N. 37 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 24 dicembre 2003

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 24
dicembre 2003 (della Regione Emilia-Romagna)

Lavori  pubblici  -  Primo  programma delle opere strategiche - Metro
  leggero   automatico   di   Bologna   -   Ricorso   della   Regione
  Emilia-Romagna  -  Denunciata  approvazione  da  parte del CIPE del
  progetto  preliminare in assenza della previa intesa con la Regione
  e  senza  attivazione della procedura di superamento del dissenso -
  Tardiva  convocazione  del  Presidente  della  Regione - Violazione
  delle  prerogative  costituzionali della Regione e del principio di
  leale  collaborazione  -  Elusione  del giudicato costituzionale in
  riferimento  alla  sentenza  della  Corte costituzionale n. 303 del
  2003.
- Deliberazione CIPE 1° agosto 2003, n. 67.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 136; legge 21 dicembre 2001, n. 443,
  art. 1,  comma 2,  lett. c);  decreto  legislativo  20 agosto 2002,
  n. 190, art. 3, comma 6, lett. b).
(GU n.9 del 3-3-2004 )
    Ricorso    per    conflitto   di   attribuzioni   della   Regione
Emilia-Romagna,  in persona del presidente della giunta regionale pro
tempore, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 2560
del  9 dicembre  2003  (All. 1),  rappresentata  e  difesa  - come da
procura  rogata  dal  notaio  Federico  Stame del Collegio di Bologna
n. di  rep. 47837  del  16 dicembre  2003  (all.  2) - dagli avvocati
Giandomenico  Falcon  di  Padova e Luigi Manzi di Roma, con domicilio
eletto  in  Roma  presso  lo studio dell'avv. Manzi, via Confalonieri
n. 5;

    Contro   il   Presidente   del  Consiglio  dei  ministri  per  la
dichiarazione  che  non  spetta  allo  Stato,  e per esso al CIPE, di
approvare,  in  assenza dell'intesa con la Regione Emilia-Romagna sul
programma delle infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti
produttivi   strategici   e  di  preminente  interesse  nazionale  da
realizzare  nel  territorio  della  regione  e  nonostante l'espresso
parere  negativo  della regione stessa, il progetto preliminare della
linea  1  della  metropolitana  ad  automazione integrale di Bologna,
nonche'  per il conseguente annullamento della deliberazione del CIPE
1° agosto  2003,  n. 67,  Primo  programma  delle opere strategiche -
legge  n. 443/2001  - Metro leggero automatico di Bologna (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 258 - serie generale, del 6 novembre 2003
- all. 3), con la quale tale organo ha proceduto all'approvazione del
predetto   progetto   preliminare  in  violazione  delle  prerogative
costituzionali  della  Regione  Emilia-Romagna,  ed in particolare in
violazione:
        degli artt. 117 e 118 della Costituzione;
        dell'art. 136 Cost., in relazione al giudicato costituzionale
di cui alla sentenza n. 303 del 2003;
        dell'art. 1, comma 2, lett. c) della legge n. 443 del 2001;
        dell'art. 3,  comma  6,  lett.  b),  del  decreto legislativo
n. 190 del 2002;
        del  principio di leale cooperazione tra Stato e regioni, per
i profili e nei modi di seguito illustrati.

                              F a t t o

    La realizzazione di un sistema di trasporto rapido collettivo per
l'area  di  Bologna  costituisce  un  opera  di evidente e preminente
interesse  regionale.  Il  presente  ricorso non e' dunque rivolto ad
avversare  la realizzazione di tale sistema, bensi' a contrastare gli
atti   con  i  quali  lo  Stato  ha  unilateralmente  proceduto  alla
ideazione,   localizzazione   e  persino  approvazione  del  progetto
preliminare   di   una   specifica  opera  denominata  Metro  leggero
automatico  di  Bologna,  non  solo  in  assenza  del raccordo con la
Regione   Emilia-Romagna   previsto   dalla   Costituzione   e  dalle
disposizioni  di  rango  legislativo attuative di essa, ma persino in
contrasto  con le sue espresse determinazioni circa la localizzazione
dell'opera e le sue caratteristiche concrete.
