N. 40 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 novembre 2003

Ordinanza  emessa  il 19 novembre 2003 dal giudice di pace di Orvieto
nel procedimento civile vertente tra De Cristofaro Nicolino e Ufficio
territoriale del Governo di Terni

Circolazione  stradale  - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
  al  giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni
  di  ammissibilita'  -  Onere per il ricorrente di versare presso la
  cancelleria  una  somma  pari alla meta' del massimo edittale della
  sanzione   inflitta   dall'organo   accertatore   -  Disparita'  di
  trattamento  fra  cittadino e Pubblica amministrazione, nonche' fra
  cittadini  abbienti e non abbienti - Contrasto con il compito della
  Repubblica  di  rimuovere gli ostacoli economico-sociali limitativi
  di  fatto  della  liberta'  e dell'eguaglianza - Lesione del valore
  assoluto  dell'individuo  -  Ingiusto  vantaggio  per  la  Pubblica
  amministrazione - Violazione del diritto di azione e di difesa.
- Codice  della  strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285),
  art. 204-bis, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha
  convertito    in    legge,    con   modifiche,   il   decreto-legge
  27 giugno 2003, n. 151.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 24.
(GU n.9 del 3-3-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
in data 3 novembre 2003 al n. 232 A del ruolo generale per gli affari
contenziosi  dell'anno  2003  e vertente tra: De Cristofaro Nicolino,
rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Carmine  Lombardi  del  Foro  di
Benevento  ed  elettivamente  domiciliato  in Orvieto, piazza Ascanio
Vitozzi,  2,  nello  studio dell'avv. Nadia Bacchio come da delega in
atti,  opponente,  e  Ufficio  territoriale  governativo  di Terni in
persona del prefetto di Terni, opposto.

                              F a t t o

    In data 12 ottobre 2003 la Polizia stradale di Orvieto contestiva
all'opponente  la  violazione  di  cui all'art. 46, legge n. 298/1974
perche'  trasportava  beni in conto proprio sprovvisto della relativa
licenza disponendo anche il fermo amministrativo del veicolo per mesi
tre.
    In  data  3 novembre  2003 il De Cristofaro proponeva opposizione
per violazione e falsa applicazione degli artt. 46, legge n. 298/74 e
213 c.d.s.
    Contestualmente    sosteneva    l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 204-bis  del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285,
introdotto  dalla  legge 1° agosto 2003, n. 214, per violazione degli
artt. 2, 3 e 24.

                            D i r i t t o

    Dall'esame  degli  atti risulta che l'opponente non ha provveduto
al  versamento presso la cancelleria del giudice di pace di una somma
pari   alla  meta'  del  massimo  edittale  della  sanzione  inflitta
dall'organo accertatore.
    Tale  obbligo  e' previsto a pena di inammissibilita' del ricorso
ed  e'  stato  introdotto  dall'art. 204-bis  del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214,
che  ha  convertito  in  legge,  con  modificazioni, il decreto-legge
27 giugno 2003, n. 151.
    Questo  giudice  ritiene  che l'art. 204-bis, decreto legislativo
30 aprile  1992,  n. 285, introdotto dai provvedimenti legislativi di
cui  sopra  non  sia  conforme  a  Costituzione  ed  intende pertanto
sollevare incidente di costituzionalita'.

