N. 34 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 ottobre 2003
Ordinanza emessa il 7 ottobre 2003 dal giudice di pace di Taranto nel procedimento civile vertente tra Pedone Maria e Ufficio territoriale del Governo di Taranto Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria - Attribuzione della relativa funzione ordinatoria al Prefetto, anziche' al Presidente della Giunta regionale - Contrasto con i principi e le finalita' della legge 85/2001 - Eccesso di delega - Violazione dei principi del decentramento e della promozione delle autonomie locali. - Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204, come modificato e integrato dal decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (convertito, con modifiche, nella legge 1° agosto 2002, n. 168), dal d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, e in ultimo dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151 (convertito, con modifiche, nella legge 1° agosto 2003, n. 214). - Costituzione, artt. 5 e 76, in relazione all'art. 2, comma 1, lett. d), della legge 22 marzo 2001, n. 85.(GU n.9 del 3-3-2004 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2976/R.G./2003, proposto da Pedone Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Cigliola; Contro la Prefettura di Taranto (ora Ufficio territoriale del Governo), in persona del Prefetto in carica; Per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione prefettizia - prot. 66/RIC/2003 - adottata in data 31 gennaio 2003 e notificata il 14 marzo 2003, per il pagamento della sanzione amministrativa ex legge 689/1981 di Euro 69,16, in violazione dell'art. 7/1 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), cosi' contestato dai vigili urbani di Taranto il 21 luglio 2002; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto gli atti di costituzione in giudizio, da cui risulta la mancata comparizione dell'Ufficio territoriale del Governo di Taranto; Visti gli atti tutti della causa; Udito per la ricorrente l'avvocato Cigliola; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: la ricorrente, con atto di opposizione, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Taranto il 31 gennaio 2003, in seguito alla contestazione di infrazione al codice della strada - art. 7, comma 1 -, avvenuta in Taranto in data 21 luglio 2002. Allo stato attuale della legislazione, la materia sulle violazioni al codice della strada e' regolata dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, cosi' modificato ed integrato con successive norme ovvero con il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2002, n. 168), con il decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e, da ultimo, con il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 ( convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214). Prima delle modificazioni ed integrazioni legislative portate dalla legge n. 214/2003, veniva statuito all'art. 204 del codice della strada che «il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonche' il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, se ritiene fondato l'accertamento, "emette", entro sessanta giorni, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata ...». La legge 1° agosto 2003, n. 214, di conversione, con modificazioni, al decreto-legge n. 151/2003, ha poi statuito all'art. 4, punto 2, 1-quater, che al comma 1 dell'art. 204 del d.lgs. 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "emette, entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "adotta, entro centoventi giorni ..." ovviamente riferendosi all'ordinanza-ingiunzione del Prefetto. Tali disposizioni non possono non suscitare l'attenzione dell'odierno giudice, sull'indubitabile riscontro di illegittimita' costituzionale dell'art. 204, c.d.s. ( prima e dopo le modiche suddette), in violazione degli artt. 5 e 76 della Costituzione e in riferimento all'art. 2 comma 1, lettera d) della legge-delega 22 marzo 2001, n. 85 (Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada), a nulla rilevando la successione di leggi regolatrici della materia, se e' vero come e' vero che, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attivita' del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) si afferma quanto segue: «se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti». In questo caso, il d.lgs. cronologicamente successivo alla citata legge-delega 85/2001 e' il n. 9/2002, da cui si basano le conseguenti citate norme di modifica ed integrazione. La successione di tali leggi non contrastano, quindi (e d'altra parte) con le disposizioni dell'art. 76 Cost., in cui si dice che «l'esercizio della finzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti». Orbene, passando all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge-delega n. 85/2001 (in cui si statuisce che «I decreti legislativi di cui all'art. 1 dovranno essere informati agli obiettivi di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali, derivanti dal traffico veicolare, nonche' di fluidita' della circolazione anche mediante utilizzo di nuove tecnologie, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi ... d) stabilire che le finzioni ordinatorie demandate ai prefetti vengano attribuite al presidente della giunta regionale o delle province autonome, fatte salve le esigenze di ordine e sicurezza pubblica»), e fermo restando che nel caso di specie l'ordinanza-ingiunzione (di pagamento) che viene emessa dal Prefetto non attiene ad esigenze di ordine e sicurezza pubblica e ne' giustifica l'intervento dello Stato in ossequio all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (emissione di ordinanze in materia di protezione civile), bisogna far rilevare che la stessa non puo' essere attribuita al Prefetto, ma al Presidente della giunta regionale. Invero, l'art. 204 c.d.s., nonostante la legge-delega 85/2001, e anche dopo la conversione del decreto-legge n. 151/2003, attuata con la legge n. 214/2003, ha sempre illegittimamente demandato al Prefetto le funzioni ordinatarie, quando queste, invece, dovevano essere attribuite esclusivamente al Presidente della giunta regionale. La circostanza disattende, pertanto, proprio le finalita' della legge-delega n. 85/2001 e, quindi, dell'art. 76 Cost., che ne legittima la sua «funzione», tanto da evidenziare, nel caso di specie, un vero e proprio eccesso di delega perpetrato dagli organi preposti; nonche' viola l'art. 5 Cost., in quanto viene completamente delegittimato il potere decentrato delle autonomie locali. Ne', certamente, si puo' dare valenza all'assunto giuridico dato dalla modifica introdotta dall'art. 4, comma 1, punto 1-quater della legge n. 214/2003, in cui si attesta che «Al comma 1 dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "emette"... sono sostituite dalle seguenti: "adotta"», concedendo quindi al Prefetto la sponda per «adottare» e non «emettere» l'ordinanza-ingiunzione, se e' vero come e' vero che, per il principio di ragionevolezza, le regole di «sussidiarieta', differenziazione, completezza, omogeneita', responsabilita' ed unicita' dell'amministrazione», di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 (e riconosciute in questo caso nei confronti della Regione), non possono legittimare una situazione di corsi e ricorsi storici in favore dello Stato, a fronte del trasferimento dei poteri dello Stato alle Regioni in materia di revisione del nuovo codice della strada. Trasferimento dei poteri che trova asilo anche nella legge-delega n. 85/2001. Pertanto, non e' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, rilevata con il ricorso in esame, dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive integrazioni e modificazioni, in violazione degli artt. 5, 76 Cost., in riferimento all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge-delega 22 marzo 2001, n. 85, nella parte in cui consente al Prefetto e non al Presidente della giunta regionale l'attribuzione delle funzioni ordinatorie (nella fattispecie in esame: ordinanza-ingiunzione). Visto, pertanto, il possibile contrasto delle leggi richiamate con gli artt. 5 e 76 della Costituzione; vista la sua rilevanza per la decisione della controversia, gli atti devono essere rimessi immediatamente alla Corte ed, in attesa della decisione di essa, il giudizio deve essere immediatamente sospeso.
P. Q. M. Riservata ogni decisione in rito, sul merito e nelle spese, sospende il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive integrazioni e modificazioni, nella parte in cui non dispone l'attribuzione delle funzioni ordinatorie al Presidente della giunta regionale, in relazione agli artt. 5 e 76 della Costituzione e in riferimento all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 22 marzo 2001, n. 85. Ordina alla segreteria di procedere con urgenza alla notificazione della presente ordinanza alle pani del giudizio ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' alla comunicazione della stessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Taranto il 7 ottobre 2003 Il giudice di pace: Russo 04C0186