    In  effetti,  il  CIPE  con  la  deliberazione 1° agosto 2003 qui
impugnata ha approvato il progetto preliminare dell'opera:
        1) in assenza dell'intesa tra Stato e regione in relazione al
Programma delle infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti
produttivi   strategici   e  di  preminente  interesse  nazionale  da
realizzare   nel   territorio   della   regione   e   circa  la  loro
localizzazione;
        2) avendo  invitato il presidente della regione a partecipare
alla  riunione  del CIPE del 1° agosto con nota del 31 luglio, ovvero
meno di ventiquattro ore prima;
        3) nonostante  che  con  deliberazione 14 maggio 2003, n. 848
(all.   4),   recante  Espressione  delle  valutazioni  sul  progetto
preliminare   di   Metropolitana   leggera   automatica   di  Bologna
comprendente  la  linea  1 e 2 nonche' le infrastrutture connesse, la
giunta  regionale  avesse  espressamente  provveduto  a  «manifestare
l'impossibilita'  per  la  Regione  Emilia-Romagna  di  esprimere una
valutazione  positiva  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto legislativo
n. 190/2002»  ed a «stabilire che la giunta regionale stessa si rende
contestualmente  disponibile  a  considerare ogni proposta tecnica di
soluzione adeguata».
    In  questi termini, la deliberazione assunta costituisce palese e
radicale violazione delle prerogative costituzionali della ricorrente
regione,  risultando  cosi' illegittima ed arbitraria per le seguenti
ragioni di

                            D i r i t t o

    1) Violazione  delle prerogative costituzionali della regione per
approvazione  da  parte  del CIPE del progetto preliminare in assenza
della  previa  necessaria  intesa  della  regione sul Programma delle
infrastrutture  pubbliche  e  private  e  gli insediamenti produttivi
strategici  e  di  preminente  interesse  nazionale da realizzare nel
territorio della regione.
    L'opera  in  questione  e' realizzata nel quadro della disciplina
della  realizzazione  delle infrastrutture di interesse strategico di
cui  alla  legge n. 443 del 2001 ed al decreto legislativo n. 190 del
2002, emanato in attuazione di essa.
    L'elemento  di  avvio  della  procedura e' l'individuazione delle
opere,  a  mezzo di un programma approvato dal CIPE. La Metropolitana
di Bologna e' compresa nel primo programma, approvato dal CIPE con la
deliberazione 21 dicembre 2001, n. 121.
    Di  fronte  alla  contestazione,  da  parte  delle regioni, della
disposizione  che  attribuisce  al  CIPE l'approvazione del programma
delle  opere,  codesta  ecc.ma  Corte costituzionale, con la sentenza
n. 303  del 2003, ha ritenuto (punto 4.1 in diritto) che «predisporre
un  programma di infrastrutture pubbliche e private e di insediamenti
produttivi   e'   attivita'   che  non  mette  capo  ad  attribuzioni
legislative  esclusive  dello  Stato,  ma  che puo' coinvolgere anche
potesta'  legislative  concorrenti  (governo  del territorio, porti e
aeroporti,   grandi   reti   di  trasporto,  distribuzione  nazionale
dell'energia,  etc.)»  e  che «per giudicare se una legge statale che
occupi  questo spazio sia invasiva delle attribuzioni regionali o non
costituisca  invece  applicazione  dei  principi  di sussidiarieta' e
adeguatezza  diviene  elemento valutativo essenziale la previsione di
un'intesa  fra  lo  Stato  e  le  regioni interessate, alla quale sia
subordinata l'operativita' della disciplina».
    La Corte ha poi ritenuto che «nella specie l'intesa e' prevista e
ad  essa  e' da ritenersi che il legislatore abbia voluto subordinare
l'efficacia  stessa  della  regolamentazione  delle  infrastrutture e
degli insediamenti contenuta nel programma di cui all'impugnato comma
1  dell'art. 1»,  ed  ancora  che  «non  e' rilevante se essa preceda
l'individuazione  delle  infrastrutture  ovvero sia successiva ad una
unilaterale  attivita'  del Governo», dato che se «tale attivita' sia
stata  gia'  posta  in essere, essa non vincola la regione fin quando
l'intesa  non  venga  raggiunta».  Di  conseguenza «l'interpretazione
coerente  con  il  sistema  dei  rapporti Stato-regioni affermato nel
nuovo  Titolo  V impone infatti di negare efficacia vincolante a quel
programma  su  cui  le  regioni  interessate  non  abbiano  raggiunto
un'intesa  per  la  parte  che  le  riguarda,  come  nel  caso  della
deliberazione CIPE del 21 dicembre 2001, n. 121».
    Per  quanto riguarda la Regione Emilia-Romagna, nessuna intesa e'
ancora  intervenuta  sulla  individuazione  delle  infrastrutture  di
interesse  strategico,  con conseguente inefficacia, allo stato degli
atti, della deliberazione del CIPE ricordata nella sentenza.