                      Rilevanza della questione

    Il  collegamento giuridico tra la questione sub iudice e la norma
da ritenersi incostituzionale sono assolutamente evidenti.
    Infatti, ove si ritenesse l'art. 204-bis conforme a Costituzione,
il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile, mentre, nel caso
contrario, questo dovrebbe essere esaminato nel merito.
    Non manifesta infondatezza della questione.
    1. - Violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione.
    Nel  caso  in  esame  risulta  evidente  come  vi sia una patente
diversita'  di  trattamento  nei  confronti  del  cittadino  e  della
pubblica amministrazione e nei confronti del cittadino abbiente e del
cittadino non abbiente.
    Tale  disparita'  di  trattamento  lede  il  diritto fondamentale
dell'individuo tutelato dall'art. 3 della Costituzione, ponendo su di
un  piano diverso i cittadini fra di loro, permettendo ai piu' ricchi
una  tutela  completa  dei  loro  diritti e negando ai piu' poveri di
ottenere una uguale tutela.
    Ne' e' sostenibile che, in ogni caso, il diritto del non abbiente
e' tutelato in quanto lo stesso, senza alcun esborso preventivo, puo'
ricorrere al prefetto.
    Ma  in  tale  modo  si  negherebbe  il  diritto  del cittadino di
scegliere  la  via  che  ritiene  preferibile  per la tutela dei suoi
diritti,  riservandosi  la tutela giurisdizionale del giudice di pace
soltanto a chi puo' permettersi di versare somme anche cospicue.
    Risulta   pertanto   di   tutta   evidenza   come   il   disposto
dell'art. 204-bis   c.d.s.   risulti  in  contrasto  con  il  dettato
costituzionale   che,   all'art. 3,  afferma  che  e'  compito  della
Repubblica rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale
che  possano  limitare  di  fatto  la  liberta'  e  l'uguaglianza dei
cittadini  e  non  certamente  di  crearne  di  nuovi  sotto forma di
provvedimenti legislativi.
    Nel  caso  di  specie  vi  e'  anche  lesione  dell'art. 2  della
Costituzione che sancisce il valore assoluto dell'individuo.
    2 - Violazione dell'art. 24 della Costituzione.
    L'ostacolo posto dall'art. 204-bis c.d.s. creato per deflazionare
l'ingente  numero  di ricorsi in materia di circolazione stradale, ha
di  fatto  posto  un ostacolo al diritto inviolabile del cittadino di
agire in giudizio per la tutela dei suoi diritti.
    In effetti, il versamento di una cauzione disposta soltanto nella
sede giurisdizionale, oltre a rappresentare un ingiusto vantaggio per
la  pubblica  amministrazione  che ottiene in pratica il pagamento di
quanto   dovutogli   senza   ordine  del  giudice,  non  assicura  la
possibilita' di agire in giudizio a coloro che non dispongono di beni
di fortuna, con gravissima lesione del diritto di difesa.
    Ma   vi   e'   un  ulteriore  aspetto  di  lesione  del  precetto
costituzionale.
    L'ostacolo, posto di fatto dall'art. 204-bis c.d.s. all'esercizio
del  diritto  di  adire  il magistrato di pace, nel costringere i non
abbienti  al  ricorso  «piu' economico» al prefetto, impedisce che il
cittadino  possa  ottenere,  in  caso di accoglimento del ricorso, la
refusione delle spese di lite, provvedimento che non e' assolutamente
previsto nel ricorso amministrativo.
                              P. Q. M.
    Visti  gli artt. 134, Cost., e 23 legge n. 87/1953, ritenutane la
rilevanza  e  la  non manifesta infondatezza, solleva la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n. 285,  introdotto  dalla  legge  1° agosto  2003,
n. 214, che ha convertito in legge con modificazioni il decreto-legge
27 giugno  2003,  n. 151, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 24 della
Costituzione  della  Repubblica  italiana, nella parte in cui prevede
che  all'atto  del  deposito  del ricorso il ricorrente debba versare
presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita'
del  ricorso,  una  somma  pari alla meta' del massimo edittale della
sanzione inflitta.
    Sospende il presente giudizio n. 232 A/2003.
    Manda alla cancelleria:
        di  provvedere  alla  immediata  trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale;
        di   notificare  la  presente  ordinanza  alle  parti  ed  al
Presidente del Consiglio dei ministri;
        di  comunicare  la presente ordinanza ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento.
          Roma, addi' 19 novembre 2003
                    Il giudice di pace: Guadagno
04C0192