N. 43 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 novembre 2003

Ordinanza  emessa  il 20 novembre 2003 dal giudice di pace di Sorgono
nel   procedimento   civile  vertente  tra  Lai  Giovanni  e  Ufficio
territoriale del Governo di Nuoro

Circolazione  stradale  - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
  al  giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni
  di  ammissibilita'  -  Onere per il ricorrente di versare presso la
  cancelleria  una  somma  pari alla meta' del massimo edittale della
  sanzione  inflitta  dall'organo accertatore - Conseguente carattere
  eccezionale  e  sussidiario  della  tutela giurisdizionale contro i
  verbali   di   accertamento   -   Contrasto  con  il  principio  di
  ragionevolezza - Introduzione di una presunzione di responsabilita'
  del  ricorrente - Lesione del diritto di difesa- Compromissione, in
  specie,   della   possibilita'   di   restituzione   ex   art. 214,
  comma 1-bis,   cod.   strada,   del   veicolo  sottoposto  a  fermo
  amministrativo  -  Richiamo  alla  sent.  n. 255/1994  della  Corte
  costituzionale.
- Codice  della  strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285),
  art. 204-bis    [introdotto   dall'art. 4,   comma 1-septies,   del
  decreto-legge  27 giugno 2003,  n. 151,  convertito  con  modifiche
  nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 24 e 113.
(GU n.9 del 3-3-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Nel   procedimento   di  opposizione  a  sanzione  amministrativa
n. 67/C/2003  (Lai  Giovanni  -  Pref.  Nuoro)  ha  pronunciato fuori
udienza  la  seguente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale,  ai  sensi  dell'art.  23  della legge 11 marzo 1953,
n.87.
    Con   ricorso   del  30  ottobre  2003,  Lai  Giovanni  proponeva
tempestiva opposizione contro il verbale n. 0258696, notificatogli il
27  ottobre  precedente dai Carabinieri di Ovodda (NU) per violazione
dell'art. 115 comma 5 del c.d.s., consistente nell'aver consentito la
guida  della  sua  autovettura  Fiat Bravo a conducente «inidoneo per
requisiti di eta».
    Chiariva  il  ricorrente trattarsi di suo fratello Lai Alessandro
di  anni  17, sorpreso dai Carabinieri il 15 ottobre alla guida della
suddetta  autovettura,  percio'  sottoposta  a  fermo per tre mesi ai
sensi  dell'art. 116,  comma  13 codice stradale. Negava egli di aver
permesso  la  guida  del  veicolo  al  suddetto minorenne, precisando
invece  che  costui se ne era impossessato a sua insaputa e contro la
sua volonta'.
    Chiedeva la restituzione dell'automezzo - a lui occorrente per il
suo  quotidiano lavoro di allevatore - e dichiarava, in ogni caso, di
non  disporre  della  somma  necessaria  per  la  cauzione,  prevista
dall'art. 204-bis c.d.s.
    Non  ritenevano  il  giudice coordinatore, che fissava udienza di
comparizione,   ne'   il   sottoscritto   giudice   assegnatario  del
procedimento,  di  dichiarare  l'inammissibilita'  del ricorso - come
disposto  invece  dal  citato art. 204-bis in caso di omesso deposito
della    cauzione    -    apparendo    sostenibile   l'illegittimita'
costituzionale della norma.
    Cio' premesso;
    Ritenuto  che  debba  ravvisarsi  la  condizione di rilevanza nel
processo  della  questione  di illegittimita' qui appresso sollevata,
essendo essa pregiudiziale alla trattazione del merito;