    Ne consegue che nessun atto ulteriore della procedura puo' essere
legittimamente  compiuto in assenza di questa intesa pregiudiziale, e
che  in  particolare  la  approvazione da parte del CIPE del progetto
preliminare  di  un'opera attuativa di un programma ancora inefficace
costituisce  una evidente illegittimita', ed una altrettanto evidente
violazione    delle    prerogative   costituzionali   della   Regione
Emilia-Romagna.
    2) Violazione  delle prerogative costituzionali della regione per
tardiva  convocazione  del  Presidente  della  regione, in violazione
dell'art. 1,  comma  2,  lett. c),  della legge n. 443 del 2001 e del
principio di leale collaborazione.
    Come  la  stessa  delibera  qui  impugnata  enuncia  nel  secondo
«visto»,  la  legge  n. 443  del  2001  dispone  all'art. 1  che  sia
demandato  al  CIPE  «integrato  dai presidenti delle regioni e delle
province  autonome  interessate,  il compito di approvare il progetto
preliminare e definitivo delle opere».
    L'importanza  di  tale partecipazione e' stata sottolineata dalla
predetta sentenza n. 303 del 2003 di codesta Corte costituzionale, la
quale,  nel  respingere  la  questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 1,  comma  2,  lett. c), della legge n. 443 al punto 6.2 in
diritto cosi' si esprime:
        «la   disposizione   impugnata,   nell'attribuire   al  CIPE,
integrato  dai  presidenti  delle  regioni  e delle province autonome
interessate,  il  compito  di  approvare  i  progetti  preliminari  e
definitivi  delle  opere individuate nel programma di cui al comma 1,
non  circoscrive  affatto  il  ruolo  delle regioni (o delle province
autonome)  a quello meramente consultivo, giacche' queste, attraverso
i propri rappresentanti, sono a pieno titolo componenti dell'organo e
partecipano   direttamente   alla   formazione   della  sua  volonta'
deliberativa,  potendo  quindi  far  valere  efficacemente il proprio
punto  di  vista».  Cio'  tanto  piu'  in  quanto «l'approvazione dei
progetti   deve   essere   comprensiva   anche  della  localizzazione
dell'opera, sulla quale, come gia' per la relativa individuazione, ai
sensi  del comma 1 dell'art. 1, e' prevista l'intesa con la regione o
la provincia autonoma interessata [lettera b) del medesimo comma 2]».
Il modo in cui lo Stato interpreta questa essenziale garanzia risulta
dalla  seguente  circostanza:  fissata  la  riunione  del CIPE per il
1° agosto,  il 31 di luglio viene spedita al presidente della Regione
Emilia-Romagna  e  a  tre altri presidenti di regione una nota datata
31 luglio 2003, dal seguente tenore:
        «secondo  quanto  previsto  dall'art. 1, comma 2, lettera c),
della   legge   21 dicembre  2001,  n. 443,  si  invitano  i  signori
presidenti  delle  regioni in indirizzo a partecipare alla seduta del
CIPE, convocata per il 1° agosto 2003, ore 9,30, presso Palazzo Chigi
-  sala  verde,  per  l'esame  dei  seguenti argomenti all'ordine del
giorno:  Programma grandi opere: proposte di approvazione di progetti
e finanziamento: ...C) Metropolitana di Bologna...
    In  caso  di  impossibilita' del Presidente ad intervenire potra'
essere delegato un componente della giunta regionale» (all. 5).
    Conviene  osservare subito che tale ultima possibilita' - benche'
evidente    segno   dell'imbarazzo   per   una   convocazione   cosi'
evidentemente tardiva - e' essa stessa completamente illegittima. Non
solo  infatti l'art. 1, comma 2, lett. c), della legge n. 443, ai cui
sensi   avviene   la  convocazione,  parla  di  «CIPE  integrato  dai
presidenti  delle  regioni  o  delle  province autonome interessate»,
senza  alludere  ad  una  possibile delega, ma puntualmente l'art. 1,
comma  5  del regolamento del CIPE (approvato con delibera CIPE n. 63
del  1998),  dopo  avere  ricordato,  tra l'altro, che «qualora siano
all'ordine del giorno argomenti di specifico interesse di una regione
o  provincia  autonoma  su  invito  del  presidente, partecipano alla
discussione   i  presidenti  regionali  o  provinciali  interessati»,
precisa  che  «gli  invitati  ai sensi del presente comma non possono
delegare la partecipazione alla riunione».
