N. 43 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 novembre 2003
Ordinanza emessa il 20 novembre 2003 dal giudice di pace di Sorgono nel procedimento civile vertente tra Lai Giovanni e Ufficio territoriale del Governo di Nuoro Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Conseguente carattere eccezionale e sussidiario della tutela giurisdizionale contro i verbali di accertamento - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Introduzione di una presunzione di responsabilita' del ricorrente - Lesione del diritto di difesa- Compromissione, in specie, della possibilita' di restituzione ex art. 214, comma 1-bis, cod. strada, del veicolo sottoposto a fermo amministrativo - Richiamo alla sent. n. 255/1994 della Corte costituzionale. - Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis [introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214]. - Costituzione, artt. 24 e 113.(GU n.9 del 3-3-2004 )
IL GIUDICE DI PACE Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa n. 67/C/2003 (Lai Giovanni - Pref. Nuoro) ha pronunciato fuori udienza la seguente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.87. Con ricorso del 30 ottobre 2003, Lai Giovanni proponeva tempestiva opposizione contro il verbale n. 0258696, notificatogli il 27 ottobre precedente dai Carabinieri di Ovodda (NU) per violazione dell'art. 115 comma 5 del c.d.s., consistente nell'aver consentito la guida della sua autovettura Fiat Bravo a conducente «inidoneo per requisiti di eta». Chiariva il ricorrente trattarsi di suo fratello Lai Alessandro di anni 17, sorpreso dai Carabinieri il 15 ottobre alla guida della suddetta autovettura, percio' sottoposta a fermo per tre mesi ai sensi dell'art. 116, comma 13 codice stradale. Negava egli di aver permesso la guida del veicolo al suddetto minorenne, precisando invece che costui se ne era impossessato a sua insaputa e contro la sua volonta'. Chiedeva la restituzione dell'automezzo - a lui occorrente per il suo quotidiano lavoro di allevatore - e dichiarava, in ogni caso, di non disporre della somma necessaria per la cauzione, prevista dall'art. 204-bis c.d.s. Non ritenevano il giudice coordinatore, che fissava udienza di comparizione, ne' il sottoscritto giudice assegnatario del procedimento, di dichiarare l'inammissibilita' del ricorso - come disposto invece dal citato art. 204-bis in caso di omesso deposito della cauzione - apparendo sostenibile l'illegittimita' costituzionale della norma. Cio' premesso; Ritenuto che debba ravvisarsi la condizione di rilevanza nel processo della questione di illegittimita' qui appresso sollevata, essendo essa pregiudiziale alla trattazione del merito; Osservato e considerato Che, con sentenza n. 255 del 23 giugno, 1994, la Corte costituzionale affermo' che un'interpretazione dell'art. 142-bis dell'abrogato codice della strada (e, conseguentemente, dell'art. 203 del codice attuale) che, contro un verbale di contestazione, avesse riteuto il preventivo ricorso al Prefetto un presupposto necessario per la successiva tutela dinanzi al giudice ordinario, avrebbe reso «inevitabile la dichiarazione di incostituzionalita' della norma, cosi' interpretata»; Che, pertanto, di tale norma doveva darsi diversa lettura e ritenere cosi' il ricorso al Prefetto «un rimedio meramente facoltativo» rispetto a quello giurisdizionale; Che, per contro, con l'art. 204-bis - inserito nel codice stradale con recente legge n. 214 del 1° agosto 2003 - sembra essersi voluto comprimere tale natura «facoltativa» del rimedio giurisdizionale, trasformando quest'ultimo in eccezionale e sussidiario (il comma 3 impone infatti una cauzione pecuniaria, manifestamente finalizzata se non ad impedire, quantomeno a scoraggiare il ricorso immediato al, giudice ed a privilegiare invece quello amministrativo al Prefetto), in contrasto con la ratio dell'art. 113 della Costituzione; Che tale scelta legislativa - una sorta di solve et repete, che fa esattamente coincidere l'ammontare della cauzione con la sanzione dovuta in caso di rigetto del ricorso - appare contraria ad principio di ragionevolezza, introducendo una presunzione di responsabilita' del ricorrente che contrasta con l'onere della prova, espressamente invece posto dalla legge a carico dell'amministrazione procedente (art. 23 legge 689/1981, penultimo e dodicesimo comma); sotto l'aspetto letterale, poi, tale impostazione negativa e' accentuata dal fatto di presentare come gia' «inflitta» dall'organo accertatore una sanzione, che in realta' e' stata solo contestata all'utente; ne' si comprende perche' la cauzione, che ha verosimilmente la funzione di garantire allo Stato l'incasso della somma dovuta, si renda necessaria nel procedimento di opposizione davanti a giudice di pace e non in quello amministrativo, davanti al Prefetto;. Che tutto cio' equivale poi ad escludere, in difetto di cauzione, l'applicabilita' dell'ultimo comma dell'art. 22 legge 689/1981, se e' vero che l'inammissibilita' del ricorso dovrebbe essere dichiarata pregiudizialmente, ancor prima cioe' di esaminare la richiesta di sospensiva, eventualmente addotta per gravi motivi: con evidente lesione, nel caso, del diritto di difesa del ricorrente che - proprio in quanto condizionato dalla gravita' di quei motivi, nell'impossibilita' percio' di attendere l'esito di un ricorso al Prefetto e costretto quindi ad adire il giudice di pace per ottenere rapidamente la sospensiva - viene ulteriormente onerato del deposito di una somma, doppia di quella prevista dall'art. 202 per il pagamento in misura ridotta, che puo' non essere nella sua disponibilita' (si consideri che per chiedere la urgente restituzione, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 214 c.d.s., di un veicolo sottoposto a fermo per guida senza patente ex art. 116, e' prevista una cauzione di Euro 4.438); Che appare fondato, percio', il dubbio di illegittimita' costituzionale dell'art. 204-bis, comma 3 del codice della strada, in relazione agli artt. 24 e 113 Cost.;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta d'ufficio non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) per contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui - al comma 3 - subordina a cauzione l'ammissibilita' del ricorso diretto al giudice di pace avverso un verbale di contestazione stradale; Ordina: la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente procedimento, in attesa della relativa pronuncia; la notificazione della presente ordinanza, a cura della cancelleria, alle parti ed alle autorita' indicate nel citato art. 23 della legge n. 87/1953. Sorgono, addi' 20 novembre 2003 Il giudice di pace: Onnis 04C0195