DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2004 

Indirizzi  operativi  per  la gestione organizzativa e funzionale del
sistema   di  allertamento  nazionale  e  regionale  per  il  rischio
idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile.
(GU n.59 del 11-3-2004 - Suppl. Ordinario n. 39)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

    Visto  l'articolo  5,  comma  2, del decreto 7 settembre 2001, n.
343,  convertito  con  modificazioni  dalla legge 9 novembre 2001, n.
401,  in cui e' previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri
predisponga  gli  indirizzi  operativi  dei programmi di previsione e
prevenzione  dei rischi, nonche' i programmi nazionali di soccorso ed
i  piani  per  l'attuazione  delle  conseguenti  misure di emergenza,
d'intesa con le Regioni e gli Enti locali;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
15 dicembre   1998,   recante   l'approvazione   del   programma   di
potenziamento  delle  reti  di  monitoraggio  meteo-idropluviometrico
mirato  alla  realizzazione  di una copertura omogenea sul territorio
nazionale;
    Visto  il  progetto  per  la  realizzazione dei centri funzionali
approvato  nella  seduta  del 15 gennaio 2002 dal Comitato tecnico di
cui alla legge 1998, n. 267 e al decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  sopra  richiamato,  nonche' quanto stabilito in merito
dall'ordinanza di protezione civile n. 3134 del 10 maggio 2001, cosi'
come  modificata  dall'ordinanza  di  protezione  civile  n. 3260 del
27 dicembre 2002;
    Vista   la   circolare   7 agosto  2003  del  Dipartimento  della
protezione  civile indirizzata alle Regioni ed alle Province autonome
di  Trento e di Bolzano, alle Province ed agli Uffici territoriali di
Governo, che evidenzia la necessita' di una cura continua ed adeguata
dei  corsi d'acqua, al fine di garantirne il regolare scorrimento per
il  migliore  deflusso  delle  acque,  soprattutto  in  occasione del
verificarsi  di  eventi  meteorologici intensi e che, inoltre, indica
come  fondamentali  la sorveglianza e la manutenzione ordinaria degli
argini  e  delle  infrastrutture che potrebbero influire sul deflusso
delle acque durante un evento di piena;
    Vista   la   nota  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
dell'8 settembre  2003,  indirizzata  ai  Presidenti  delle Regioni e
delle   Province   autonome   di   Trento   e  di  Bolzano,  all'ANCI
(Associazione  Nazionale  Comuni  Italiani), all'UPI (Unione Province
d'Italia),   all'UNCEM   (Unione   Nazionale  Comuni  Comunita'  Enti
Montani),   contenente  gli  «Indirizzi  operativi  per  fronteggiare
eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici»,
in  cui vengono evidenziate le problematiche urgenti da affrontare ed
individuate  le  iniziative da porre in essere per ridurre il rischio
per la popolazione legato agli eventi idrogeologici;
    Considerata l'urgenza di individuare le autorita' competenti ed i
soggetti    responsabili,    a    livello    statale   e   regionale,
dell'allertamento nelle diverse fasi del sistema di protezione civile
in  previsione  oppure  in  caso  di eventi della medesima natura che
determinino situazioni di rischio per la popolazione ed i beni;
    Considerata,  inoltre,  la  necessita' di identificare i soggetti
istituzionali  e  gli organi territoriali che devono essere coinvolti
nelle attivita' di previsione e prevenzione del rischio e di gestione
dell'emergenza, nonche' i legami funzionali tra i citati soggetti per
affiancare le autorita' di protezione civile;
    Considerata,  altresi',  l'urgenza  e la necessita' di chiarire e
disciplinare,  nell'ambito del quadro legislativo vigente, i rapporti
tra  i  soggetti  e  le attivita' in materia di difesa del suolo e di
protezione civile;
  Ritenuto   di   dover  disciplinare  i  rapporti  funzionali  e  di
collaborazione   tra  il  sistema  di  protezione  civile  statale  e
regionale e gli altri soggetti istituzionali preposti;
    Ritenuto, inoltre, di dover definire gli strumenti e le modalita'
per regolare il flusso delle informazioni relative al manifestarsi ed
all'evolversi  dei  rischi  idrogeologici ed idraulici conseguenti ad
eventi   meteoidrogeologici   particolarmente   intensi  che  possono
costituire elemento di pericolosita' per la popolazione ed i beni;
    Acquisita  l'intesa  con  le Regioni e le Province Autonome nella
riunione dell'8 gennaio 2004;
                             A d o t t a
                   i seguenti indirizzi operativi

per   la   gestione   organizzativa   e  funzionale  del  sistema  di
allertamento  nazionale  distribuito,  statale  e  regionale,  per il
rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile.

1. Finalita' e compiti generali
Il presente atto ha lo scopo di:
-   individuare  le  autorita'  a  cui  compete  la  decisione  e  la
responsabilita'  di  allertare  il sistema della protezione civile ai
diversi   livelli,   statale   e  regionale,  e  nelle  diverse  fasi
dell'eventuale  manifestarsi, nonche' del manifestarsi, di calamita',
catastrofi  e  altri eventi che possano determinare o che determinino
situazioni di rischio;
-  definire  i  soggetti  istituzionali  e  gli  organi  territoriali
coinvolti  nelle  attivita' di previsione e prevenzione del rischio e
di  gestione  dell'emergenza,  nonche'  i  loro  legami funzionali ed
organizzativi al fine di sostenere le autorita' di protezione civile,
sia  in  tale  decisione  ed  assunzione di responsabilita' che nella
organizzazione  ed  attuazione  di  adeguate  azioni di contrasto del
rischio stesso;
-  stabilire  gli  strumenti  e  le modalita' con cui le informazioni
relative  all'insorgenza  ed  evoluzione del rischio idrogeologico ed
idraulico,   legate   al   manifestarsi   di  eventi  meteoidrologici
particolarmente intensi tali da generare nelle diverse aree del Paese
situazioni  di  dissesto  per il territorio, nonche' di pericolosita'
per  la  popolazione,  devono  essere  raccolte,  analizzate  e  rese
disponibili  alle autorita', ai soggetti istituzionali ed agli organi
territoriali individuati e coinvolti nel sistema e nelle attivita' di
protezione civile;
-   sancire   i   rapporti   funzionali   e  le  relazioni  di  leale
collaborazione  tra il sistema della protezione civile, sia nazionale
che  regionale, e le altre autorita', i soggetti istituzionali ed gli
organi  territoriali,  preposti,  ancorche'  con  altre  finalita'  e
strumenti, ma comunque ordinariamente, alla valutazione e mitigazione
del rischio in materia;
-  organizzare  il  sistema  di  allerta nazionale distribuito, ferme
restando  le prerogative in materia di legislazione concorrente e nel
rispetto  delle competenze delle Regioni a statuto ordinario e quelle
autonome  a  statuto  speciale.  Al  governo  del  sistema di allerta
nazionale distribuito concorrono responsabilmente:
-  la  Presidenza  del  Consiglio,  attraverso  il Dipartimento della
protezione civile;
-  le  Presidenze  delle  Giunte  regionali,  attraverso  soggetti  e
strutture  a  tal  fine  individuati  e/o  delegati, in attuazione di
quanto   specificato  dalla  circolare  del  30  settembre  2002,  n.
DPC/CG/0035114 e di quanto previsto dalla legge 183/1989 e successive
modificazioni,  dalla  legge  n. 225/1992, dal decreto legislativo n.
112/1998  e  dalla  legge  n. 401/2001 e dalle normative regionali di
riferimento.
La  gestione  del  sistema  di  allerta  nazionale  e' assicurata dal
Dipartimento  della  protezione  civile,  dalle Regioni attraverso la
rete  dei  Centri  Funzionali,  nonche'  le  strutture regionali ed i
Centri   di   Competenza  chiamati  a  concorrere  funzionalmente  ed
operativamente  a  tale  rete, cosi' come stabilito dall'ordinanza n.
3134  del  10  maggio 2001, e cosi' come modificata dall'ordinanza n.
3260   del  27  dicembre  2002,  e  realizzata  secondo  il  progetto
approvato,  nella seduta del 15 gennaio 2002, dal Comitato tecnico di
cui alla legge n. 267/1998 e al DPCM 15/12/1998.
Le   Province  autonome  aderiscono  alla  gestione  organizzativa  e
funzionale  del  sistema di allertamento nazionale distribuito per il
rischio  idrogeologico  e  idraulico  ai  fini  di protezione civile,
tramite  apposita  convenzione da stipulare con il Dipartimento della
protezione  civile  ferme  restando  le  competenze riconosciute alle
stesse dallo Statuto di cui al DPR del 31 agosto 1971, n. 670.
L'architettura istituzionale, il quadro dei compiti e delle funzioni,
nonche'  le  modalita' di gestione, interscambio e condivisione delle
informazioni previste nell'ambito del progetto citato in precedenza e
tese  al  governo  non  solo  della rete dei Centri Funzionali ma del
sistema  della  protezione  civile nazionale, statale e regionale, da
parte  delle  Autorita'  competenti, sono da intendersi modificate ed
integrate  ai  sensi  del  presente  atto;  il  che  vale anche per i
contenuti del programma richiamato dal DPCM 15/12/1998.
Ciascuna  Regione  avra'  quindi cura di indirizzare e/o stabilire le
procedure  e  le  modalita'  di  allertamento  del proprio sistema di
protezione  civile  ai  diversi  livelli,  regionale,  provinciale  e
comunale ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998, della legge n.
401/2001 e della normativa regionale in materia di protezione civile,
nonche'  secondo  le  indicazioni  del  presente atto ed i criteri di
massima   per   la   pianificazione   d'emergenza  gia'  emanati  dal
Dipartimento della protezione civile.
A  tal  fine  il  sistema  di  allerta  nazionale  prevede:  una fase
previsionale  costituita dalla valutazione, sostenuta da una adeguata
modellistica  numerica,  della  situazione meteorologica, nivologica,
idrologica,  idraulica e geomorfologica attesa, nonche' degli effetti
che  tale situazione puo' determinare sull'integrita' della vita, dei
beni, degli insediamenti e dell'ambiente;
una   fase   di   monitoraggio  e  sorveglianza,  articolata  in:  i)
osservazione  qualitativa  e  quantitativa,  diretta  e  strumentale,
dell'evento  meteoidrologico ed idrogeologico in atto, ii) previsione
a  breve dei relativi effetti attraverso il now casting meteorologico
e/o  modelli  afflussi-deflussi  inizializzati  da misure raccolte in
tempo reale.
Le precedenti fasi attivano:
la  fase  di prevenzione del rischio, attraverso sia azioni, anche di
contrasto  dell'evento, incluse nei Programmi regionali di previsione
e  prevenzione, che interventi urgenti anche di natura tecnica, cosi'
come previsto dall'art. 108 del decreto legislativo n. 112/1998;
le  diverse  fasi  della  gestione  dell'emergenza, in attuazione dei
Piani  d'emergenza  regionali,  provinciali e comunali, redatti sulla
base   di  indirizzi  regionali,  relativi  anche  all'organizzazione
funzionale degli stessi interventi urgenti.
I  Programmi  regionali di previsione e prevenzione, oltre a recepire
le  funzioni,  i compiti e l'organizzazione delle fasi di previsione,
monitoraggio    e    sorveglianza,    devono    altresi'   promuovere
l'organizzazione  funzionale  ed operativa del servizio di piena e di
pronto  intervento idraulico, di cui al R.D. n. 523/1904 e al R.D. n.
2669/1937  e  successive  modifiche  ed integrazioni, nell'ambito dei
presidi territoriali, cosi' come stabilito dal presente atto.
Tuttavia,  qualora  tale  organizzazione  sia stata gia' in tal senso
predisposta  ed  adottata  dalle Regioni, essa dovra' essere recepita
nei  Programmi  regionali di previsione e prevenzione e adeguatamente
armonizzata con l'organizzazione dei presidi territoriali stessi.
I   Piani   d'emergenza  devono  quindi  collegarsi  organicamente  e
funzionalmente    ai   Programmi   di   previsione   e   prevenzione,
individuando,  tra  l'altro  e se del caso, le procedure per l'azione
dei presidi territoriali anche a scala comunale.
Altresi'   i  Piani  d'emergenza  regionali  e/o  provinciali  devono
contemplare  o  recepire  i  Piani  di emergenza relativi alle dighe,
predisposti anche ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267.
Ai fini di assicurare il compiuto ed efficace svolgimento dei compiti
e   delle  funzioni  indirizzati  e  coordinati  dal  presente  atto,
l'attivita' tecnico-operativa del Dipartimento, i Programmi regionali
di  previsione  e prevenzione, nonche' i Piani provinciali e comunali
di   emergenza   devono  garantire  l'unitaria  considerazione  delle
problematiche, degli interventi e delle attivita' afferenti a ciascun
bacino  idrografico,  cosi'  come definito anche ai sensi del comma 3
dell'art. 1 della legge n. 183/1989.