    Quel  che  qui  importa,  comunque,  e'  che  il presidente della
regione  e'  stato  invitato alla riunione con un preavviso inferiore
alle 24 ore!
    Si  tratta  di  un  tempo  incredibilmente breve ed evidentemente
insufficiente  sia  a  predisporre la documentazione e le valutazioni
necessarie   ad   una   proficua  partecipazione,  sia  a  consentire
materialmente al presidente di essere presente, non potendosi pensare
che  ogni impegno gia' previsto per il giorno successivo possa essere
discrezionalmente cancellato.
    Conviene  poi  ricordare  che  il  regolamento  interno  del CIPE
prevede  che  le  riunioni siano convocate almeno cinque giorni prima
(art. 5),  che  esse  siano  preparate  dall'istruttoria svolta dalle
competenti  commissioni  (art. 2),  che ai lavori di tali commissioni
sia  pure  invitato  il  presidente  della  giunta  regionale,  o  un
componente  della Giunta da lui delegato (art. 2, comma 13). E sembra
evidente  che  riunioni  come  questa,  dedicate  a progetti non solo
rilevanti  ma  anche  estremamente  complessi (nello stesso giorno si
esaminava  anche  la  questione  del ponte sullo stretto di Messina),
devono necessariamente essere preparate con largo anticipo.
    Comunque  stiano  le  cose,  e'  del  tutto evidente che l'invito
rivolto  al  presidente della giunta regionale a meno di ventiquattro
ore  di  distanza  dalla  riunione  gia'  convocata risulta del tutto
inidoneo  a  soddisfare  il requisito di partecipazione imposto dalla
legge  a  tutela delle prerogative regionali ed il principio di leale
collaborazione nei rapporti tra Stato e regioni.
    Di  fatto il presidente non e' stato in grado di partecipare alla
riunione, e non e' stato possibile altro che far constare il dissenso
regionale  attraverso  il deposito della gia' ricordata deliberazione
della giunta regionale n. 848 del 2003: della quale peraltro il CIPE,
come subito si dira', non ha tenuto alcun conto.
    Di   qui,   anche   sotto   questo  profilo,  l'illegittimita'  e
arbitrarieta' costituzionale della deliberazione impugnata.
    3) Violazione  delle prerogative costituzionali della regione per
approvazione da parte del CIPE del progetto preliminare nonostante il
dissenso  regionale,  e  per  omessa  attivazione  delle procedure di
superamento del dissenso.
    Come  esposto  in  narrativa,  la Regione Emilia-Romagna ha preso
posizione   sul  progetto  della  Metropolitana  di  Bologna  con  la
deliberazione n. 848 del 14 maggio 2003.
    Con  tale  deliberazione  la  giunta  regionale aveva manifestato
«l'impossibilita'  per  la  Regione  Emilia-Romagna  di esprimere una
valutazione  positiva  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto legislativo
n. 190/2002»  ed  aveva  precisato «che la giunta regionale stessa si
rende contestualmente disponibile a considerare ogni proposta tecnica
di soluzione adeguata».
    A   questa   presa  di  posizione  della  giunta  avrebbe  dovuto
conseguire  o  una  nuova  fase  interlocutoria informale, al fine di
giungere  all'intesa,  o  la  formale  attivazione della procedura di
composizione  del dissenso di cui all'art. 3, comma 6, lett. b) - non
trattandosi  ovviamente di infrastrutture di carattere internazionale
o interregionale - del decreto legislativo n. 190 del 2002.
    Viceversa  la delibera che qui si impugna, senza per nulla citare
nelle  proprie  premesse la delibera n. 848 del 2003 (pure comunicata
immediatamente   al  Ministero  delle  infrastrutture,  e  depositata
altresi' presso lo stesso CIPE), considera la posizione della regione
notando  che  «il  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti ha
esposto  le  osservazioni  pervenute dai vari organismi interessati»,
che  «in particolare la regione» si sarebbe «espressa sfavorevolmente
sulla  localizzazione  della  linea  2»  (posizione che sarebbe stata
accolta dal Ministero); inoltre, la regione avrebbe «fatto proprie le
osservazioni formulate dalla Provincia di Bologna in ordine ad alcuni
profili   di   carattere   ambientale»,   ma   il   Ministero   delle
infrastrutture   e   dei  trasporti,  «sulla  scorta  di  dettagliate
relazioni  specifiche  redatte dal comune, ritiene di non condividere
le  osservazioni  stesse, concludendo che puo' essere espresso parere
favorevole  di compatibilita' ambientale dell'opera, subordinatamente
al rispetto delle prescrizioni riportate nel citato S.I.A.».
