,  pubblicate  sul  sito
Internet  dell'Autorita',  ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 244/2001;
  Considerato che:
    la  societa'  «Consiag reti S.r.l.» (di seguito: «Consiag reti»),
con le note rispettivamente in data 9 settembre 2003 (prot. Autorita'
n.  24573  dell'11 settembre 2003) e in data 30 settembre 2003 (prot.
Autorita' n. 26639 del 3 ottobre 2003), ha trasmesso all'Autorita' le
opzioni  tariffarie  per  gli anni termici 2001-2002 e 2002-2003 e le
proposte  tariffarie  per  l'anno  termico  2003-2004,  calcolate con
riferimento alle previsioni della deliberazione n. 89/03;
    la  documentazione  inviata  da  codesta  societa'  e'  risultata
mancante  della  dichiarazione  di  cui  all'art.  2,  comma 1, della
deliberazione  n.  89/03, comprovante i maggiori costi per i quali si
richiede il riconoscimento in tariffa;
    con  lettere  rispettivamente in data 2 ottobre 2003 e 14 ottobre
2003,  gli  uffici dell'Autorita' hanno invitato la societa' «Consiag
reti»  a  trasmettere  la  dichiarazione di cui al precedente alinea,
precisando  che,  qualora  quanto  richiesto  non fosse stato fornito
entro  i  trenta  giorni  successivi  al  ricevimento  delle suddette
lettere, ovvero qualora i chiarimenti e le integrazioni trasmesse non
fossero  state risolutive dei rilievi formulati, gli uffici avrebbero
proposto   all'Autorita'  il  diniego  all'approvazione  alle  citate
proposte;
    con   note   rispettivamente  in  data  12 novembre  2003  (prot.
Autorita'  n.  29488 del 13 novembre 2003) e in data 14 novembre 2003
(prot. Autorita' n. 29729 del 17 novembre 2003), la societa' «Consiag
reti» ha fornito chiarimenti che, tuttavia, non sono stati risolutivi
dei  rilievi  di  cui al precedente alinea, con la conseguenza che le
proposte   di  opzioni  tariffarie  sopra  richiamate  non  risultano
conformi  ai  criteri  di  cui  alla  deliberazione  n.  237/00, come
modificata e integrata dalla deliberazione n. 89/03;
    in  data  30  e 31 dicembre 2003, come disposto dalla delibera n.
128/03,  e'  stata  effettuata  da  parte dell'Autorita' un'ispezione
congiunta  con  la  Guardia  di  finanza  presso  la  sede  legale  e
amministrativa  della  societa'  «Consiag reti», al fine di acquisire
informazioni   relativamente   alla   corretta   applicazione   della
metodologia tariffaria introdotta dalla deliberazione n. 89/03;
    nel   corso   dell'ispezione  di  cui  al  precedente  alinea,  i
rappresentanti  della  societa'  «Consiag  reti»  non  hanno  fornito
elementi   aggiuntivi   rispetto   a  quanto  comunicato  nelle  note
sopraccitate;
  Ritenuto  che sia necessario, per i motivi sopra esposti, rigettare
le proposte di opzioni tariffarie;
                              Delibera:
  Di  non  approvare  le  proposte tariffarie base per l'anno termico
2003-2004,  relative al servizio di distribuzione del gas, presentate
dalla societa' «Consiag reti S.r.l.».
  Di  non  approvare le proposte tariffarie base per gli anni termici
2001-2002  e 2002-2003, relative al servizio di distribuzione del gas
e  di  fornitura ai clienti finali, formulate dalla societa' «Consiag
reti S.r.l.».
  Di  notificare  il  presente provvedimento, mediante invio di plico
raccomandato  con  avviso di ricevimento, alla societa' «Consiag reti
S.r.l.», con sede legale in via F. Targetti n. 26 - 59100 Prato.
  Di  pubblicare  la  presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  nel  sito Internet dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il gas (www. autorita.energia.it), affinche'
entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione.
  Avverso  il  presente  provvedimento  puo'  essere proposto ricorso
davanti  al  tribunale  amministrativo regionale per la Lombardia, ai
sensi  dell'art.  2,  comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481,
entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla  data di notifica del
medesimo provvedimento.

    Milano, 5 febbraio 2004

                                                 Il presidente: Ortis