Assunto  che  le  Regioni,  in  quanto  titolari,  in forma singola o
associata,  dei  poteri  di Autorita' di bacino agiscano ai sensi del
comma  2  dell'art.  3  della predetta legge, cioe' "secondo criteri,
metodi   e   standards,  nonche'  modalita'  di  coordinamento  e  di
collaborazione  tra i soggetti pubblici, comunque competenti, al fine
di  garantire  omogeneita'  di  condizioni di salvaguardia della vita
umana  e  del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni", dovra'
altresi' essere garantito un efficace e proficuo coordinamento tra le
attivita'   di   protezione  civile  nel  tempo  reale  e  quelle  di
pianificazione e prevenzione nel tempo differito.
A tal fine si puo' definire:
-  il tempo reale come quel periodo misurabile ancora in mesi, in cui
deve  svilupparsi  e  determinarsi  l'efficacia dell'azione urgente e
generalmente  non  permanente  di  protezione  civile.  Tale  periodo
comprende:  i) la previsione del manifestarsi di un evento, ancorche'
complesso,  sia  esso  di  origine  naturale  e/o  antropica,  ii) il
contrasto  ed  il  contenimento  dei  conseguenti effetti soprattutto
sulla  popolazione ed i suoi beni, iii) la gestione, quando del caso,
dello  stato di emergenza, iv) il ripristino delle condizioni di vita
preesistenti  all'evento  stesso,  perseguendo anche, ove possibile e
attraverso opportuni interventi, la riduzione della pericolosita';
-  il  tempo differito come quel periodo misurabile non piu' in mesi,
ma  in  anni,  decenni  e  secoli,  in  cui  le  azioni  di  studio e
previsione, nonche' di pianificazione, programmazione e realizzazione
di  interventi,  sono  volte  a  garantire  condizioni  permanenti ed
omogenee  sia  di  salvaguardia  della  vita umana e dei beni, che di
tutela ed uso sostenibile delle risorse ambientali.
2. Zone d'allerta, soglie, livelli di criticita' e livelli d'allerta.
Ai  fini  delle  attivita'  di  previsione e prevenzione, le Regioni,
anche  cooperando  tra  loro  e  d'intesa  con  il Dipartimento della
protezione  civile, suddividono e/o aggregano i bacini idrografici di
propria   competenza,   o  parti  di  essi,  in  ambiti  territoriali
significativamente omogenei per l'atteso manifestarsi nel tempo reale
della  tipologia  e  della  severita'  degli  eventi  meteoidrologici
intensi e dei relativi effetti.
Tali  ambiti territoriali sono denominati Zone di allerta. Le zone di
allerta   sono   quindi   identificate   e   delimitate   tenendo  in
considerazione:
- le possibili tipologie di rischio presenti;
-  il  naturale evolversi nello spazio e nel tempo degli eventi e dei
relativi effetti;
-  le  relazioni  ed  i  vincoli  geologici,  idrologici,  idraulici,
infrastrutturali,  amministrativi  e  socio-ambientali  tra i diversi
ambiti territoriali e tra i diversi bacini;
-  le  indicazioni  e  risultanze  presenti nei piani stralcio per la
tutela  dal  rischio  idrogeologico  di  cui all'art. 1, comma 1, del
decreto-legge n. 180/1998;
-  la piu' generale pianificazione nazionale, regionale e provinciale
in materia.
In  ogni  zona  e per ciascuna tipologia di rischio le Regioni devono
identificare  adeguate  grandezze e relativi valori, quali precursori
ed  indicatori  del  probabile  manifestarsi  di  prefigurati scenari
d'evento, nonche' dei conseguenti effetti sull'integrita' della vita,
dei  beni, degli insediamenti e dell'ambiente, qualora non intervenga
nessuna  azione  di  contrasto e contenimento, ancorche' temporanea e
provvisoria, dell'evento stesso.
Tale  identificazione  deve  essere  ottenuta  sulla  base, sia della
conoscenza  storica del manifestarsi e dell'evolversi nel tempo e sul
territorio  di  eventi  significativi  e dei relativi effetti, sia di
modellazioni,  anche speditive, degli eventi e degli effetti ritenuti
piu' probabili.
In generale, la valutazione degli effetti, oltre alla loro estensione
e  consistenza  quantitativa, deve riguardare con crescente priorita'
ed importanza quelli relativi:
- all'ambiente;
- alle attivita';
- agli insediamenti ed ai beni dislocabili e non dislocabili;
- alle infrastrutture ed agli impianti per i trasporti, per i servizi
pubblici locali e collettivi, per i servizi sanitari;
-  alla salute ed alla vita degli esseri viventi in generale ed umani
in particolare;
definendo   cosi'   una   gerarchia   degli   elementi  esposti  alla
pericolosita' dell'evento stesso.
Si definisce rischio, in una data zona, la probabilita' che un evento
prefigurato,  atteso  e/o in atto, nonostante le azioni di contrasto,
determini    un    certo   grado   di   effetti   gerarchicamente   e
quantitativamente  stimati,  sugli elementi esposti in tale zona alla
pericolosita' dell'evento stesso.
Si  definisce  scenario  di  rischio, l'evoluzione nello spazio e nel
tempo dell'evento e dei suoi effetti, cioe' della distribuzione degli
esposti stimati e della loro vulnerabilita' anche a seguito di azioni
di contrasto.
Si  definisce  quindi  scenario d'evento, l'evoluzione nello spazio e
nel  tempo del solo evento prefigurato, atteso e/o in atto, pur nella
sua completezza e complessita'.
Le Regioni, anche cooperando tra loro e d'intesa con il Dipartimento,
stabiliscono un insieme di valori degli indicatori che, singolarmente
o  concorrendo  tra loro, definiscono, per ogni tipologia di rischio,
un sistema di soglie articolato almeno sui due livelli di moderata ed
elevata   criticita',   oltre  che  un  livello  base  di  situazione
ordinaria,  in  cui le criticita' possibili sono ritenute comunemente
ed usualmente accettabili dalle popolazioni.
Poiche'  lo  scenario d'evento previsto, monitorato e sorvegliato nel
tempo  reale  potrebbe  manifestarsi in modo ben differente da quanto
descritto  dal  relativo  prefigurato  scenario  d'evento,  i  valori
assunti  nel  sistema  di  soglie,  nonche'  i  relativi  livelli  di
criticita',  devono  precauzionalmente ed adeguatamente includere una
quota  di "non conoscenza", cioe' di incertezza nella valutazione dei
prefigurati scenari di rischio, da associare alle stime fatte in tale
ambito valutativo.
Sara'   cura   delle  Regioni  far  si'  che  al  raggiungimento  e/o
superamento  di  tali soglie, ancorche' semplicemente previsto, siano
pianificati  e  fatti  corrispondere i livelli di allerta del sistema
della protezione civile preposti:
-   prima   del  manifestarsi  dell'evento  temuto  ,  alle  fasi  di
attivazione  dei  sistemi  di contrasto preventivo degli eventi e dei
conseguenti effetti, nonche' di preparazione all'emergenza;
- durante e dopo il manifestarsi dell'evento , alla fase di governo e
superamento dell'emergenza.
La  relazione  tra i livelli di criticita' e i livelli di allerta, le
azioni  di protezione civile da attivare progressivamente nell'ambito
di  tali livelli di allerta al crescere della criticita', le funzioni
di  supporto  ed  i  soggetti  responsabili  di tali funzioni, devono
essere   dalle   Regioni   univocamente   stabiliti,   funzionalmente
rappresentati e comunicati al Dipartimento della protezione civile.
L'adozione  e  la  dichiarazione  dei  diversi livelli di allerta del
sistema della protezione civile da parte delle Regioni sulla base dei
raggiunti  livelli  di  criticita',  e  quindi  di  attivazione delle
diverse  fasi  dei Piani provinciali e comunali di emergenza, compete
al  Presidente  della Giunta regionale o a soggetto da lui a tal fine
delegato sulla base della legislazione regionale in materia.
La  valutazione  dei  livelli  di  criticita',  attesi  o in atto, in
rapporto   ai   predefiniti  scenari  di  evento  compete  al  Centro
Funzionale.
A  tali  fini  e' definito un Avviso di criticita', in cui e' esposta
una   generale  valutazione  della  criticita'  degli  effetti.  Tale
valutazione  e'  fondata,  sia sul raggiungimento da parte dei valori
assunti  nel  tempo  reale  dagli  indicatori dello scenario d'evento
atteso  delle  soglie  relative  al livello di criticita' minimo, sia
sulla  percentuale  di  avvicinamento  tendenziale di tali indicatori
alle soglie definite per il livello di criticita' successivo.
L' adozione dell' Avviso e' di competenza del Presidente della Giunta
regionale  o dal soggetto da lui a tal fine delegato sulla base della
legislazione regionale in materia.
L'evoluzione  nello  spazio e nel tempo della criticita', cioe' dello
scenario  di  criticita',  e'  valutata  in  successivi aggiornamenti
esposti in un Avviso, oppure in bollettini, secondo quanto a tal fine
e preventivamente stabilito dalle Regioni.
Gli  scenari  di  moderata  ed  elevata criticita', nonche' quello di
ordinaria  criticita', a cui puo' corrispondere uno stato di generica
attenzione  da parte dei Centri Funzionali interessati, devono essere
riferiti  almeno  alle 24 ore successive all'emissione dell'Avviso di
criticita'.
A  prescindere  dalla  definizione  sia dei livelli di criticita' che
della  relazione  tra  questi  ed  i  livelli  d'allerta e permanendo
comunque  nella responsabilita' del Presidente della Giunta regionale
o  del  soggetto  da questi delegato, la dichiarazione dei livelli di
allerta  e  l'attivazione dei piani di emergenza, qualora richiesto e
concordato  con la Regione, oppure imposto da giustificati motivi, la
responsabilita' relativa alla valutazione e dichiarazione dei livelli
di  criticita'  raggiungibili  e/o raggiunti sul territorio regionale
puo' essere assunta dal Dipartimento della protezione civile.
3.   Compiti,  funzioni  ed  organizzazione  della  rete  dei  Centri
Funzionali  per  le  finalita'  di  protezione civile e dei Centri di
Competenza.
L'architettura  di  base  del  sistema  dei Centri Funzionali Compito
della  rete  dei  Centri  Funzionali  e'  quello  di  far  confluire,
concentrare ed integrare tra loro:
-   i   dati   qualitativi   e   quantitativi   rilevati  dalle  reti
meteoidro-pluviometriche,  dalla  rete  radarmeteorologica nazionale,
dalle  diverse piattaforme satellitari disponibili per l'osservazione
della terra;
-  i dati territoriali idrologici, geologici, geomorfologici e quelli
derivanti dai sistemi di monitoraggio delle frane;
-  le  modellazioni  meteorologiche,  idrologiche,  idrogeologiche ed
idrauliche.
La  finalita'  di tale compito e' di fornire un servizio continuativo
per tutti i giorni dell'anno e, se del caso, su tutto l'arco delle 24
ore  giornaliere  che  sia di supporto alle decisioni delle autorita'
competenti  per  le allerte e per la gestione dell'emergenza, nonche'
assolva alle necessita' operative dei sistemi di protezione civile.
La  Regione garantira' il raccordo tra il Centro Funzionale e le sale
operative regionali e/o provinciali, nonche' con ogni altra struttura
preposta   alla   sintesi   di   tutte   le  informazioni  necessarie
all'attivita'  decisionale ed operativa ai fini di protezione civile,
dandone successiva informazione al Dipartimento.
Ai  fini  delle  funzioni  e  dei  compiti  valutativi e decisionali,
nonche'  delle conseguenti assunzioni di responsabilita', la rete dei
Centri  Funzionali  e'  costituita dai Centri Funzionali regionali, o
decentrati,  e da un Centro Funzionale statale, o centrale, presso il
Dipartimento della protezione civile.
La rete dei Centri Funzionali opera secondo criteri, metodi, standard
e  procedure  comuni  ed  e'  componente del Servizio nazionale della
protezione civile.
Il Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento della protezione
civile e' organizzato come i Centri Funzionali decentrati ed assolve,
tra l'altro, ai compiti ed alle funzioni di:
-   indirizzo   e   coordinamento  generale  della  rete  dei  Centri
Funzionali;  su  esplicita  richiesta  delle  Regioni  stesse e/o per
giustificati   motivi,   il  Centro  Funzionale  centrale  presso  il
Dipartimento  potra'  sostituire  nei  compiti e nelle funzioni uno o
piu' Centri Funzionali decentrati;
- generale sorveglianza idropluviometrica e radarmeteorologica, anche
di singoli territori regionali, provinciali e comunali, affiancando i
Centri Funzionali decentrati o se del caso in loro sostituzione;
-  predisposizione  per  tutta  la  rete  dei Centri Funzionali della
mosaicatura   delle   informazioni   prodotte  dagli  impianti  radar
meteorologici esistenti sul territorio nazionale;
- mantenimento di rapporti operativi con il Registro italiano dighe e
con  il  Servizio  Meteorologico dell'Aeronautica Militare, oltre che
con  l'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente  e  per  i servizi
tecnici, nonche' con gli organi internazionali competenti in materia;
-  promozione di studi e ricerche, nonche' dello sviluppo di prodotti
per  l'ottimale  funzionamento della rete dei Centri Funzionali e per
far   progredire   complessivamente  le  capacita'  di  previsione  e
prevenzione del sistema della protezione civile nel tempo reale.
