N. 18 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 febbraio 2004
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 12 febbraio 2004 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Impiego Pubblico - Norme della Regione Calabria - Inquadramento degli ispettori fitosanitari - Previsione di concorso, per titoli ed esami, per l'accesso alla qualifica di funzionario riservato al personale dipendente dalla Regione in possesso di particolari requisiti - Violazione del principio costituzionale dell'accesso ai pubblici uffici mediante concorso pubblico - Violazione del principio di copertura finanziaria. - Legge della Regione Calabria 5 dicembre 2003, n. 28. - Costituzione, art. 97, commi primo e terzo.(GU n.9 del 3-3-2004 )
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi, 12 - Roma; Nei confronti della Regione Calabria, in persona del suo presidente, per l'accertamento dell'illegittimita' costituzionale della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 28, Inquadramento degli ispettori fitosanitari (B.U.R. n. 4 del 9 dicembre 2003). La legge impugnata (art. 1) prevede che il personale dipendente dell'assessorato all'agricoltura della Regione Calabria, che all'entrata in vigore della legge svolge le mansioni di ispettore fitosanitario o che ne abbia acquisita la qualifica con la partecipazione a corsi di formazione professionale svolti dalla stessa Regione e che svolga le attivita' che vi sono elencate, «puo' accedere, previo superamento di un concorso per esami e titoli, alla qualifica di funzionario D3». E' anche previsto che «gli idonei al concorso, per titoli ed esami, presteranno servizio presso il dipartimento agricoltura, caccia e pesca». Il concorso, aperto solo al «personale dipendente» della Regione, consente, dunque, l'accesso alla qualifica superiore di «funzionario D3» a tutti gli idonei. Codesta Corte «ha spesso affermato (da ultimo con sentenza n. 218 del 2002) che l'accesso dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni a funzioni piu' elevate non sfugge, di norma, alla regola del pubblico concorso, cui e' possibile apportare deroghe solo se particolari situazioni ne dimostrino la ragionevolezza; ed ha precisato che, di regole, questo requisito non e' configurabile - con conseguente violazione del parametro evocato - a proposito di norme che prevedano scivolamenti automatici verso posizioni superiori (senza concorso o comunque senza adeguate selezioni o verifiche attitudinali) o concorsi interni per la copertura della titolarita' di posti vacanti (da ultimo, sentenza n. 373 del 2002)». E' stata riportata la motivazione della sentenza n. 274 del 2003 con la quale codesta Corte si e' ultimamente occupata della questione. La violazione dell'art. 97, primo e terzo comma, Cost. da parte della legge impugnata non richiede, pertanto, ulteriori argomentazioni a sostegno.
P. Q. M. Si conclude perche' la legge della Regione Calabria 5 dicembre 2003, n. 28 (B.U.R. n. 4 del 9 dicembre 2003) sia dichiarata costituzionalmente illegittima. Si produce copia della deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2004. Roma, addi' 30 gennaio 2004 Vice avvocato generale dello Stato: Glauco Nori 04C0229