    Dunque,  pur  non  riportando  in  modo esatto la posizione della
regione,  la stessa deliberazione qui impugnata evidenzia il dissenso
regionale,  dissenso  che  determina, a termini dell'art. 3, comma 6,
lett. b)  del  decreto  legislativo n. 190 del 2002, la necessita' di
aprire  una apposita fase procedimentale rivolta al raggiungimento di
un accordo.
    Si  aggiunga che in realta' il dissenso regionale, espresso nella
delibera  n. 848  del  2003, ha contenuti e ragioni diversi da quelli
erroneamente  ritenuti  dal  Ministero, e comunque ulteriori rispetto
alle  valutazioni  ambientali  formulati  dalla  provincia (di cui la
deliberazione regionale prende atto, trasmettendole al Ministero).
    In  particolare  l'allegato 1  alla  delibera  n. 848,  da questa
richiamato     come     propria     parte    integrante,    evidenzia
l'inaccettabilita' allo stato attuale del progetto per una pluralita'
di  ragioni e sotto una pluralita' di profili, da quello dei Percorsi
previsti  (punto  1),  a quello della Stima della domanda potenziale,
anche  in relazione alla Analisi e valutazione economica del progetto
(punto  2  e  punto 5), a quello dei Parcheggi di interscambio (punto
3), a quello denominato Infrastruttura (punto 4).
    Cosi',  quanto  al  fondamentale profilo dei percorsi, la regione
evidenzia  che  «nel  progetto preliminare e' stata inserita la linea
per  l'aeroporto, ma e' scomparsa l'antenna di Giuriolo (collegamento
verso  Nord  con  la  stazione  di Corticella)», e che «cosi' facendo
rimane  priva  di  collegamenti  forti  una  fra  le  aree urbane che
esprimono  gia'  oggi la maggiore quantita' di domanda», dato che nei
relativi   quartieri   «risiede   una  popolazione  di  circa  50.000
abitanti».   La   stima   della   domanda   potenziale   si   ritiene
sopravvalutata;  la  posizione  dei  parcheggi  di  interscambio  non
felice;   le  caratteristiche  dell'infrastruttura,  con  particolare
riferimento  alla  distanza eccessiva tra le fermate, insufficiente a
garantire  un  buon  servizio;  i costi eccessivi e non prudentemente
calcolati.
    E'  in  relazione  a tali fattori che la regione ha espressamente
affermato   nella   deliberazione  n. 848  «l'impossibilita'  ...  di
esprimere una valutazione positiva», ed ha espressamente richiesto la
formulazione   di   una   proposta  «adeguata  al  superamento  delle
criticita'  sopra  evidenziata», dichiarandosi disponibile «a fornire
la   collaborazione  tecnica  necessaria  per  il  buon  esito  della
procedura».
    Risulta dunque con ogni evidenza che, nell'ambito della procedura
di cui al decreto legislativo n. 190 del 2002, la regione ha espresso
il  proprio  motivato dissenso; che avrebbe dovuto essere attivata la
procedura prevista per questa ipotesi dall'art. 3, comma 6, lett. b),
del  citato decreto; che l'avere invece il CIPE approvato il progetto
preliminare  della  Metropolitana  di Bologna, incurante del dissenso
regionale, rappresenta una arbitraria ed illegittima violazione delle
prerogative costituzionali della regione.
                              P. Q. M.
    Chiede  voglia  l'eccellentissima Corte costituzionale dichiarare
che  non  spetta  allo  Stato,  e  per esso al CIPE, di approvare, in
assenza dell'intesa con la Regione Emilia-Romagna sul Programma delle
infrastrutture  pubbliche  e  private  e  gli insediamenti produttivi
strategici  e  di  preminente  interesse  nazionale da realizzare nel
territorio  della  regione  e nonostante l'espresso motivato dissenso
della  regione  stessa,  il  progetto preliminare della linea 1 della
metropolitana  ad  automazione  integrale di Bologna, e conseguemente
annullare  la  deliberazione del CIPE 1° agosto 2003, Primo programma
delle   opere   strategiche  -  legge  n. 443/2001  -  Metro  leggero
automatico  di  Bologna,  con  la  quale  tale  organo  ha  proceduto
all'approvazione  del  predetto  progetto preliminare, per violazione
delle norme e principi di rango costituzionale ed attuativo citati in
epigrafe.
        Padova-Roma, addi' 18 dicembre 2003
          Avv. prof. Giandomenico Falcon - Avv. Luigi Manzi
04C0001