Ciascun  Centro  Funzionale  decentrato  e'  un  sistema generalmente
organizzato  in  tre  grandi  aree,  a  cui possono concorrere per lo
svolgimento   delle   diverse   funzioni,   unitariamente  dirette  e
coordinate  a  tal  fine,  altre  strutture  regionali  e/o Centri di
Competenza.
La   prima   area   e'   dedicata   alla   raccolta,  concentrazione,
elaborazione,  archiviazione  e  validazione  dei  dati  rilevati nel
territorio  di  competenza  che  dovranno  quindi essere trasmessi al
Centro  Funzionale  centrale presso il Dipartimento, nonche', qualora
cio'  sia  previsto  da intese o accordi tra Amministrazioni diverse,
alla  raccolta  di  dati  provenienti  da altre reti di rilevamento e
sorveglianza dei parametri meteo-pluvio-idrometrici.
La  seconda area e' dedicata all'interpretazione nonche' all'utilizzo
integrato dei dati rilevati e delle informazioni prodotte dai modelli
previsionali  relativi  al  dominio  territoriale  di  competenza  di
ciascun   Centro  Funzionale  decentrato,  nonche'  a  fornire  pieno
supporto   alle   decisioni  delle  Autorita'  di  protezione  civile
competenti per gli allertamenti.
La  terza  area  e'  dedicata  alla  gestione  del sistema di scambio
informativo   che   garantisce   il   funzionamento  dei  sistemi  di
comunicazione, cura l'interscambio dei dati, anche in forma grafica e
della   messaggistica   tra   i   Centri  Funzionali  anche  ai  fini
dell'esercizio  dei  compiti nazionali, di cui all'art. 2 della legge
n.  183/1989 ed all'art. 88 del decreto legislativo n. 112/1998 ed e'
la  sede  di  connessione  tra  i  Centri  Funzionali  ed i Centri di
Competenza laddove esistenti.
Il  servizio  svolto dalla rete dei Centri Funzionali nel tempo reale
assume  in se', sia la fase di previsione che la fase di monitoraggio
e sorveglianza.
La fase di previsione e' articolata in tre funzioni.
La  prima  e'  relativa  alla  assimilazione  dei  dati osservati e/o
all'elaborazione  della  previsione  circa  la  natura e l'intensita'
degli eventi meteorologici attesi.
La   seconda  e'  relativa  alla  previsione  degli  effetti  che  il
manifestarsi   di   tali  eventi  dovrebbe  determinare  sul  dominio
territoriale attribuito a ciascun Centro Funzionale.
La  terza  e'  relativa  alla  valutazione  del livello di criticita'
complessivamente   atteso   nelle   zone  d'allerta,  ottenuto  anche
confrontando  le  previsioni  elaborate  con  i  valori  delle soglie
adottate.
Mentre la prima funzione puo' essere assolta anche con il concorso di
Centri  di  Competenza,  la seconda e la terza funzione devono essere
assolte  in  via  prioritaria  da  ogni Centro Funzionale, presso cui
devono  comunque  risiedere  le necessarie competenze e le specifiche
attivita' tecniche di supporto alle decisioni.
La  fase  di  monitoraggio  e  sorveglianza  ha  lo scopo, tramite la
trasmissione,  la  raccolta e la concentrazione nei Centri Funzionali
dei dati rilevati per le diverse finalita' dalle diverse tipologie di
sensori,   nonche'   tramite  le  notizie  non  strumentali  reperite
localmente, di rendere disponibili informazioni che consentano sia di
formulare e/o di confermare gli scenari previsti che di aggiornarli a
seguito dell'evoluzione dell'evento in atto.
Tale  attivita'  di  reperimento  locale  di  informazioni  anche non
strumentali  dovra'  essere  contemplata  tra i compiti principali da
attribuire ai presidi territoriali di cui ai punti successivi.
Tale fase e' articolata in quattro funzioni:
la  prima  e'  relativa  alla composizione e rappresentazione di dati
meteo-climatici rilevati sia da piattaforme satellitari, radiosonde e
sonde aerostatiche, che da stazioni strumentali e reti a terra;
la  seconda  e' relativa alla composizione e rappresentazione di dati
idropluviometrici;
la  terza  e'  relativa  alla  previsione  a  brevissimo  termine sia
dell'evoluzione  dell'evento  che  dei relativi effetti attraverso il
now  casting  meteorologico,  cioe' l'uso di modelli meteorologici ad
area  limitata  inizializzati  sulla  base  delle  informazioni radar
meteorologiche e pluvioidrometriche raccolte in tempo reale, e quindi
di  modelli  idrologici-idraulici-idrogeologici, oppure attraverso il
solo    uso    dei    modelli   idrologici-   idraulici-idrogeologici
inizializzati  dalle  misure  pluvioidrometriche  raccolte  in  tempo
reale;
la  quarta  e'  relativa  alla  verifica del livello di criticita' in
essere  e previsto, attraverso il confronto delle misure rilevate con
le  soglie  adottate e/o con eventuali notizie fornite da osservatori
locali debitamente istruiti.
Mentre  la  prima,  la  seconda  e  la  terza funzione possono essere
assolte  anche  con  il  concorso  di Centri di Competenza, la quarta
funzione   deve  essere  assolta  esclusivamente  da  ciascun  Centro
Funzionale, presso cui devono risiedere le necessarie competenze e le
specifiche  attivita'  tecniche  di  supporto alle decisioni, nonche'
tutte le altre informazioni provenienti dal territorio.
Il  servizio  svolto  dalla  rete  dei  Centri  Funzionali comprende,
altresi',  sia  la gestione della rete stessa e il continuo controllo
della  sua  corretta  operativita'  tanto  nel tempo reale quanto nel
tempo  differito  che  una attivita' di progettazione e realizzazione
degli   adeguamenti   e   degli  ampliamenti  necessari,  nonche'  la
permanente  attivita'  di  studio, definizione ed aggiornamento delle
zone, delle soglie di allerta e dei relativi scenari.
Il  Dipartimento  della  protezione civile e le Regioni garantiscono,
anche  attraverso  soggetti  esterni  e  secondo  programmi  comuni e
concordati, la formazione continua e permanente del personale tecnico
ed amministrativo coinvolto nel sistema di allertamento, necessaria a
garantire l'efficacia e l'efficienza del servizio prestato.
Disposizioni operative
Il Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento e' operativo per
tutti  i  giorni  dell'anno  su  un  arco  delle  12 ore e garantisce
sussidiarieta'  operativa  e  funzionale  nel  caso in cui uno o piu'
Centri   Funzionali   siano   nella  giustificata  impossibilita'  di
effettuare il servizio.
I  Centri  Funzionali devono essere operativi, in caso di necessita',
su tutto l'arco delle 24 ore, secondo le proprie procedure.
Nel  caso  di  eventuale  mancanza,  ritardo o temporanea sospensione
nella  fornitura  del servizio determinata da cause tecniche di forza
maggiore   o   dalle  necessita'  di  assolvere  prioritariamente  ad
esigenze,  anche riconnesse a compiti d'Istituto, la Regione ne dara'
immediata   e   laddove   possibile   preventiva   comunicazione   al
Dipartimento  della  protezione  civile,  il  cui  Centro  Funzionale
sostituira'  il  Centro Funzionale decentrato, per quanto possibile e
d'intesa con la Regione stessa.
Ogni  Centro Funzionale decentrato e' altresi' impegnato a comunicare
al   Centro   Funzionale   centrale   presso  il  Dipartimento,  ogni
sistematico  mal funzionamento di parti del servizio e/o del sistema,
ovvero eventuali modifiche ad essi apportate.
Le  Regioni  accentrano  presso  il  proprio Centro Funzionale i dati
rilevati dalle reti di monitoraggio ricadenti nel proprio territorio,
comprese quelle ad esse trasferite ai sensi del DPCM 24 luglio 2002 o
gestite da altri soggetti.
I  Centri Funzionali decentrati trasferiscono al Centro di Competenza
nazionale,  sito  presso  l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e
per  i  servizi  tecnici,  i dati meteoidro- pluviometrici della rete
nazionale  integrata  di cui all'art. 9, comma 1 lettera b), del DPCM
24 luglio 2002.
I  Centri  Funzionali  decentrati trasferiscono "in prima istanza" al
Centro  Funzionale  sito  presso  il  Dipartimento  della  protezione
civile,  almeno  i dati meteo-idro-pluviometrici della rete nazionale
integrata  di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), del DPCM 24 luglio
2002.  In  seguito  il  Dipartimento  concertera'  con  le Regioni le
ulteriori  modifiche,  potenziamenti ed ampliamenti che si rendessero
necessari  affinche', sulla base di tale rete nazionale integrata, si
definisca   una   rete  fiduciaria  nazionale  per  le  finalita'  di
protezione  civile che tenga conto, operando con criteri di efficacia
ed  efficienza,  delle  specifiche necessita' anche di monitoraggio e
sorveglianza in tempo reale delle aree a rischio.
Il  Dipartimento  della  protezione  civile e le Regioni stabiliscono
d'intesa  criteri,  metodi  e  standard  di  raccolta,  acquisizione,
elaborazione  e  consultazione  dei  dati  d'interesse per la fase di
monitoraggio  e  sorveglianza  svolta  dai  Centri  Funzionali per le
finalita' di protezione civile.
Tali  standard  devono essere tali da garantire al Dipartimento della
protezione civile le funzionalita' minime necessarie per svolgere, se
richiesto, le funzioni di supporto e sussidiarieta'.
A  tal  fine  devono  essere  posti  in  essere tutti i provvedimenti
necessari per assicurare la funzionalita' del sistema, soprattutto in
condizioni  ambientali  avverse, prevedendo sistemi di ridondanza dei
vettori trasmissivi e degli elementi nodali delle reti di telemisura,
nonche'  la  continuita'  operativa  degli  impianti anche in caso di
interruzione  dell'alimentazione  elettrica di rete per un periodo di
almeno 12 ore.
Tale   sistema  deve  altresi'  essere  in  grado  di  consentire  al
Dipartimento l'acquisizione dei dati meteo-pluvioidrometrici misurati
per  le finalita' del tempo reale con un ritardo massimo definito dal
Dipartimento d'intesa con le Regioni.
Per  garantire  la continuita' e funzionalita' del sistema ai fini di
protezione  civile,  le  Regioni  ed il Dipartimento della protezione
civile  individuano  le  apparecchiature  e  le  parti  delle reti di
rilevamento,   esistenti   o   in   corso   di   realizzazione  o  di
trasferimento,   di   interesse   per   la  fase  di  monitoraggio  e
sorveglianza  svolta  dai  Centri  Funzionali  e concorrono alla loro
manutenzione,  al  loro ampliamento ed adeguamento nel tempo, facendo
ricorso  al  fondo  nazionale di protezione civile nelle modalita' da
stabilirsi caso per caso e comunque con criteri di uniformita'.
Il  Dipartimento e le Regioni garantiscono reciprocamente la continua
disponibilita':
-   del   flusso  dei  dati  meteo-pluvioidrometrici,  satellitari  e
radarmeteorologici, nonche' di previsione degli eventi e dei relativi
effetti,  attraverso  il  sistema  di  scambio informativo dei Centri
Funzionali;
-  delle  informazioni  e segnalazioni di natura non strumentale, ne'
modellistica, provenienti direttamente dal territorio e/o comunicate,
attraverso   i   diversi   Centri   Operativi,   anche   dai  presidi
territoriali.
Ciascuna Amministrazione coinvolta nel sistema di scambio informativo
dei  Centri Funzionali non puo' utilizzare i dati resi disponibili da
altri  per  finalita'  diverse  da  quelle  istituzionali  e non puo'
diffonderli   a   terzi  senza  preventiva  autorizzazione  da  parte
dell'Amministrazione proprietaria.
Nel  caso in cui tali finalita' non siano riconducibili ai compiti ed
alle  funzioni  proprie del sistema della protezione civile, dovranno
comunque  essere  rese  note  e  preventivamente  concordate  con  il
Dipartimento stesso.
