N. 40 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 novembre 2003
Ordinanza emessa il 19 novembre 2003 dal giudice di pace di Orvieto nel procedimento civile vertente tra De Cristofaro Nicolino e Ufficio territoriale del Governo di Terni Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Disparita' di trattamento fra cittadino e Pubblica amministrazione, nonche' fra cittadini abbienti e non abbienti - Contrasto con il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli economico-sociali limitativi di fatto della liberta' e dell'eguaglianza - Lesione del valore assoluto dell'individuo - Ingiusto vantaggio per la Pubblica amministrazione - Violazione del diritto di azione e di difesa. - Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modifiche, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151. - Costituzione, artt. 2, 3 e 24.(GU n.9 del 3-3-2004 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta in data 3 novembre 2003 al n. 232 A del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2003 e vertente tra: De Cristofaro Nicolino, rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Lombardi del Foro di Benevento ed elettivamente domiciliato in Orvieto, piazza Ascanio Vitozzi, 2, nello studio dell'avv. Nadia Bacchio come da delega in atti, opponente, e Ufficio territoriale governativo di Terni in persona del prefetto di Terni, opposto. F a t t o In data 12 ottobre 2003 la Polizia stradale di Orvieto contestiva all'opponente la violazione di cui all'art. 46, legge n. 298/1974 perche' trasportava beni in conto proprio sprovvisto della relativa licenza disponendo anche il fermo amministrativo del veicolo per mesi tre. In data 3 novembre 2003 il De Cristofaro proponeva opposizione per violazione e falsa applicazione degli artt. 46, legge n. 298/74 e 213 c.d.s. Contestualmente sosteneva l'illegittimita' costituzionale dell'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, per violazione degli artt. 2, 3 e 24. D i r i t t o Dall'esame degli atti risulta che l'opponente non ha provveduto al versamento presso la cancelleria del giudice di pace di una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Tale obbligo e' previsto a pena di inammissibilita' del ricorso ed e' stato introdotto dall'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151. Questo giudice ritiene che l'art. 204-bis, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dai provvedimenti legislativi di cui sopra non sia conforme a Costituzione ed intende pertanto sollevare incidente di costituzionalita'. Rilevanza della questione Il collegamento giuridico tra la questione sub iudice e la norma da ritenersi incostituzionale sono assolutamente evidenti. Infatti, ove si ritenesse l'art. 204-bis conforme a Costituzione, il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile, mentre, nel caso contrario, questo dovrebbe essere esaminato nel merito. Non manifesta infondatezza della questione. 1. - Violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione. Nel caso in esame risulta evidente come vi sia una patente diversita' di trattamento nei confronti del cittadino e della pubblica amministrazione e nei confronti del cittadino abbiente e del cittadino non abbiente. Tale disparita' di trattamento lede il diritto fondamentale dell'individuo tutelato dall'art. 3 della Costituzione, ponendo su di un piano diverso i cittadini fra di loro, permettendo ai piu' ricchi una tutela completa dei loro diritti e negando ai piu' poveri di ottenere una uguale tutela. Ne' e' sostenibile che, in ogni caso, il diritto del non abbiente e' tutelato in quanto lo stesso, senza alcun esborso preventivo, puo' ricorrere al prefetto. Ma in tale modo si negherebbe il diritto del cittadino di scegliere la via che ritiene preferibile per la tutela dei suoi diritti, riservandosi la tutela giurisdizionale del giudice di pace soltanto a chi puo' permettersi di versare somme anche cospicue. Risulta pertanto di tutta evidenza come il disposto dell'art. 204-bis c.d.s. risulti in contrasto con il dettato costituzionale che, all'art. 3, afferma che e' compito della Repubblica rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che possano limitare di fatto la liberta' e l'uguaglianza dei cittadini e non certamente di crearne di nuovi sotto forma di provvedimenti legislativi. Nel caso di specie vi e' anche lesione dell'art. 2 della Costituzione che sancisce il valore assoluto dell'individuo. 2 - Violazione dell'art. 24 della Costituzione. L'ostacolo posto dall'art. 204-bis c.d.s. creato per deflazionare l'ingente numero di ricorsi in materia di circolazione stradale, ha di fatto posto un ostacolo al diritto inviolabile del cittadino di agire in giudizio per la tutela dei suoi diritti. In effetti, il versamento di una cauzione disposta soltanto nella sede giurisdizionale, oltre a rappresentare un ingiusto vantaggio per la pubblica amministrazione che ottiene in pratica il pagamento di quanto dovutogli senza ordine del giudice, non assicura la possibilita' di agire in giudizio a coloro che non dispongono di beni di fortuna, con gravissima lesione del diritto di difesa. Ma vi e' un ulteriore aspetto di lesione del precetto costituzionale. L'ostacolo, posto di fatto dall'art. 204-bis c.d.s. all'esercizio del diritto di adire il magistrato di pace, nel costringere i non abbienti al ricorso «piu' economico» al prefetto, impedisce che il cittadino possa ottenere, in caso di accoglimento del ricorso, la refusione delle spese di lite, provvedimento che non e' assolutamente previsto nel ricorso amministrativo.
P. Q. M. Visti gli artt. 134, Cost., e 23 legge n. 87/1953, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge con modificazioni il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede che all'atto del deposito del ricorso il ricorrente debba versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta. Sospende il presente giudizio n. 232 A/2003. Manda alla cancelleria: di provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri; di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 19 novembre 2003 Il giudice di pace: Guadagno 04C0192