N. 46 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 novembre 2003

Ordinanza  emessa  il  6  novembre  2003  dal G.U.P. del Tribunale di
Nocera Inferiore nel procedimento penale a carico di Izzo Michele

Processo penale - Udienza preliminare - Atti introduttivi - Avviso di
  fissazione  dell'udienza  contenente,  a pena di nullita', l'avviso
  all'imputato   della   possibilita'   di  presentare,  prima  delle
  conclusioni  delle  parti, le richieste di cui agli artt. 438 e 444
  cod.  proc.  pen.  - Mancata previsione - Disparita' di trattamento
  rispetto all'imputato tratto in giudizio con citazione diretta.
- Codice di procedura penale, art. 419, comma 1.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.9 del 3-3-2004 )
                 IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE
    Visti gli atti del processo indicato in epigrafe nei confronti di
Izzo  Michele nato a Nocera Inferiore il 22 marzo 1962, imputato come
in atti;
    Esaminata  la  questione di legittimita' costituzionale sollevata
all'odierna  udienza  preliminare dall'avv. Carmine Guadagno del Foro
di Salerno, difensore di fiducia dell'imputato;

                            O s s e r v a

    L'imputato  Izzo Michele ha ricevuto rituale notifica dell'avviso
di fissazione dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 419 c.p.p.
    Al1'odierna  udienza  preliminare  il  difensore dell'imputato ha
eccepito  la  nullita'  dell'avviso  determinata  dall'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 419  c.p.p. nella parte in cui non prevede,
analogamente  all'art. 552,  primo  comma,  lettera  f),  c.p.p., che
l'avviso  di  fissazione  dell'udienza preliminare debba contenere, a
pena  di nullita', l'avviso all'imputato della facolta' di richiedere
in  udienza  preliminare  la definizione del procedimento nelle forme
previste dagli artt. 444 e seguenti c.p.p. o 438 e seguenti c.p.p.
    Osserva  il  difensore  come  tale difformita' di previsioni, tra
l'art. 419  c.p.p.  e  l'art. 552 c.p.p., determini una irragionevole
disparita'  di  trattamento  tra imputati - in violazione dell'art. 3
della  Costituzione  -  ed  una ingiustificata lesione del diritto di
difesa - in violazione dell'art. 24 della Costituzione.
    Rileva  il  giudice che l'art. 552, primo comma, lett. f), c.p.p.
prevede  che  il  decreto  di citazione diretta a giudizio emesso dal
pubblico  ministero debba contenere, a pena di nullita' (prevista dal
secondo  comma),  l'avviso  all'imputato  del  diritto di richiedere,
prima   della   dichiarazione   di   apertura  del  dibattimento,  la
definizione   del   giudizio   nelle  forme  del  rito  abbreviato  o
dell'applicazione della pena su richiesta delle parti.
    L'art. 419   c.p.p.,   nel   disciplinare   i  requisiti  formali
dell'avviso  di  fissazione  dell'udienza  preliminare,  non  prevede
l'avviso in parola.
    Va  premesso che la ormai pietrificata giurisprudenza della Corte
costituzionale   (cfr.,  ex  plurimis,  le  ordinanze  n. 224/2001  e
n. 335/2002)  riconosce all'udienza preliminare connotati sostanziali
di  udienza di pieno merito sotto il profilo istruttorio. Ne consegue
che - pur permanendo del tutto distinta dall'udienza dibattimentale -
l'udienza  preliminare assume contenuto di merito ana1ogamente, sotto
il   profilo   della   ricostruzione   e  qualificazione  del  fatto,
all'udienza dibattimentale.
    Va  inoltre  osservato  come  il  decreto  di citazione diretta a
giudizio   emesso   dal   pubblico  ministero  costituisca  esercizio
dell'azione  penale, al pari della richiesta di rinvio a giudizio che
determina  la  fissazione  dell'udienza  preliminare previo avviso ai
sensi dell'art. 419 c.p.p.
    Il  decreto  di  citazione  diretta  a giudizio e la richiesta di
rinvio  a  giudizio  costituiscono  pertanto  due  forme di esercizio
dell'azione   penale   che   determinano  direttamente  la  citazione
dell'imputato innanzi al giudice dell'accertamento di merito (sebbene
il   provvedimento  conclusivo  dell'udienza  preliminare  differisca
ontologicamente   dal   provvedimento  conclusivo  del  dibattimento,
eccezion fatta per l'applicazione dell'art. 521 c.p.p.).
    Inoltre,  deve  osservarsi  che il decreto di citazione diretta a
giudizio  prevede  l'avviso  all'imputato  del diritto di accedere ai
riti  alternativi proprio in ragione del termine decadenziale posto a
tale accesso dalla dichiarazione di apertura del dibattimento.
    Analogamente,  la  presentazione  delle  conclusioni  delle parti
nell'udienza preliminare costituisce il termine decadenziale oltre il
quale  l'imputato  tratto  a  giudizio mediante richiesta di rinvio a
giudizio  non  puo'  piu' accedere ai riti alternativi previsti dagli
artt. 438 e 444 c.p.p.
    Ne   consegue  che  sussiste  oggettivamente  una  disparita'  di
trattamento tra posizioni analoghe.
    L'imputato  tratto  a  giudizio  di  merito  (dibattimentale)  in
relazione a reati contemplati dall'art. 550 c.p.p. nelle forme di cui
all'art. 552  c.p.p.  e' avvisato, nel decreto di citazione diretta a
giudizio,  della  facolta'  di  accedere  ai  riti  premiali entro la
dichiarazione di apertura del dibattimento.
    L'imputato tratto a giudizio di merito (preliminare) in relazione
a  reati  non  contemplati  dall'art. 550  c.p.p.  nelle  forme della
richiesta di rinvio a giudizio non e' invece avvisato, nell'avviso di
fissazione  dell'udienza  preliminare,  della facolta' di accedere ai