Centri di Competenza
Sono  definiti  Centri  di  Competenza,  quei soggetti che forniscono
servizi,    informazioni,    dati,    elaborazioni    e    contributi
tecnico-scientifici  in ambiti specifici. Essi possono coincidere con
i  Centri Funzionali stessi, oppure essere rappresentati da soggetti,
pubblici  e  privati,  esterni alla rete dei Centri Funzionali, ma ad
essa  connessi, organizzativamente ed amministrativamente, attraverso
la stipula di convenzioni.
Qualora  si tratti di soggetti fornitori di servizi la convenzione di
affidamento  deve  essere  accompagnata da uno specifico disciplinare
tecnico.
Sono Centri di Competenza nazionale:
- l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;
- il Servizio Meteorologico dell' Aeronautica Militare per il tramite
del proprio CNMCA di Pratica di Mare.
Con  provvedimento  del  Capo Dipartimento verranno individuati altri
Centri di Competenza, anche su proposta delle Regioni.
Il  Centro di Competenza nazionale presso l'Agenzia per la protezione
dell'ambiente  e  per i servizi tecnici, avra' la stessa architettura
di  un  Centro  Funzionale  ed assolvera', in stretto rapporto con il
Centro  Funzionale  centrale  presso il Dipartimento della protezione
civile,  ai  compiti  ed  alle funzioni convenute con il Dipartimento
come  dettato  dal  comma 2 dell'art. 4 dell'OPCM n. 3260/02 ai sensi
del  comma 2 dell'art. 4 del decreto-legge n. 343/01, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 401/01.
Tra  tali compiti e funzioni, prioritariamente riguardanti il rischio
idrogeologico  ed  idraulico nell'ambito del tempo differito, ai fini
della protezione civile e' contemplato lo svolgimento:
-  di  analisi degli eventi idrogeologici, idraulici e costieri utili
per  la  definizione  e  l'aggiornamento  sia delle Zone di allerta e
delle   relative   soglie  di  criticita'  che  del  rischio  residuo
persistente,  in  particolare  nell'ambito di fenomeni gravitativi di
versante;
- di analisi e ricostruzione delle serie storiche pluvioidrometriche,
se  non altrimenti provveduto dai Centri Funzionali decentrati, utili
per  la  definizione  e  l'aggiornamento  delle  Zone di allerta e le
relative soglie di criticita';
- del monitoraggio e dell'analisi, anche nel breve periodo, di eventi
e/o  evoluzioni  di  grandezze  climatologiche ed ambientali, nonche'
dello  stato del mare, utili anche alla modellistica previsionale nel
tempo reale di eventi marittimi e costieri a scala locale;
-  della  sorveglianza  del  buon funzionamento delle reti fiduciarie
pluvioidrometriche, ondametriche e mareali, anche per il tempo reale,
secondo gli indirizzi e gli standard stabiliti dal Dipartimento della
protezione civile d'intesa con le Regioni.
Sara'  cura  dell'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente e per i
servizi  tecnici  informare,  per  quanto  di competenza, il Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio, sull'evolversi degli
eventi in atto.
Il  Centro  di  Competenza nazionale presso il Servizio Meteorologico
dell'Aeronautica  Militare garantira' i rapporti con i diversi centri
europei in materia e sara' responsabile, in particolare:
- della disponibilita' e della distribuzione, anche nell'ambito della
rete  dei  Centri  Funzionali,  dei  prodotti  del  Centro europeo di
previsioni meteorologiche a medio termine e di EUMETSAT;
-   di   promuovere,   favorire  e  sostenere,  di  concerto  con  il
Dipartimento  della protezione civile e le Regioni interessate, anche
attraverso  i  Centri  di  Competenza, lo sviluppo di nuovi metodi di
analisi  meteorologica  e  meteoclimatica,  nonche'  di  applicazioni
nell'ambito  della  modellistica ad area limitata, nell'assimilazione
dei  dati, anche satellitari, e nella mosaicatura meteoradaristica di
interesse per le attivita' di protezione civile.
I  rapporti  tra  la  rete  dei  Centri  Funzionali  ed  il  Servizio
Meteorologico dell'Aeronautica Militare, saranno regolati e garantiti
dalle  convenzioni stipulate dal Dipartimento della protezione civile
con il Servizio stesso.
Nell'ambito di tali convenzioni, tra l'altro, il Dipartimento dovra',
d'intesa  con  le  Regioni,  promuovere la definizione e stabilire le
modalita' di:
- erogazione al Dipartimento ed alle singole Regioni dei risultati di
modellazione  degli  eventi meteorologici a scala sinottica e, se del
caso,  a  scala  locale per fini istituzionali, sia in forma numerica
che   grafica,   nonche'  delle  informazioni  e  dei  dati  ottenuti
attraverso  il Global Telecomunication System, il World Weather Watch
ed i servizi satellitari;
-  partecipazione ai costi sostenuti dal Servizio Meteorologico dell'
Aeronautica Militare e/o da altro Centro di competenza per nome e per
conto  del  Servizio  stesso  nello  svolgimento  delle  attivita' di
interesse  istituzionale  del  Dipartimento della protezione civile e
delle Regioni;
-  accesso  del  Servizio  Meteorologico dell'Aeronautica Militare ai
dati pluvioidrometrici rilevati dalle reti fiduciarie delle Regioni;
-  partecipazione  alle  attivita' per la mosaicatura nazionale delle
informazioni  ottenute  sia  dagli  impianti radar meteorologici gia'
operativi  che  da  quelli  che  saranno  predisposti nell'ambito del
progetto  della copertura radarmeteorologica del territorio nazionale
e/o adeguati a tal fine;
-  condivisione  ed  interscambio,  attraverso il Dipartimento, delle
informazioni  anche  non  trattate  ottenute dai singoli impianti sia
militari  che  civili,  anche  ai  fini  dello  sviluppo  di prodotti
innovativi;
-  partecipazione del Dipartimento della protezione civile, di Centri
Funzionali  e  di  Centri  di  Competenza alle attivita' promosse e/o
sostenute  dal  Servizio presso l'Unione Europea quale rappresentante
nazionale   in  materia  ed,  in  particolare,  la  condivisione  dei
risultati  di  tali  attivita'  nell'ambito  della  rete  dei  Centri
Funzionali.
4. Previsioni meteorologiche, Avvisi e Bollettini Considerato che:
-  la  modellazione  a  scala  sinottica  degli  eventi meteorologici
interessa  contemporaneamente  ed  unitariamente  tutta  la  rete dei
Centri  Funzionali  e  rappresenta  condizione  irrinunciabile per la
modellazione  ad  area  limitata,  in particolare a scala regionale e
provinciale, di tali eventi;
-   le   previsioni  meteorologiche  numeriche  e  gli  Avvisi  meteo
rappresentano,    rispettivamente,    il   primo   passo   verso   la
predisposizione  della  previsione  deterministica  degli  effetti al
suolo  ed  una  prima  manifesta  affermazione  della  loro possibile
criticita';
- la funzione relativa alla previsione della natura e dell'intensita'
degli  eventi  meteorologici  ai  fini  della protezione civile, puo'
essere  assicurata alla rete dei Centri Funzionali anche da Centri di
Competenza quali, tra gli altri:
a)  le  aree  di  previsione  meteorologica  dei Centri Funzionali, i
servizi  meteorologici ed agrometeorologici regionali con qualificate
competenze,  nonche'  dimostrata  esperienza  ed  adeguate  capacita'
operative;
b) la Veglia Meteo del Dipartimento della protezione civile;
c) il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare;
-  sono  mantenute  allo  Stato  ai  sensi  dell'art. 107 del decreto
legislativo  n.  112/98,  sia  le  funzioni  e  i  compiti di rilievo
nazionale  relativi  i)  agli  indirizzi  per  la  predisposizione  e
l'attuazione  dei  Programmi di previsione e prevenzione in relazione
alle  varie ipotesi di rischio, la cui realizzazione comunque compete
alle  Regioni,  ii)  all'indirizzo,  promozione e coordinamento delle
attivita'  delle  Amministrazioni  statali,  centrali  e periferiche,
delle  regioni,  delle province, dei comuni, delle comunita' montane,
degli  enti  pubblici  nazionali  e  territoriali  e  di  ogni  altra
istituzione   ed  organizzazione  pubblica  e  privata  presente  sul
territorio  nazionale  in materia di protezione civile; e' costituito
presso    il    Dipartimento   della   protezione   civile,   Ufficio
pianificazione,  valutazione  e prevenzione dei rischi, che ne assume
il  coordinamento,  un  Gruppo  Tecnico composto da un rappresentante
della  Veglia  Meteo  del Dipartimento della protezione civile, da un
rappresentante  del Servizio Meteorologico dell' Aeronautica Militare
e  da  un  rappresentante  per  ciascuna  delle Regioni i cui servizi
meteorologici,  o  aree  di  previsione  meteorologica dei rispettivi
Centri  Funzionali,  siano  stati  selezionati dal Dipartimento della
protezione  civile,  anche  in base a criteri predisposti di concerto
con  il Servizio Meteorologico dell' Aeronautica Militare, in ragione
dei   livelli   di  competenza,  esperienza,  capacita'  operative  e
strumentali espresse.
Le   previsioni  meteorologiche  a  scala  sinottica  ai  fini  della
protezione civile
Il   Gruppo   Tecnico  predispone  e  comunica  formalmente  al  Capo
Dipartimento  delle  protezione  civile  entro  le  ore 12:00 di ogni
giorno, effettuate le necessarie verifiche con i rispettivi servizi e
sentiti,  se  del  caso,  i  Centri  Funzionali  ai  quali  sia stata
riconosciuta   la   possibilita'  di  emettere  Avvisi,  come  meglio
specificato al punto successivo, le previsioni meteorologiche a scala
sinottica  ai fini della protezione civile per le successive 24, 48 e
72 ore.
A  tal  fine,  il  Gruppo  Tecnico  adotta  ogni strumento utile alla
valutazione  e  collaborazione  in  tempo reale con i propri servizi,
comprese la teleconferenza e la firma elettronica.
Il  Dipartimento  della  protezione  civile  rendera' disponibili gli
spazi ed i mezzi a tal fine necessari.
Tali   previsioni,   rappresentate   in  forma  numerica  da  modelli
adeguatamente   commentati  almeno  a  scala  regionale  o  in  forma
descrittiva e grafica, sono predisposte al fine di consentire:
-  ai  singoli  servizi  meteorologici  o  alle  aree  di  previsione
meteorologica   dei  Centri  Funzionali  decentrati  di  produrre  ed
interpretare  efficacemente  le proprie previsioni ad area limitata e
quindi ai Centri Funzionali decentrati di procedere alla modellazione
dei diversi effetti al suolo;
- al Dipartimento di emettere, quotidianamente e contestualmente alla
adozione  delle  previsioni  meteorologiche  a  scala  sinottica,  un
Bollettino  di  vigilanza meteorologica giornaliera nazionale ai fini
di protezione civile, di seguito Bollettino di vigilanza meteo;
-  al  Dipartimento,  per le Regioni dove non sia operativo il Centro
Funzionale,    nonche'    alle   restanti   Regioni,   di   emettere,
successivamente,  se  del caso e secondo proprie procedure, Avvisi di
avverse   condizioni   meteorologiche   sempre  ai  fini  della  sola
protezione civile, di seguito Avvisi meteo.
Il  Dipartimento della protezione civile rende disponibili, a partire
dalle  ore 12:00 di ogni giorno, le previsioni meteorologiche a scala
sinottica   adottate   dal   Capo  Dipartimento,  che  ne  assume  la
responsabilita',  alle  Regioni ed ai diversi Uffici del Dipartimento
stesso  per  l'espletamento  dei  conseguenti  compiti  e funzioni di
previsione e prevenzione.
Gli Avvisi meteo nazionali e regionali
Le  Regioni  presso  le  quali, oltre ad essere stata preventivamente
riconosciuta  e  concordata  dal Dipartimento della protezione civile
l'esistenza   delle   necessarie  competenze,  esperienze,  capacita'
operative  e strumentali nell'ambito delle previsioni meteorologiche,
sia operativo anche il Centro Funzionale decentrato, sulla base delle
previsioni  meteorologiche  a  scala sinottica predisposte dal Gruppo
Tecnico  ed  adottate  dal  Dipartimento,  emetteranno  Avvisi  meteo
regionali.
Tali  Avvisi meteo avranno efficacia, a meno di specifici accordi tra
le Regioni limitrofe, solo sul territorio regionale in cui ha sede il
Centro  Funzionale decentrato e verranno trasmessi dalle Regioni agli
Uffici   territoriali   di   Governo,  alle  Province  ed  ai  Comuni
interessati  secondo proprie procedure, nonche' al Dipartimento della
protezione civile.
