N. 39 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 novembre 2003
Ordinanza emessa il 12 novembre 2003 dal giudice di pace di Reggio Calabria nel procedimento civile vertente tra Luciani Angela e comune di Reggio Calabria Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Incongruita' e irragionevolezza di tale previsione - Discriminazione fra soggetti abbienti e non abbienti - Limitazione di fatto della liberta' e dell'eguaglianza dei cittadini - Violazione del diritto di azione e di difesa - Ingiustificato vantaggio per la Pubblica amministrazione. - Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modifiche, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.9 del 3-3-2004 )
IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 1692 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2003, vertente tra: Angela Luciani ed Italo Morace, elettivamente domiciliati in Reggio Calabria alla via Friuli n. 8/B, presso e nello studio dell'avv. Francesco Comi, che li rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto di opposizione, opponenti, e comune di Reggo Calabria, in persona del sindaco in carica, opposto. Esaminati gli atti, R i l e v a In data 27 ottobre 2003, Angela Luciani ed Italo Morace hanno proposto ricorso in opposizione avverso processo verbale di accertamento della violazione dell'art. 172 c.d.s. per «non avere fatto uso della cintura di sicurezza», elevato dalla Polizia municipale del comune di Reggio Calabria in data 29 agosto 2003, in Reggio Calabria, omettendo di eseguire il versamento del deposito cauzionale, pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore, di cui all'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003 n. 151. Dall'esame del proposto ricorso, questo giudice O s s e r v a Gli opponenti hanno sollevato in ricorso eccezione d'incostituzionalita' della norma, perche' in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, che questo giudicante ritiene non sia manifestamente infondata. Difatti, nel caso in esame, ha rilevanza ai fini della decisione della controversia insorta tra Angela Luciani ed Italo Morace ed il comune di Reggo Calabria, poiche' ove si ritenesse l'art. 204-bis c.d.s. conforme a Costituzione, il ricorso andrebbe dichiarato inammissibile, mentre, di contro, ove si reputasse in contrasto con la Costituzione, l'opposizione di che trattasi, dovra' essere valutata nel merito. Pertanto, l'art. 204-bis c.d.s. con l'introduzione del gia' ricordato deposito cauzionale, lede il diritto fondamentale del cittadino, espressamente tutelato dall'art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana, ponendo soggetti abbienti e non abbienti su un piano di disuguaglianza fra loro, col permettere esclusivamente al soggetto che dispone di una somma di denaro addirittura doppia a quella che gli consentirebbe di definire la pendenza mediante il pagamento in misura ridotta, di poter tutelare i propri diritti ricorrendo al giudice di pace. E' pertanto davvero incongrua ed irragionevole e, soprattutto contro la ratio ed il dettato dell'art. 3 della Costituzione, una siffatta disposizione. Ne' vale sostenere che al soggetto non abbiente sarebbe comunque possibile presentare ricorso al prefetto, non essendo previsto per tale procedura il versamento di alcuna cauzione: un tale assunto non farebbe altro che rimarcare ancor piu' la rilevata disuguaglianza, evidenziando come il ricorso al giudice di pace diverrebbe un mezzo di tutela, riservato solamente ai soggetti facoltosi e come la scelta della sede ove tutelare i propri diritti, opererebbe una discriminazione dei cittadini sul piano economico e sociale, limitando di fatto la loro liberta' ed eguaglianza. Inoltre, l'art. 204-bis c.d.s. si pone in netto contrasto con l'art. 24 della Costituzione, il quale sancisce espressamente che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed intressi legittimi e che la difesa e' un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Ed invero, l'imposizione del versamento della cauzione previsto per la tutela dei diritti nella sola sede giurisdizionale, oltre a rappresentare un ingiustificato, quanto un ingiusto vantaggio per l'autorita' opposta che, a differenza dell'opponente, in caso di vittoria ha immediatamente a disposizione quanto eventualmente dovuto, costituisce un indubbio ostacolo per la tutela dei diritti e degli interessi di quanti non dispongano di una sufficiente agiatezza economica, i quali, anche in ragione dell'onerosita' della cauzione imposta, sarebbero di fatto indotti a desistere dall'impugnazione, in tal modo ledendo gravemente il diritto di difesa.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87: a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 282, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede che all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente debba versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla meta' del massimo della sanzione inflitta dall'organo accertatore; b) ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso; c) dispone altresi', che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia anche comunicata ai Presidenti delle due Camere legislative. Cosi' deciso in Reggio Calabria il 10 novembre 2003. Il giudice di pace: Guerrisi 04C0191