                       Osservato e considerato

    Che,   con   sentenza  n. 255  del  23  giugno,  1994,  la  Corte
costituzionale   affermo'  che  un'interpretazione  dell'art. 142-bis
dell'abrogato codice della strada (e, conseguentemente, dell'art. 203
del  codice  attuale) che, contro un verbale di contestazione, avesse
riteuto  il  preventivo ricorso al Prefetto un presupposto necessario
per  la  successiva tutela dinanzi al giudice ordinario, avrebbe reso
«inevitabile  la  dichiarazione  di  incostituzionalita' della norma,
cosi' interpretata»;
    Che,  pertanto,  di  tale  norma  doveva  darsi diversa lettura e
ritenere   cosi'   il  ricorso  al  Prefetto  «un  rimedio  meramente
facoltativo» rispetto a quello giurisdizionale;
    Che,  per  contro,  con  l'art. 204-bis  -  inserito  nel  codice
stradale con recente legge n. 214 del 1° agosto 2003 - sembra essersi
voluto    comprimere    tale   natura   «facoltativa»   del   rimedio
giurisdizionale,   trasformando   quest'ultimo   in   eccezionale   e
sussidiario  (il  comma  3  impone  infatti  una cauzione pecuniaria,
manifestamente   finalizzata   se   non  ad  impedire,  quantomeno  a
scoraggiare il ricorso immediato al, giudice ed a privilegiare invece
quello  amministrativo  al  Prefetto),  in  contrasto  con  la  ratio
dell'art. 113 della Costituzione;
    Che  tale  scelta legislativa - una sorta di solve et repete, che
fa  esattamente coincidere l'ammontare della cauzione con la sanzione
dovuta in caso di rigetto del ricorso - appare contraria ad principio
di  ragionevolezza,  introducendo  una presunzione di responsabilita'
del  ricorrente  che contrasta con l'onere della prova, espressamente
invece  posto  dalla  legge  a carico dell'amministrazione procedente
(art. 23   legge  689/1981,  penultimo  e  dodicesimo  comma);  sotto
l'aspetto  letterale,  poi,  tale impostazione negativa e' accentuata
dal  fatto di presentare come gia' «inflitta» dall'organo accertatore
una sanzione, che in realta' e' stata solo contestata all'utente; ne'
si  comprende  perche' la cauzione, che ha verosimilmente la funzione
di  garantire  allo  Stato  l'incasso  della  somma  dovuta, si renda
necessaria  nel procedimento di opposizione davanti a giudice di pace
e non in quello amministrativo, davanti al Prefetto;.
    Che tutto cio' equivale poi ad escludere, in difetto di cauzione,
l'applicabilita' dell'ultimo comma dell'art. 22 legge 689/1981, se e'
vero  che  l'inammissibilita'  del ricorso dovrebbe essere dichiarata
pregiudizialmente,  ancor  prima  cioe'  di esaminare la richiesta di
sospensiva,  eventualmente  addotta  per  gravi  motivi: con evidente
lesione, nel caso, del diritto di difesa del ricorrente che - proprio
in    quanto    condizionato   dalla   gravita'   di   quei   motivi,
nell'impossibilita'  percio'  di  attendere  l'esito di un ricorso al
Prefetto  e costretto quindi ad adire il giudice di pace per ottenere
rapidamente  la sospensiva - viene ulteriormente onerato del deposito
di  una  somma,  doppia  di  quella  prevista  dall'art. 202  per  il
pagamento   in   misura  ridotta,  che  puo'  non  essere  nella  sua
disponibilita'   (si   consideri   che   per   chiedere   la  urgente
restituzione,  ai  sensi  del comma 1-bis dell'art. 214 c.d.s., di un
veicolo  sottoposto  a  fermo per guida senza patente ex art. 116, e'
prevista una cauzione di Euro 4.438);
    Che   appare   fondato,  percio',  il  dubbio  di  illegittimita'
costituzionale dell'art. 204-bis, comma 3 del codice della strada, in
relazione agli artt. 24 e 113 Cost.;
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta  d'ufficio  non  manifestamente infondata e rilevante ai
fini  del  giudizio  la  questione  di  illegittimita' costituzionale
dell'art. 204-bis  del  d.lgs.  30  aprile  1992 n. 285 (nuovo codice
della   strada)   per   contrasto   con  gli  artt. 24  e  113  della
Costituzione,  nella parte in cui - al comma 3 - subordina a cauzione
l'ammissibilita'  del  ricorso  diretto al giudice di pace avverso un
verbale di contestazione stradale;
    Ordina:
        la  trasmissione  degli  atti  alla Corte costituzionale e la
sospensione  del  presente  procedimento,  in  attesa  della relativa
pronuncia;
        la  notificazione  della  presente  ordinanza,  a  cura della
cancelleria, alle parti ed alle autorita' indicate nel citato art. 23
della legge n. 87/1953.
          Sorgono, addi' 20 novembre 2003
                      Il giudice di pace: Onnis
04C0195