Nel  caso  di  piu'  Avvisi meteo regionali e/o di eventi stimati dal
Dipartimento  della  protezione  civile  di  riconosciuta rilevanza a
scala sovra regionale, il Dipartimento stesso provvedera' ad emettere
un  Avviso meteo nazionale, costituito dall'integrazione degli Avvisi
meteo   regionali   pervenuti  e  dalle  valutazioni  effettuate  dal
Dipartimento  stesso  relativamente  alle  Regioni presso le quali il
Centro  Funzionale  decentrato  non sia ancora stato attivato, oppure
sia  di  fatto  o  sia  stato  dichiarato dal Presidente della Giunta
regionale non operativo.
L'Avviso  meteo  nazionale  e'  predisposto  nell'ambito dell'Ufficio
pianificazione  valutazione  e  prevenzione  dei  rischi dalla Veglia
Meteo  di  concerto  con  il  Centro  Funzionale  centrale  presso il
Dipartimento  che,  a  tal fine, procedera' ad una ricognizione e, se
del  caso,  ad  un'analisi speditiva su tutto il territorio nazionale
della  possibile  criticita'  degli effetti indotti dall'intensita' e
dalla   persistenza  degli  eventi  meteorologici,  idrogeologici  ed
idraulici attesi anche a scala regionale.
L'Avviso meteo nazionale contiene indicazioni circa il suo periodo di
validita'   e  le  Regioni  interessate.  Tali  indicazioni  saranno,
altresi',   accompagnate   da  una  breve  sintesi  della  situazione
meteorologica   in  atto  e  prevista  dal  Gruppo  Tecnico,  da  una
descrizione  sintetica  del tipo di evento atteso, da una valutazione
del  suo  tempo  di  avvento  e  della  durata  della  sua evoluzione
spazio-temporale,  nonche'  da  una  valutazione  solo  verbale delle
grandezze meteoidrologiche attese.
Il  Dipartimento  della  protezione  civile  rendera' tempestivamente
disponibile  l'Avviso meteo nazionale adottato dal Capo Dipartimento,
che  ne  assume  la  responsabilita'  per  le  Regioni in cui non sia
operativo il Centro Funzionale decentrato, notificandolo:
- alle Regioni;
-  agli  Uffici  territoriali  di Governo interessati dalle probabili
criticita'  affinche',  se  richiesto  e  se  del  caso,  si  rendano
tempestivamente disponibili, anche alle sole azioni di informazione e
prevenzione,  decise  e  poste in essere dalle Regioni stesse e/o dal
Dipartimento;
- al Ministero dell'interno, al Ministero per le politiche agricole e
forestali,  al  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti, al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Le  Regioni  interessate  dall'Avviso  nazionale,  alle quali non sia
stata  preventivamente  riconosciuta  la capacita' di emettere Avvisi
meteo  regionali,  oppure nelle quali il Centro funzionale decentrato
non sia operativo, provvederanno, nei modi ritenuti piu' opportuni ed
adeguati,  a  trasmettere  tale  Avviso  alle  Province ed ai Comuni,
nonche'  a  prendere  contatto con gli Uffici territoriali di Governo
interessati,  ai  fini  di  indirizzare e predisporre le attivita' di
coordinamento e le iniziative ritenute necessarie.
L'effetto  di  un Avviso meteo nazionale e' quello di far conoscere e
condividere  con  tutte  le  Regioni  una prima speditiva valutazione
previsionale  del possibile manifestarsi di criticita' almeno a scala
regionale,  nonche' di suggerire a ciascuna delle Regioni interessate
da  tali  criticita'  ed  il cui Centro Funzionale decentrato non sia
operativo:
-  di richiedere il supporto del Centro Funzionale centrale presso il
Dipartimento,  sia per valutare i livelli di criticita' nelle zone di
allertamento   che  per  svolgere,  se  del  caso,  le  attivita'  di
monitoraggio  e  sorveglianza  degli eventi e dei conseguenti effetti
sul territorio regionale;
-  di  attivare  il  Centro Funzionale decentrato e, se del caso, gli
uffici  e  le  strutture  regionali  di  protezione civile secondo le
procedure adottate autonomamente dalla Regione stessa.
L'effetto  di un Avviso meteo regionale, e' quello di attivare presso
il   Centro   Funzionale   decentrato  le  attivita'  di  presidio  e
sorveglianza,  secondo  le  procedure  adottate  autonomamente  dalla
Regione stessa.
I  Centri Funzionali interessati dall'Avviso meteo si attiveranno per
estendere,  secondo i propri disciplinari, il servizio a tutto l'arco
delle  24  ore e, per le 48 ore successive o, comunque, sino a quando
i)  autonomamente  non  valutino  cessate  le  condizioni di rischio,
oppure  ii)  non  sia  stato  dichiarato dall'Autorita' di protezione
civile competente il superamento della fase emergenziale in atto.
L'effetto  di  tali  Avvisi  meteo  sia  regionali  che  nazionali e'
comunque  quello  di attivare il Centro Funzionale centrale presso il
Dipartimento  della  protezione  civile e di avviarne le attivita' di
presidio e sorveglianza.
Gli Avvisi di criticita' nazionali e regionali
Nelle  Regioni  in cui sia operativo il Centro Funzionale decentrato,
all'emissione   di  un  Avviso  meteo  regionale,  lo  stesso  Centro
Funzionale:
-  valuta  gli scenari di rischio probabili e, anche sulla base della
classificazione  del  territorio regionale in zone di allerta e delle
relative  soglie,  si esprime sui livelli di criticita' raggiungibili
in ciascuna di esse, rispetto alle diverse tipologie di rischio;
-  dichiara  le  proprie  valutazioni  in  un  Avviso  di  criticita'
idrogeologica ed idraulica regionale, in seguito Avviso di criticita'
regionale,  in  cui  riporta  per  ciascuna zona d'allerta il tipo di
rischio,   il  livello  di  criticita',  nonche',  se  possibile,  le
previsioni  sintetiche  relative ad alcuni indicatori di criticita' e
lo scenario d'evento atteso per le successive 24 ore;
-  assunto lo stato di attenzione, ancorche' relativo ad uno scenario
di  criticita'  ordinaria, trasmette l'Avviso di criticita' regionale
alla  Presidenza  della  Giunta  regionale  o  al  soggetto da questi
delegato   che,   dopo   averlo   adottato,  lo  dirama  agli  Uffici
territoriali di Governo ed ai soggetti interessati, nonche' ai Centri
Funzionali  decentrati  o,  in  loro  assenza,  alle Presidenze delle
giunte  delle  Regioni  dei bacini idrografici interregionali con cui
sono   in  vigore  accordi  per  la  gestione  integrata  dei  bacini
idrografici  ai  sensi  dell'Accordo  del 24 maggio 2001 ed al Centro
Funzionale  centrale  presso  il  Dipartimento,  secondo le procedure
stabilite dalla Regione stessa.
Tali  procedure autonomamente adottate devono altresi' contemplare le
azioni  da  porre  in atto quando il livello di criticita' atteso e/o
riconosciuto  dal  Centro  Funzionale  stesso  sia stimato moderato o
elevato. In tal caso dovra' essere:
- rafforzato il servizio secondo adeguati disciplinari;
-  predisposta  una  informativa  di  maggior  dettaglio  relativa  a
ciascuna  delle  zone a cui e' attribuito tale livello di criticita',
in  cui,  se  possibile,  sara'  riportato  per  ciascuno  dei bacini
idrografici  coinvolti  dall'evento,  almeno  le  soglie  relative ai
livelli  di  moderata  ed  elevata  criticita'  ed  i livelli attuali
raggiunti dagli indicatori.
Nelle  Regioni  presso le quali non e' operativo un Centro Funzionale
decentrato,  il  Dipartimento,  acquisita  una  intesa formale con la
Regione,  opera  in  regime  di  sussidiarieta'  attraverso il Centro
Funzionale  centrale  presso  il Dipartimento e piu' dettagliatamente
secondo quanto di seguito indicato.
In  questi casi il Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento,
d'intesa con la Regione stessa:
-  valuta, per quanto e' possibile sulla base delle proprie strutture
e  conoscenze,  nonche'  delle informazioni ottenute anche attraverso
altre  strutture del Dipartimento stesso, gli scenari d'evento attesi
e/o  in  atto e si esprime sui livelli di criticita' relativamente ai
diversi  tipi  di  rischio,  anche  sulla base della suddivisione del
territorio  regionale  in  zone  di  allerta  e delle relative soglie
stabilite, qualora disponibili;
-  dichiara  le  proprie  valutazioni  in  un  Avviso  di  criticita'
regionale  per  la  Regione interessata, in cui riporta, se possibile
per  ciascuna  zona  di  allerta,  altrimenti per tutto il territorio
regionale,  il tipo di rischio, il livello di criticita', nonche', se
possibile, le previsioni sintetiche e relative ad alcuni indicatori e
lo scenario d'evento atteso per le successive 24 ore;
-  trasmette  l'Avviso  di  criticita' regionale cosi' predisposto al
Presidente  della  Giunta  per l'adozione e l'ufficializzazione dello
stesso, nonche' al responsabile del Centro Funzionale decentrato;
-  il responsabile del Centro Funzionale decentrato da' comunicazione
al  Dipartimento,  se  e  quando  l'Avviso e' adottato dal Presidente
della  Giunta  regionale  e,  se  del  caso,  lo  dirama  ai soggetti
interessati,  nonche'  ai  Centri  Funzionali  decentrati  o, in loro
assenza,  alle  Presidenze  delle  Giunte  delle  Regioni  dei bacini
idrografici  interregionali  con  cui  sono  in vigore accordi per la
gestione  integrata dei bacini idrografici ai sensi dell' Accordo del
24   maggio   2001,  ed  al  Centro  Funzionale  centrale  presso  il
Dipartimento, secondo le procedure stabilite dalla Regione stessa.
Quotidianamente  il  Dipartimento  della  protezione civile emettera'
entro le ore 16:00 un Avviso di criticita' idrogeologica ed idraulica
nazionale,   in  seguito  Avviso  di  criticita'  nazionale,  in  cui
raccogliera' in forma sintetica:
-  il  bollettino  di  vigilanza meteorologica giornaliera nazionale,
contenente una sintesi delle previsioni a scala sinottica predisposte
dal Gruppo Tecnico ed adottate dal Dipartimento;
- gli Avvisi meteo emessi sia a livello nazionale che regionale;
-  gli  Avvisi di criticita' emessi dalle Regioni in cui e' attivo il
Centro  Funzionale  decentrato  pervenuti, nonche' quelli predisposti
dal  Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento per le Regioni
in cui il Centro Funzionale decentrato non e' ancora attivo.
Il  Dipartimento  della  protezione  civile  rendera' tempestivamente
disponibile l'Avviso di criticita' nazionale:
- alle Regioni;
- al Ministero dell'interno, al Ministero per le politiche agricole e
forestali,  al  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti, al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
5.  Misure  di  previsione  e prevenzione non strutturale finalizzate
alla riduzione del rischio idrogeologico ed idraulico elevato e molto
elevato   ai  sensi  del  decreto  legge  11  giugno  1998,  n.  180,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto1998, n. 267, ed
al governo delle piene.
Ai  fini  di  una  pratica  attuazione  si  delineano  le azioni e le
procedure  di  intervento  da promuovere nelle aree a rischio elevato
(R3)  e  rischio  molto  elevato  (R4),  originato  sia  da movimenti
gravitativi   di  versante  (rischio  idrogeologico)  che  da  eventi
alluvionali (rischio idraulico) presenti nelle zone di allerta.
Nelle  aree  a  rischio  idrogeologico  ed  idraulico elevato e molto
elevato,  le  Regioni,  le  Province  ed i Comuni, qualora non ancora
provveduto  in  tal senso, dovranno individuare e dettagliare i punti
critici  del  territorio,  la  popolazione,  le  infrastrutture e gli
insediamenti   esposti   a   tali   rischi,   nonche'  promuovere  ed
organizzare:
- un adeguato sistema di osservazione e di monitoraggio dei movimenti
franosi  e  delle  piene,  attesi  e/o  in  atto  in  tali aree ed in
particolare nei punti critici gia' identificati;
-  i  necessari servizi di contrasto nel tempo reale, cioe' di pronto
intervento  e prevenzione non strutturale. Quanto sopra dovra' essere
fatto sulla base:
-  delle  linee  guida  e  dei  programmi  regionali  di previsione e
prevenzione di cui alla legge n. 225/92;
-  dei  piani  di bacino e/o dei piani di bacino stralcio di cui alla
legge n. 183/89;
-  dei  piani  di tutela delle acque di cui al decreto legislativo n.
152/99;
- dei piani per l'assetto idrogeologico di cui alla legge n. 267/98;
- dei piani territoriali di coordinamento provinciale.
Ai  fini  di  una  migliore  individuazione, conoscenza e conseguente
previsione dei possibili effetti, gli Enti pubblici, le Province ed i
Comuni  potranno,  secondo  le direttive e di concerto con la Regione
stessa, potenziare il sistema di monitoraggio meteo-pluvioidrometrico
afferente  al  Centro  Funzionale  decentrato  per  l'osservazione di
eventi   localizzati   e   particolarmente   intensi  e  la  migliore
definizione  delle  potenzialita'  previsionali  a breve termine rese
disponibili dalla rete radarmeteorologica nazionale.
