N. 39 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 novembre 2003

Ordinanza  emessa  il  12 novembre 2003 dal giudice di pace di Reggio
Calabria nel procedimento civile vertente tra Luciani Angela e comune
di Reggio Calabria

Circolazione  stradale  - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
  al  giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni
  di  ammissibilita'  -  Onere per il ricorrente di versare presso la
  cancelleria  una  somma  pari alla meta' del massimo edittale della
  sanzione   inflitta   dall'organo   accertatore  -  Incongruita'  e
  irragionevolezza  di tale previsione - Discriminazione fra soggetti
  abbienti  e  non  abbienti  - Limitazione di fatto della liberta' e
  dell'eguaglianza dei cittadini - Violazione del diritto di azione e
  di    difesa   -   Ingiustificato   vantaggio   per   la   Pubblica
  amministrazione.
- Codice  della  strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285),
  art. 204-bis, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha
  convertito    in    legge,    con   modifiche,   il   decreto-legge
  27 giugno 2003, n. 151.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.9 del 3-3-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha  emesso  la  seguente ordinanza nella causa civile iscritta al
n. 1692   del  ruolo  generale  affari  contenziosi  dell'anno  2003,
vertente   tra:   Angela   Luciani  ed  Italo  Morace,  elettivamente
domiciliati in Reggio Calabria alla via Friuli n. 8/B, presso e nello
studio dell'avv. Francesco Comi, che li rappresenta e difende come da
procura  a  margine  dell'atto di opposizione, opponenti, e comune di
Reggo Calabria, in persona del sindaco in carica, opposto.
    Esaminati gli atti,

                             R i l e v a

    In  data  27  ottobre  2003, Angela Luciani ed Italo Morace hanno
proposto   ricorso   in   opposizione  avverso  processo  verbale  di
accertamento  della  violazione  dell'art. 172  c.d.s. per «non avere
fatto   uso  della  cintura  di  sicurezza»,  elevato  dalla  Polizia
municipale  del  comune di Reggio Calabria in data 29 agosto 2003, in
Reggio  Calabria,  omettendo  di  eseguire il versamento del deposito
cauzionale,  pari  alla  meta'  del  massimo  edittale della sanzione
inflitta dall'organo accertatore, di cui all'art. 204-bis del decreto
legislativo  30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto
2003,  n. 214,  che  ha  convertito  in  legge, con modificazioni, il
decreto-legge 27 giugno 2003 n. 151.
    Dall'esame del proposto ricorso, questo giudice

                            O s s e r v a

    Gli    opponenti    hanno    sollevato   in   ricorso   eccezione
d'incostituzionalita'  della  norma,  perche'  in  contrasto  con gli
artt. 3  e  24  della Costituzione, che questo giudicante ritiene non
sia manifestamente infondata.
    Difatti,  nel caso in esame, ha rilevanza ai fini della decisione
della  controversia  insorta tra Angela Luciani ed Italo Morace ed il
comune  di  Reggo  Calabria,  poiche' ove si ritenesse l'art. 204-bis
c.d.s.  conforme  a  Costituzione,  il  ricorso  andrebbe  dichiarato
inammissibile,  mentre,  di contro, ove si reputasse in contrasto con
la   Costituzione,  l'opposizione  di  che  trattasi,  dovra'  essere
valutata nel merito.
    Pertanto,  l'art. 204-bis  c.d.s.  con  l'introduzione  del  gia'
ricordato  deposito  cauzionale,  lede  il  diritto  fondamentale del
cittadino,  espressamente  tutelato  dall'art. 3  della  Costituzione
della  Repubblica  italiana, ponendo soggetti abbienti e non abbienti
su un piano di disuguaglianza fra loro, col permettere esclusivamente
al  soggetto  che dispone di una somma di denaro addirittura doppia a
quella  che  gli  consentirebbe  di  definire la pendenza mediante il
pagamento  in  misura  ridotta,  di  poter  tutelare i propri diritti
ricorrendo al giudice di pace.
    E'  pertanto  davvero  incongrua  ed irragionevole e, soprattutto
contro  la  ratio  ed  il dettato dell'art. 3 della Costituzione, una
siffatta disposizione.
    Ne'  vale sostenere che al soggetto non abbiente sarebbe comunque
possibile  presentare  ricorso  al prefetto, non essendo previsto per
tale  procedura il versamento di alcuna cauzione: un tale assunto non
farebbe  altro  che  rimarcare ancor piu' la rilevata disuguaglianza,
evidenziando  come  il ricorso al giudice di pace diverrebbe un mezzo
di tutela, riservato solamente ai soggetti facoltosi e come la scelta
della   sede   ove   tutelare   i   propri  diritti,  opererebbe  una
discriminazione   dei   cittadini  sul  piano  economico  e  sociale,
limitando di fatto la loro liberta' ed eguaglianza.
    Inoltre,  l'art. 204-bis  c.d.s.  si  pone in netto contrasto con
l'art. 24  della  Costituzione,  il  quale sancisce espressamente che
tutti  possono  agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed
intressi  legittimi e che la difesa e' un diritto inviolabile in ogni
stato e grado del procedimento.
    Ed  invero,  l'imposizione del versamento della cauzione previsto
per  la  tutela  dei diritti nella sola sede giurisdizionale, oltre a
rappresentare  un  ingiustificato,  quanto  un ingiusto vantaggio per
l'autorita'  opposta  che,  a  differenza  dell'opponente, in caso di
vittoria   ha  immediatamente  a  disposizione  quanto  eventualmente
dovuto,  costituisce un indubbio ostacolo per la tutela dei diritti e
degli interessi di quanti non dispongano di una sufficiente agiatezza
economica,  i  quali, anche in ragione dell'onerosita' della cauzione
imposta, sarebbero di fatto indotti a desistere dall'impugnazione, in
tal modo ledendo gravemente il diritto di difesa.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87:
        a)  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata la
questione   di   legittimita'  costituzionale  dell'art. 204-bis  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 282, introdotto dalla legge 1°
agosto  2003,  n. 214, che ha convertito in legge, con modificazioni,
il  decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, in relazione agli artt. 3 e
24  della  Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui
prevede  che  all'atto  del deposito del ricorso, il ricorrente debba
versare  presso  la  cancelleria  del  giudice  di  pace,  a  pena di
inammissibilita'  del  ricorso, una somma pari alla meta' del massimo
della sanzione inflitta dall'organo accertatore;
        b)  ordina  l'immediata  trasmissione  degli  atti alla Corte
costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;
        c) dispone altresi', che a cura della cancelleria la presente
ordinanza  sia  notificata  alle  parti in causa ed al Presidente del
Consiglio dei ministri e sia anche comunicata ai Presidenti delle due
Camere legislative.
    Cosi' deciso in Reggio Calabria il 10 novembre 2003.
                    Il giudice di pace: Guerrisi
04C0191