riti  premiali  entro  la presentazione delle conclusioni delle parti
nell'udienza preliminare.
    La   valutazione   di   ragionevolezza   di  tale  disparita'  di
trattamento  puo'  riposare  esclusivamente  sulla valutazione di due
aspetti:  la  diversa  tipologia dei reati e la diversita' ontologica
dei due giudizi.
    Quanto  alla  diversa  tipologia  dei reati, appare evidentemente
irragionevole  negare  all'imputato dei reati piu' gravi l'avviso del
termine  decadenziale  entro il quale puo' accedere ai riti premiali,
laddove tale avviso sia invece previsto in relazione all'imputato dei
reati meno gravi.
    Quanto  alla  diversita'  ontologica  dei  due giudizi, una volta
premessa   la   natura  di  giudizio  di  merito  anche  dell'udienza
preliminare  non  pare  potersi ritenere ragionevole la disparita' di
trattamento   in   discorso   esclusivamente   sulla   base  di  tale
distinzione.
    Ne  consegue che devesi ritenere che la disparita' di trattamento
sin  qui delineata afferisca a situazioni del tutto analoghe, rectius
identiche, e non sia sorretta da una ragionevole giustificazione.
    Non   e'   manifestamente   infondata   dunque  la  questione  di
legittimita'   costituzionale   in   relazione  alla  violazione  del
principio  di  uguagliauza e parita' di trattamento posto dall'art. 3
della Costituzione.
    Non  sfugge  al giudice la consolidata giurisprudenza della Corte
costituzionale  in  virtu'  della  quale  il  giudice  e' obbligato a
rinvenire  l'interpretazione  della legge che renda la norma conforme
al dettato ed ai principi della Costituzione.
    Nel  caso  di  specie,  tuttavia, l'estensione analogica, per via
interpretativa,   dell'art. 552,   primo  comma,  lett.  f),  c.p.p.,
all'art. 419  c.p.p., anche e soprattutto in virtu' della sanzione di
nullita'  che  vi  e'  necessariamente ricollegata ed al principio di
tassativita'   delle   nullita'  vigente  nel  codice  di  rito,  non
costituirebbe  una  forma  di  interpretazione, ma una vera e propria
addizione   (nel   senso  tradizionalmente  riservato  alle  sentenze
«additive»  della  Corte  costituzionale)  al  dettato  dell'art. 419
c.p.p.  di  un  requisito - con relativa sanzione di nullita' - dallo
stesso espressamente escluso e consapevolmente non previsto. Non puo'
pertanto  superarsi  per via ermeneutica la disparita' di trattamento
rilevata.
    E'  invece manifestamente infondata la questione sotto il profilo
della  violazione  del  diritto di difesa, dal momento che l'imputato
partecipa  della  presunzione  generale di conoscenza della legge, di
guisa che egli deve conoscere i riti premiali previsti dalla legge ed
i termini decadenziali entro i quali puo' accedervi.
    Tale  questione non merita ulteriore sviluppo, restando assorbita
dalla  non  manifesta  infondatezza della questione in relazione alla
violazione dell'art. 3 della Costituzione.
    E'  appena  il  caso  di  osservare come il giudizio in corso non
possa  essere  definito  indipendentemente  dalla  risoluzione  della
questione  di legittimita' costituzionale, dal momento che la dedotta
nullita'   dell'avviso   non  puo'  essere  sanata  nella  contumacia
dell'imputato   e   nell'assenza  di  richiesta  di  accesso  a  riti
alternativi premiali da parte del difensore.
    E'  pertanto  necessario  disporre l'immediata trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale e sospendere il giudizio in corso.
                              P. Q. M.
    Letto  l'art. 23  della  legge  11 marzo  1953,  n. 87,  dichiara
rilevante  per  la  definizione  del  giudizio  e  non manifestamente
infondata  la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 419,
comma 1 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede
che  l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare debba contenere,
a pena di nullita', l'avviso all'imputato che, qualora ne ricorrano i
presupposti,  prima della presentazione delle conclusioni delle parti
in udienza preliminare ai sensi degli artt. 421 comma 3 e 422 comma 3
del codice di procedura penale, puo' presentare le richieste previste
dagli  artt. 438 e 444 del codice di procedura penale, per violazione
del   principio   di  uguaglianza  e  parita'  di  trattamento  posto
dall'art. 3  della  Costituzione,  ed  all'uopo  dispone  l'immediata
trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale  e sospende il
giudizio in corso.
    Letto  l'art. 23, comma 4 della legge 11 marzo 1953, n. 87 ordina
che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza di trasmissione
degli  atti  alla  Corte  costituzionale sia notificata alle parti in
causa  ed  al pubblico ministero, nonche' al Presidente del Consiglio
dei  ministri  e  sia  comunicata,  a  cura del cancelliere, anche ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Letto l'art. 1 della deliberazione della Corte costituzionale del
16 marzo  1956,  ordina  che la presente ordinanza sia trasmessa alla
Corte  costituzionale  insieme  con  gli  atti  e  con la prova delle
notificazioni    e    delle    comunicazioni   predette,   prescritte
dall'art. 23, comma 4 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
    La  presente  ordinanza  viene  letta  in  udienza  preliminare e
allegata al verbale.
    Manda la cancelleria per quanto di competenza.
        Nocera Inferiore, addi' 6 novembre 2003
             Il giudice dell'udienza preliminare: Cioffi
04C0198