I livelli di criticita'
Per  il  rischio  idrogeologico,  i  livelli  di  moderata ed elevata
criticita'  dovranno essere stabiliti, speditivamente, almeno in base
al   superamento   da   parte   delle  precipitazioni,  previste  e/o
strumentalmente     osservate,     delle     corrispondenti    soglie
pluviometriche,  differenziate  nelle  diverse  zone di allerta sulla
base  di criteri che tengono conto, tra l'altro, del numero di aree a
rischio  elevato o molto elevato per unita' di superficie presenti in
ciascuna  zona  di  allerta e dell'estensione di territorio da queste
coinvolto relativamente all'estensione della zona d'allerta stessa.
Per  quanto riguarda il rischio idraulico, i livelli di moderata e di
elevata  criticita' dovranno essere stabiliti, speditivamente, almeno
in   base   al   superamento   delle  soglie  idrometriche  relative,
rispettivamente,  alla piena ordinaria ed alla piena straordinaria da
parte dal livello idrico del corso d'acqua, previsto e/o osservato.
Tuttavia la definizione dei livelli di moderata ed elevata criticita'
per  le  aree esposte a rischio elevato e molto elevato, e' stabilita
sulla  base  degli  scenari  d'evento  che  nel tempo reale dovessero
manifestarsi  a scala locale, anche a seguito di cause diverse, cosi'
come  descritto  e  differenziato  per il rischio idrogeologico ed il
rischio idraulico ai punti successivi.
Scenari d'evento e di criticita' idrogeologiche
La difficoltosa prevedibilita' dei fenomeni franosi, anche a causa di
una  non  necessariamente  immediata  consequenzialita' temporale tra
l'evento   meteoidrologico   intenso  e  l'innescarsi  del  movimento
gravitativo di versante, impone di dedicare la massima attenzione sia
alle  fasi  che precedono e accompagnano l'evento, tra le quali e' da
intendersi  la  previsione  delle  situazioni  locali  oltre a quelle
generali  di  area  vasta,  sia  a quelle che e' necessario protrarre
anche dopo la fine dell'evento stesso.
Gli  scenari di rischio e la loro evoluzione nel tempo reale dovranno
quindi,  e per quanto possibile, essere formulati anche sulla base di
specifiche  e dettagliate osservazioni effettuate sul campo, le quali
potranno   essere   opportunamente   affidate  ed  organizzate  anche
nell'ambito dei piani comunali d'emergenza.
Gli  scenari di moderata ed elevata criticita', stabiliti per le zone
d'allerta   interessate,   devono   essere  localmente  confermati  o
modificati sulla base dell'osservazione anche speditiva di:
-   sintomi  quali  fessure,  lesioni,  variazioni  della  superficie
topografica  connessi  a  piccoli  movimenti  franosi  diffusi e/o ai
maggiori corpi di frane attive e quiescenti;
-  evidenze  connesse a movimenti franosi gia' diffusamente innescati
e/o in atto.
Tali  scenari  possono  essere determinati, altresi', da altri eventi
non  dominati  dalla  piovosita',  quali,  in  presenza d'innevamento
consistente  e diffuso, dall'innalzamento repentino delle temperature
medie  anche  in presenza di forti venti, con il conseguente e rapido
scioglimento  degli  accumuli  nevosi,  oppure,  da  eventi  sismici,
primari  e/o  secondari,  superiori  ad  una  individuata  soglia  di
magnitudo  e  tali  da  manifestare  risentimenti anche nelle aree ad
elevato e molto elevato rischio idrogeologico.
Il presidio territoriale idrogeologico
Attivata  una  fase  di attenzione e quindi una generale sorveglianza
dell'evento  da  parte  del Centro Funzionale decentrato, nel caso in
cui  la  criticita' cresca rapidamente verso livelli moderati e/o sia
stata  dichiarata  aperta  una  fase  almeno  di pre-allarme da parte
dell'Autorita'  a tal fine competente, si devono avviare le attivita'
di  ricognizione  e  di  sopralluogo  delle  aree  esposte  a rischio
soprattutto   molto  elevato,  attivando  il  presidio  a  vista  dei
potenziali e/o manifesti movimenti franosi.
Nel  caso  di  criticita' rapidamente crescente verso livelli elevati
e/o  sia  stata  dichiarata  aperta  una  fase  di  allarme  da parte
dell'Autorita'  a  tal  fine  competente,  tali attivita' di presidio
territoriale idrogeologico dovranno essere:
i.  intensificate,  specializzate ed estese anche alle aree esposte e
rischio elevato;
ii.  mantenute  in  essere,  anche in forma ridotta e nelle sole aree
ritenute  potenzialmente  esposte  a  maggiore rischio, per le 24 ore
successive  al  dichiarato  esaurimento  dell'evento  meteoidrologico
stesso.
A  tali  attivita'  possono  partecipare  i  Corpi  dello Stato ed il
Volontariato,  organizzati  anche  su  base  regionale, provinciale e
comunale,  gli  enti  pubblici e privati preposti alla bonifica, alla
difesa  del  suolo  e  del  territorio,  nonche'  alla gestione della
viabilita' stradale e ferroviaria e, se del caso, dell'energia.
Le  Regioni  provvederanno  ad  organizzare un efficace ed efficiente
servizio   di  presidio  territoriale  idrogeologico  individuando  i
soggetti responsabili del coordinamento e della gestione del servizio
stesso.
Scenari d'evento e di criticita' idraulica
La  prevedibilita' dei fenomeni alluvionali e' generalmente possibile
quando  essi  siano legati ad eventi di piena che interessano le aste
dei principali corsi d'acqua.
Per  i  corsi  d'acqua  secondari, quali quelli che sottendono bacini
idrografici  di  dimensioni  inferiori  ai 400 Kmq, la prevedibilita'
puo'   al   piu'   avvenire  in  senso  statistico  e,  comunque,  la
disponibilita'   di  misure  idrometriche  in  tempo  reale  consente
soltanto la validazione dei modelli previsionali ed il monitoraggio e
la sorveglianza degli eventi in atto.
Quando  gli  eventi  di  piena  interessano corsi d'acqua a carattere
torrentizio,  non  arginati,  facenti  parte del reticolo idrografico
secondario  e,  in  particolare,  di  sub-bacini  montani e collinari
caratterizzati  da  tempi di corrivazione molto brevi, da fenomeni di
sovralluvionamento    che   possono   significativamente   modificare
l'evoluzione  dell'evento  e  da piu' limitata densita' delle reti di
monitoraggio,  la previsione del fenomeno alluvionale e' difficoltosa
e meno affidabile.
Analogamente,   allo   stato   attuale,   non  sono  prevedibili  con
sufficiente   accuratezza   ai  fini  dell'allertamento,  gli  eventi
pluviometrici  intensi  di  breve  durata, che riguardano porzioni di
territorio  limitate  a  poche  decine  di  chilometri quadrati e che
risultano  critici  per  il reticolo idrografico minore e per le reti
fognarie.
In  tali casi l'attivita' del Centro Funzionale si esplica nella fase
di   monitoraggio   e  sorveglianza  che,  con  l'ausilio  dei  radar
meteorologici e delle reti pluvioidrometriche e mediante procedure di
"now   casting"  per  la  previsione  dell'evoluzione  dell'evento  a
brevissimo   termine,   deve   cercare   di   condurre  all'immediata
localizzazione territoriale e circoscrizione dell'evento in atto.
Ai fini della pianificazione d'emergenza, tra le aree da considerarsi
esposte  a  un  rischio  idraulico  elevato  e molto elevato, oltre a
quelle  perimetrate  ai  sensi  della  legge n. 267/1998 e successive
modificazioni  e  suscettibili  di  inondazione  in  caso  di  eventi
alluvionali,  sono  da  considerarsi  quelle  derivabili  dal calcolo
dell'onda  di  sommersione  conseguente  all'ipotetico collasso delle
opere  di  ritenuta  o  ad  una errata manovra delle opere di scarico
delle  stesse  ai  sensi  delle  circolari  del  Ministero dei Lavori
Pubblici, n. 352 del 4 dicembre 1987 e n. 1125 del 28 agosto 1986.
Governo delle piene
Al  fine  di  predisporre,  con  maggior  cura e dettagliatamente, le
attivita'  necessarie  alla prevenzione ed alla riduzione del rischio
idraulico  nel  caso  di  eventi di piena, anche in presenza di opere
trasversali  e  di  invasi  di  ritenuta  in  alveo  e  di criticita'
significative  lungo i corsi d'acqua, le Regioni, con il concorso, se
del  caso, del Dipartimento della protezione civile, devono assolvere
ad  un  adeguato  governo  delle  piene,  a  cui devono concorrere le
attivita' di:
-  previsione, monitoraggio e sorveglianza poste in essere attraverso
la rete dei Centri Funzionali;
- presidio territoriale idraulico posto in essere attraverso adeguate
strutture   e/o  soggetti  regionali  e/o  provinciali  che,  se  non
altrimenti   gia'   regolato  e  predisposto  dalle  Regioni  stesse,
inglobano  le  attivita'  degli  attuali servizi di piena e di pronto
intervento  idraulico  e  ne  estendono  l'efficacia  a tutti i corsi
d'acqua  di  qualsiasi  categoria  che  presentino criticita' tali da
originare aree a rischio elevato o molto elevato;
-  regolazione  dei  deflussi,  oggi  affidate  al  solo documento di
protezione civile di cui alla Circolare DSTN/2/7019 del 19 marzo 1996
e  prive  di  un reale governo organizzato alla luce del nuovo quadro
legislativo vigente.
Le  Regioni, in forma singola oppure d'intesa tra loro, esercitano le
funzioni  ed  i  compiti  di  Autorita'  di  protezione civile per la
gestione  delle  piene  nel  caso  di  eventi  che coinvolgano bacini
idrografici   di   interesse   rispettivamente   regionale,   oppure,
interregionale  e  nazionale  e  che  per  loro  natura ed estensione
comportino  l'intervento  coordinato  di  piu' enti o amministrazioni
competenti in via ordinaria.
Nel  caso  di  eventi  di  piena che, per l'intensita' e l'estensione
anche  degli  effetti,  presentino  la  possibile necessita' di dover
essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, alle funzioni ed
ai  compiti  di  tale  Autorita' concorre anche il Dipartimento della
protezione civile.
Nel  caso  di  eventi  di  piena  che coinvolgano bacini di interesse
interregionale e/o nazionale, il Dipartimento della protezione civile
promuove  ed  indirizza comunque, anche attraverso la rete dei Centri
Funzionali,  l'interscambio  e la condivisione delle informazioni tra
tutti i soggetti interessati al governo della piena.
Anche a tal fine, le Regioni interessate, d'intesa tra loro e sentito
il  Dipartimento  della  protezione  civile, dovranno stabilire tra i
Centri  Funzionali  interessati  e per ciascun bacino idrografico, un
accordo  per  la  gestione e la condivisione delle informazioni e dei
dati,  della  previsione  e  della sorveglianza nel tempo reale sia a
scala di bacino che a scala regionale e provinciale.
Altresi'  alle  attivita'  dell'Autorita' di protezione civile per il
governo  delle  piene  concorrono, se del caso, e quale affiancamento
tecnico - scientifico, oltre al Centro Funzionale di riferimento:
- l'Autorita' di bacino interessata sia per la pianificazione che per
la  caratterizzazione  delle  criticita'  idrauliche  e  del  rischio
residuo persistente a scala di bacino;
-  il  Registro  italiano  dighe  per la sicurezza e la funzionalita'
delle dighe.
Il presidio territoriale idraulico
Il  servizio  di piena e di pronto intervento idraulico, disciplinati
dal  R.D. n. 523/1904 e dal R.D. n. 2669/1937, per i tronchi fluviali
classificati   di   prima  e  seconda  categoria,  e'  una  attivita'
prevalentemente  di  monitoraggio  osservativo  e non strumentale nel
tempo reale, nonche' di contrasto della pericolosita' e degli effetti
conseguenti  al  manifestarsi di un evento di piena che potrebbe dare
origine ad un evento alluvionale.
Per  l'evidente  consequenzialita'  degli  effetti che, generandosi a
monte si ripercuotono nelle zone vallive, ne consegue che il servizio
di piena e di pronto intervento idraulico non puo' essere limitato ai
soli  tronchi ove siano presenti opere idrauliche classificate di I e
II  categoria,  ma  deve  essere  esteso  a  tutte  le  situazioni di
acclarata  criticita'  e  possibile  pericolosita' idraulica presenti
nell'ambito dell'intero reticolo idrografico del bacino.
Qualora  il  servizio  di  piena  e  di  pronto intervento idraulico,
trasferito  alle  Regioni  dal decreto legislativo n. 112/98, non sia
stato   ancora  definito  nell'ambito  di  piani  e  programmi  dalle
Autorita'  di  bacino  territorialmente  competenti,  ne'  altrimenti
regolato  ed  organizzato  dalle  Regioni,  dovra' venire predisposto
all'interno  di  una piu' generale attivita' di presidio territoriale
idraulico,   secondo  la  normativa  regionale  in  materia,  sia  di
protezione  civile  che  di  difesa  ed  uso del suolo e delle acque,
nonche'  secondo  le  indicazioni  del  presente atto ed i criteri di
massima   per   la   pianificazione   d'emergenza  gia'  emanati  dal
Dipartimento della protezione civile.
Complessivamente,  il  presidio  territoriale  idraulico, esteso alle
aree classificate ad elevato e molto elevato rischio idrogeologico ed
idraulico  pertinenti  il reticolo idrografico, consiste in attivita'
di:
-  rilevamento, a scadenze prestabilite, dei livelli idrici del corso
d'acqua agli idrometri regolatori, se non altrimenti e funzionalmente
organizzato  da  parte  del  Centro Funzionale decentrato, al fine di
rilevare il livello di criticita' dell'evento di piena in atto;
- osservazione e controllo dello stato delle arginature, se presenti,
e  ricognizione delle aree potenzialmente inondabili, soprattutto nei
punti  definiti  preventivamente  "idraulicamente  critici", anche al
fine  di  rilevare situazioni di impedimento al libero deflusso delle
acque;
-  pronto  intervento idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904 e primi
interventi  urgenti  ai  sensi  della  legge  n. 225/1992, tra cui la
rimozione   degli  ostacoli,  anche  causati  da  movimenti  franosi,
smottamenti  spondali,  accumuli  detritici,  che possono impedire il
rapido  defluire  delle  acque, la salvaguardia delle arginature e la
messa in sicurezza delle opere idrauliche danneggiate.
A tali attivita' e' auspicabile partecipino i Corpi dello Stato ed il
Volontariato,  organizzati  anche  su  base  regionale, provinciale e
comunale,  gli  enti  pubblici e privati preposti alla bonifica, alla
difesa  del suolo e del territorio, alla gestione di opere idrauliche
e  per  l'irrigazione  e  la  regolazione  delle  acque, nonche' alla
gestione della viabilita'.
Il  presidio territoriale idraulico e' auspicabile sia affidato dalle
Regioni interessate a soggetti responsabili del coordinamento e della
gestione del servizio stesso in ambiti territoriali provinciali.
Le  Regioni,  in  forma  singola  o  associate tra loro, garantiranno
l'organizzazione   e   lo   svolgimento   funzionale   del   presidio
territoriale  idraulico  nel  rispetto  del criterio di conservazione
dell'unitarieta' del bacino idrografico.
Attivata  una  fase  di attenzione e quindi una generale sorveglianza
dell'evento  da  parte  del Centro Funzionale decentrato, nel caso di
criticita' rapidamente crescente verso livelli moderati e/o sia stata
dichiarata   aperta   una  fase  di  pre-allarme  del  sistema  della
protezione  civile  da parte dell'Autorita' a tal fine competente, il
gestore  del  presidio  territoriale  idraulico, informato dal Centro
Funzionale  e  definitivamente  allertato  dall'Autorita'  a tal fine
responsabile,  si  predispone ad avviare le attivita' del servizio ed
in  particolare  avvia  il  rilevamento  a  scadenze prestabilite dei
livelli  idrici  dei  corsi  d'acqua  gia'  interessati da criticita'
moderate.
Nel caso lo scenario d'evento evolva verso una elevata criticita' e/o
sia  stata  dichiarata  aperta  una fase di allarme del sistema della
protezione  civile  da parte dell'Autorita' a tal fine competente, il
soggetto  responsabile del presidio territoriale idraulico, informato
tempestivamente in tal senso dal Centro Funzionale dovra':
-  intensificare e rafforzare il controllo dell'evolversi dei livelli
idrici  lungo  il corso d'acqua per assicurarsi che un evento intenso
nelle zone montane e/o collinari non abbia conseguenze pericolose sui
tratti   vallivi,   sia  per  sormonto  e/o  rottura  arginale  o  di
infrastrutture  trasversali, sia per ostruzione delle luci di ponti a
causa dell'eccessivo materiale trasportato;
-  attivare  il  pronto  intervento  idraulico  ed i primi interventi
urgenti,  qualora,  si  manifestino  dei  danneggiamenti  delle opere
idrauliche di difesa, oppure degli elementi significativi di disturbo
della   corrente   di  piena  quali  frane  in  alveo  ed  ostruzioni
temporanee.
Qualora  gli  scenari  di  criticita'  siano stabiliti sulla base dei
livelli   di   guardia   indicati   dagli  idrometri  regolatori,  e,
conseguentemente,  la  sequenza  delle  specifiche  procedure  per il
servizio  di  piena e pronto intervento idraulico si attivino al loro
raggiungimento,  tali  "guardie"  devono  essere preventivamente rese
note  ai  Centri Funzionali e alle Autorita' preposte alla formazione
dei   piani   di  emergenza  provinciali  e  comunali  potenzialmente
interessati  dall'evento  di  piena  da  monte verso valle e, quindi,
adeguatamente  ed  univocamente  relazionati  sia  alle  soglie ed ai
livelli di criticita' utilizzati dai Centri Funzionali che ai livelli
d'allerta dei piani d'emergenza stessi.
Ulteriori   procedure   operative   e   linee  guida  per  i  presidi
territoriali
Sia  nel  caso  di presidio territoriale idrogeologico che idraulico,
valgono le seguenti procedure operative e linee guida.
I   soggetti   responsabili   del   presidio   territoriale   saranno
tempestivamente  allertati  dalla  Regione secondo proprie procedure,
che  auspicabilmente  coinvolgeranno almeno le Autorita' responsabili
dei piani d'emergenza provinciali e/o comunali.
A   tal   fine   e  per  le  piu'  generali  finalita'  del  presidio
territoriale,  le  Regioni predispongono delle linee guida, definendo
anche  le  procedure,  le modalita' e i contenuti delle comunicazioni
tra  i  soggetti  responsabili e coinvolti nell'attivazione dei piani
d'emergenza  comunali  e  provinciali  ed i soggetti responsabili del
presidio territoriale.
Sulla  base di tali linee guida il soggetto responsabile del presidio
territoriale:
-  predispone  il  servizio,  la  cui  organizzazione  funzionale  ed
operativa  dovra'  essere  resa  nota,  oltre  che alla Regione ed al
Centro Funzionale decentrato, al Dipartimento della protezione civile
ed  all'Autorita'  di  bacino  territorialmente  competente,  nonche'
essere  recepita  per  quanto  di  interesse  nei  piani  d'emergenza
provinciali e comunali;
-  gestisce  in  piena  autonomia  tutte  le  attivita' del presidio,
informandone   tuttavia   con   continuita'   la   stessa   Autorita'
responsabile del suo allertamento ed il Centro Funzionale decentrato;
- garantisce che tutte le osservazioni strumentali e non, provenienti
da  personale  specializzato  dei  Corpi  dello Stato, delle Regioni,
degli  Enti  locali  e  dal  Volontariato, siano trasmesse anche alla
Regione ed in particolare al Centro Funzionale decentrato.
Il  gestore  del presidio territoriale puo', per l'espletamento delle
proprie attivita', richiedere personale ai Comuni ed al Volontariato,
rispettivamente,  ai  sensi  dell'art. 108 del decreto legislativo n.
112/1998 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 613/1995.
La regolazione dei deflussi
Al  fine  di  individuare le misure per contrastare gli effetti delle
piene  in  un  bacino  idrografico  nel  quale  sono  presenti invasi
artificiali,  ancorche'  destinati  alla  produzione  di  energia e/o
all'approvvigionamento primario di risorsa idrica, nonche' al fine di
rendere  quanto  piu' compatibili possibile i legittimi interessi dei
gestori   con   le   finalita'  di  protezione  civile,  deve  essere
organizzata una adeguata attivita' di regolazione dei deflussi.
L'Autorita'  responsabile  del governo delle piene dovra' assicurare,
con il concorso dei Centri Funzionali, delle Autorita' di Bacino, del
Registro  italiano dighe, degli Uffici territoriali di Governo, delle
Autorita'   responsabili   dei  piani  d'emergenza  provinciali,  dei
soggetti  responsabili  del  presidio  territoriale  ed  attraverso i
gestori  di  opere  idrauliche,  sia  di ritenuta che di regolazione,
presenti nel bacino idrografico, se possibile, la massima laminazione
dell'evento  di piena, atteso o in atto, e lo sversamento in alveo di
portate  non  pericolose per i tratti del corso d'acqua a valle delle
opere  stesse  e/o compatibili con i piani d'emergenza delle province
coinvolte dall'evento stesso.
A  tal  fine  deve  essere  primariamente  valutata, attraverso studi
specifici,  l'influenza  che possono esercitare i volumi accumulabili
nei  suddetti  invasi  sulla  formazione  e propagazione dell'onda di
piena  a  valle;  in  base  ai  risultati di tali valutazioni ed alle
condizioni   di   esercizio   delle   singole  dighe,  devono  essere
individuati  quegli invasi che potrebbero essere effettivamente utili
alla  laminazione  delle  piene e quindi ad una riduzione del rischio
idraulico a valle degli invasi stessi.
Piano di laminazione
Per  tali  invasi  le  Regioni,  con  il  concorso tecnico dei Centri
Funzionali  decentrati,  dell'Autorita'  di  bacino  e  del  Registro
italiano  dighe,  d'intesa  con i gestori, sotto il coordinamento del
Dipartimento  della  protezione civile, predisporranno ed adotteranno
un piano di laminazione preventivo.
Per  diversi  e possibili prefigurati scenari d'evento e per ciascuna
diga, il piano di laminazione deve prevedere le misure e le procedure
da   adottare  che,  pur  definite  tenendo  in  buon  conto  sia  la
mitigazione degli effetti a valle dell'invaso, sia la sicurezza delle
opere,  sia  l'esigenza  di  utilizzazione  dei  volumi invasati, non
possono  comunque  non  essere  finalizzate  alla  salvaguardia della
incolumita'   della  vita  umana,  dei  beni,  degli  insediamenti  e
dell'ambiente territorialmente interessati dall'evento.
Vista la circolare DSTN/2/22806 del 13 dicembre 1995 che stabilisce a
carico  dei  concessionari  o  proprietari delle opere di sbarramento
l'obbligo  di  valutare  la  massima portata di piena transitabile in
alveo   a  valle  dello  sbarramento  e  contenuta  nella  fascia  di
pertinenza  fluviale  come  delimitata  dalla competente Autorita' di
bacino,  possono  essere  individuate due diverse procedure, definite
per  brevita'  programma statico e programma dinamico, che consentano
di   rendere   disponibile   con   un   adeguato  anticipo  i  volumi
preventivamente  definiti  o comunque utili ai fini della laminazione
della piena.
Il  programma statico, di breve periodo, prevede il mantenimento, con
continuita'  e  durante  i  periodi dell'anno valutati critici per il
verificarsi  di  eventi di piena, di una quota di invaso minore della
quota d'esercizio autorizzata.
Il programma dinamico, cioe' nel tempo reale, prevede l'esecuzione di
manovre  preventive  e/o  nel  corso  dell'evento in atto da attivare
sulla base di previsioni quantitative delle precipitazioni sul bacino
a  monte  e dei conseguenti deflussi attesi all'invaso, nonche' sulla
base   dello  stato  dell'invaso  e  della  portata  territorialmente
sostenibile a valle dello stesso.
Tali  manovre,  come  gia'  ricordato,  potrebbero rendere necessaria
comunque  l'attivazione  del  piano  di  emergenza a valle della diga
stessa.
I  documenti  di  protezione  civile  gia'  redatti  ai  sensi  della
circolare  DSTN/2/7019 del 19 marzo 1996 devono intendersi modificati
ed integrati con le disposizioni del presente atto.
L'Unita' di comando e controllo
Tenuto  conto che nei bacini dichiarati di interesse interregionale e
nazionale  ai  sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, in cui siano
presenti  opere  di ritenuta iscritte nel Registro italiano dighe, il
governo  e  la  gestione  dei  deflussi  durante  un  evento di piena
comporta  il  concorso  di molte amministrazioni statali, regionali e
locali  afferenti  al  bacino,  e  che tale evento, per i possibili e
conseguenti  effetti,  e' altresi' da ritenersi di livello nazionale,
il  Dipartimento,  le Regioni interessate costituiranno una Unita' di
comando  e  controllo  che  si  rappresentera'  come  l'Autorita'  di
protezione civile per il governo delle piene.
Le  Regioni  interessate,  d'intesa tra loro, sentito il Dipartimento
della  protezione civile, dovranno decidere la sede e la procedura di
costituzione,  convocazione  e funzionamento dell'Unita' di comando e
controllo,  presso  la quale potranno altresi' delegare unitariamente
ad un unico soggetto la propria rappresentanza.
Quindi,  tra  l'altro,  tale  Unita'  potra'  anche concretizzarsi in
specifici  accordi  tra  le  parti  che  individuino  i  soggetti e i
recapiti  di  volta  in  volta competenti, stabilendo il flusso delle
informazioni e le modalita' di formazione della decisione.
Alle attivita' di tale Unita' concorreranno, secondo quanto stabilito
dalle Regioni d'intesa tra loro, sentito il Dipartimento:
-  il  Centro  Funzionale  di  riferimento  per la condivisione delle
informazioni  e  dei  dati, la previsione e la sorveglianza nel tempo
reale sia a scala di bacino che a scala regionale e provinciale;
- l'Autorita' di bacino interessata sia per la pianificazione che per
la  caratterizzazione  delle  criticita'  idrauliche  e  del  rischio
residuo persistenti a scala di bacino;
-  il  Registro  italiano  dighe  per la sicurezza e la funzionalita'
delle dighe.
Nel  caso  in  cui  emergano  in  seno  all'Unita'  pareri  tra  loro
discordanti,  il Dipartimento, espletato ogni possibile tentativo per
individuare  in tempo reale con l'evolversi dell'evento una condivisa
sintesi  operativa,  esercitera'  le funzioni di sussidiarieta' e/o i
poteri sostitutivi dello Stato.
Al fine di garantirne l'operativita', attraverso il Centro Funzionale
di  riferimento, all'Unita' di comando e controllo dovranno pervenire
tutte  le informazioni in possesso dei Centri Funzionali, dei gestori
del  presidio  territoriale  idraulico  e degli invasi e degli Uffici
territoriali   di  Governo  di  riferimento,  cioe'  quelli  nel  cui
territorio  ricadono  le  dighe interessate dalle misure adottate per
contrastare l'evento di piena atteso e/o in atto.
I  gestori  degli  invasi  sono tenuti a trasmettere in tempo reale i
dati  di  monitoraggio  dell'invaso  e delle manovre effettuate sugli
organi  di  scarico,  non  gia' trasmessi alle Regioni competenti. Il
Dipartimento  li  rendera'  tempestivamente  disponibili  al Registro
italiano dighe, al Centro Funzionale di riferimento secondo procedure
concordate  e  stabilite  d'intesa  tra  il  Dipartimento  stesso, il
Registro italiano dighe e le Regioni interessate.
Le  manovre  previste  dal  documento  di  protezione  civile e/o dal
programma   statico  e  dal  piano  di  laminazione  potranno  essere
direttamente  eseguite  dal  gestore  dopo  averne dato comunicazione
all'Ufficio compartimentale del Registro italiano dighe e all'Ufficio
territoriale  del  Governo  di riferimento, che, presone atto, dovra'
comunque  autorizzare  amministrativamente la manovra stessa, dandone
comunicazione al Dipartimento ed alla Regione.
Le  manovre  attuate  dal gestore, ancorche' contemplate dal piano di
laminazione  o  dal  documento di protezione civile, che prevedano lo
svuotamento  preventivo  di  volumi  idrici  al fine di migliorare la
capacita'  di  laminazione  degli  invasi,  dovranno  comunque essere
autorizzate  amministrativamente dall'Ufficio territoriale di Governo
di riferimento.
Nel caso di criticita' moderata o elevata, l'Ufficio territoriale del
Governo di riferimento:
i. dara' comunicazione della manovra e dell'autorizzazione all'Unita'
di comando e controllo che prendera' atto della sua attuazione;
ii.  coordinera'  le  azioni  ed  i  flussi  informativi previsti dal
documento  di  protezione  civile  e/o  indicati dalla stessa Unita',
interagendo attivamente, quando del caso, con l'Autorita' preposta al
governo del Piano d'emergenza provinciale.
Nel  caso  in cui il gestore, anche ai fini di salvaguardare l'opera,
le  popolazioni ed i beni a valle della diga, proponga di operare sia
una  manovra  preventiva  contemplata  dal programma dinamico che una
manovra  in  difformita'  a  quanto  rappresentato  nel  documento di
protezione   civile  e/o  nel  piano  di  laminazione,  dovra'  darne
comunicazione  all'Unita' di comando e controllo attraverso l'Ufficio
territoriale del Governo di riferimento.
L'Unita'   di  comando  e  controllo,  valutata  in  tempo  reale  la
legittimita'  e/o  la  sostenibilita'  della proposta con il concorso
tecnico  del  Centro  Funzionale  di  riferimento,  dell'Autorita' di
bacino  e  del  Registro italiano dighe, trasmettera' il suo consenso
all'Ufficio  territoriale  del  Governo  di riferimento, che, presone
atto, autorizzera' anche amministrativamente il gestore dell'invaso a
procedere.
Nel  caso  l'Unita'  di  comando  e controllo dissenta dalla proposta
fatta,  attraverso  il  Centro  Funzionale  di  riferimento  e con il
concorso  tecnico  dell'Autorita'  di  bacino e del Registro italiano
dighe,  concertera' con il gestore una nuova proposta, sino a quando,
pervenuta  ad  un  giudizio  favorevole, trasmettera' il suo consenso
all'Ufficio territoriale di Governo di riferimento.
I  gestori degli invasi informeranno, tempestivamente e direttamente,
i   gestori   del   presidio  territoriale  idraulico  della  manovra
autorizzata e da attuarsi.
L'Ufficio  territoriale  del  Governo di riferimento informera' della
manovra  autorizzata  e  da  attuarsi,  gli  Uffici  territoriali del
Governo interessati a valle.
Per   i  bacini  di  interesse  regionale  l'Autorita'  regionale  di
protezione  civile  per  il  governo delle piene, se del caso, potra'
chiedere il concorso del Dipartimento per la costituzione dell'Unita'
di comando e controllo.
6. Indicazioni transitorie e temporanee
Quando un Centro Funzionale decentrato non sia stato ancora attivato,
la  Regione  interessata  stabilisce  ed indica al Dipartimento della
protezione  civile,  alle  Province  ed  agli  Uffici territoriali di
Governo, i soggetti e/o le strutture regionali preposte comunque allo
svolgimento,  anche  parziale,  dei  compiti  e  delle  funzioni  che
competerebbero al Centro Funzionale stesso.
Altresi',  il Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Capo
del  Dipartimento  della protezione civile, puo' dichiarare attivo il
proprio  Centro  Funzionale  decentrato  qualora  presso le strutture
indicate al Dipartimento siano presenti e stabilmente operativi:
- la prima area funzionale dedicata i) alla raccolta, concentrazione,
elaborazione,  archiviazione  e  validazione  dei  dati  rilevati nel
territorio  di  competenza  e  la parte della seconda area funzionale
dedicata  ii)  all'interpretazione nonche' all'utilizzo integrato dei
dati rilevati;
-  la suddivisione in zone di allertamento del territorio regionale e
il  relativo  sistema  di  soglie, predisposte anche sulla base delle
analisi  e  dei  prodotti  resi  disponibili  dal  Dipartimento della
protezione civile per la rete dei Centri Funzionali;
-   un   organigramma  funzionale  del  personale  assegnato  a  tali
attivita',  professionalmente  adeguato  ai compiti di sorveglianza e
monitoraggio, e sufficiente a garantire le attivita' h 24 conseguenti
ad un possibile allertamento nazionale, sia esso regionale o statale.
Il   Dipartimento   della   protezione   civile  informera'  di  tali
indicazioni  e/o attivazioni le altre Regioni, nonche' provvedera' ad
assistere  la  Regione  nei compiti e nelle funzioni mancanti secondo
quanto  stabilito  d'intesa,  oppure  recepito  in  un  piu' generale
accordo di programma, con la Regione stessa.
Sino  a  quando  non  sara' formalmente attivato il Centro Funzionale
centrale  presso il Dipartimento della protezione civile, il Servizio
rischio  idrogeologico  ed  idrico  del  Dipartimento  sara' comunque
responsabile dei relativi compiti e funzioni.
Il  Dipartimento,  nonche'  le  Regioni  il cui Centro Funzionale sia
stato  dichiarato attivo, dovranno dare avvio immediato e progressiva
attuazione alle direttive di cui al presente atto.
Tale attuazione comunque non potra' protrarsi per un periodo di oltre
12 mesi dall'entrata in vigore dell'atto stesso.
Per le rimanenti Regioni il termine di cui sopra e' fissato non oltre
la  data  del trasferimento definitivo nella proprieta' della Regione
del  Centro  Funzionale  previsto  e  realizzato  secondo il progetto
approvato  nella  seduta del 15 gennaio 2002, dal Comitato tecnico di
cui alla legge n. 267/1998 e al DPCM 15/12/1998, cosi' come stabilito
dall'Ordinanza n. 3134 del 10 maggio 2001.
Nel  caso  della  rete  radarmeteorologica nazionale, il Dipartimento
della  protezione civile assolvera' il compito di Centro primario per
il  recepimento  e  la  rappresentazione  dei dati rilevati e la loro
trasmissione  ai  Centri  Funzionali e ai Centri di competenza sino a
quando  non  altrimenti  deciso  e  concordato tra le Amministrazioni
interessate ed il Dipartimento stesso.
Tale  compito  e'  svolto  con il concorso dei Centri di competenza e
secondo  criteri, metodi e standard che, oltre a recepire quanto gia'
rappresentato  nelle  convenzioni  relative  all'adeguamento  ed alle
modalita'   di   trasmissione   degli   impianti  esistenti  ed  alla
realizzazione dei Centri Funzionali, di cui all'ordinanza n. 3134/01,
potranno  considerare le ulteriori ineludibili esigenze che dovessero
presentarsi.
Sino  a  quando  non sia costituito il Gruppo Tecnico di cui al punto
"Previsioni  meteorologiche,  Avvisi  e Bollettini", la Veglia Meteo,
sotto  il  coordinamento  dell'Ufficio  pianificazione, valutazione e
prevenzione  dei  rischi  del  Dipartimento,  i)  entro le ore 12:00,
predispone,   utilizzando  prioritariamente  il  modello  del  Centro
europeo  e concertando con il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica
Militare,  le  Regioni  indicate  direttamente  dal Dipartimento, una
previsione  a  scala sinottica per le successive 24, 48 e 72 ore; ii)
entro  le ore 15:00 diffonde un bollettino di vigilanza meteorologica
giornaliera,  come  precedentemente  illustrato  al punto "Previsioni
meteorologiche, Avvisi e Bollettini".
Sulla  base  i)  dei risultati numerici a 24, 48 e 72 ore del modello
del Centro europeo e dei risultati numerici a 24 e 48 ore del modello
ad  area  limitata LAMI, sviluppato e reso disponibile congiuntamente
dal  Servizio  Meteorologico  dell'Aeronautica  Militare e dalle Arpa
delle  Regioni  Piemonte  ed  Emilia - Romagna e ii) delle previsioni
meteorologiche   predisposte   dalla   Veglia  Meteo  per  il  Centro
Funzionale  centrale  presso  il  Dipartimento sotto il coordinamento
dell'Ufficio  pianificazione,  valutazione  e prevenzione dei rischi,
valutera'  gli effetti conseguenti e le criticita' relative alle zone
di  allertamento  ed  ai  sistemi  di  soglie  predisposti secondo le
metodologie  sviluppate  nell'ambito  della  convenzione  con  l'ARPA
Piemonte  n.  391  del  19/12/2001  almeno  per le successive 24 ore,
utilizzando prioritariamente modelli speditivi.
Tali  prodotti  saranno via via approfonditi e migliorati nell'ambito
della leale cooperazione tra Stato e Regioni.
Il  Dipartimento  della  protezione  civile  provvedera'  ad  avviare
tempestivamente  i rapporti con le Regioni ritenute, anche sulla base
di  precedenti  intese,  nella disponibilita' dei requisiti di cui ai
punti  "Gli  Avvisi  meteo  nazionali  e  regionali" e "Gli Avvisi di
criticita'  nazionali  e  regionali",  verificando la loro volonta' a
predisporre,  adottare  ed  emettere  autonomamente  e  sotto la loro
diretta responsabilita' l'Avviso meteo e/o di criticita' regionale.
Quindi  la  Veglia  meteo  ed il Centro Funzionale centrale presso il
Dipartimento  della  protezione  civile  emetteranno,  se  del  caso,
rispettivamente  l'Avviso di avverse condizioni meteo e/o l'Avviso di
criticita' nazionale secondo le procedure di cui al punto "Previsioni
meteorologiche, Avvisi e Bollettini".

Roma 27 febbraio 2004

                                       Il Presidente: Berlusconi