MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 febbraio 2004 

Dichiarazione  dell'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi  verificatisi  nelle province di Frosinone, Latina, Rieti,
Roma e Viterbo.
(GU n.60 del 12-3-2004)

          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  l'art.  70  del  decreto del Presidente della Repubblica del
24 luglio  1977,  n.  616,  concernente il trasferimento alle regioni
delle  funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14 febbraio  1992,  n.  185, concernente la nuova
disciplina del fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art.  2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione
del  decreto-legge 1° maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi
compensativi  del  fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche'
assicurabili;
  Visto  l'art.  2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda   al   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  la
dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Visto  il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla
legge  13 novembre  2002,  n.  256,  che  modifica  ed integra alcune
disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;
  Visti  i  decreti  di  declaratoria  di avversita' atmosferiche del
1° settembre   2003,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  208
dell'8 settembre  e  del  29 ottobre  2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2003;
  Vista la richiesta di declaratoria della regione Lazio degli eventi
calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione nei territori
danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarieta' nazionale:
    siccita' dal 1° febbraio 2003 al 30 settembre 2003 nelle province
di Roma, Rieti, Frosinone, Latina, Viterbo;
  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei  danni  alle  produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in
cui  possono  trovare  applicazione  le specificate provvidenze della
legge   14 febbraio   1992,   n.   185,   nel  testo  modificato  dal
decreto-legge  13 settembre  2002,  n.  200,  convertito  dalla legge
13 novembre 2002, n. 256.
    Frosinone:  siccita'  dal  1° febbraio 2003 al 30 settembre 2003;
provvidenze  di  cui  all'art.  3,  comma  2,  lettere  a),  b),  nel
territorio   dei  comuni  di  Alatri,  Anagni,  Aquino,  Castrocielo,
Cervaro,  Colle  San  Magno,  Esperia,  Pico, Piedimonte San Germano,
Piglio,  Pignataro Interamna, Pontecorvo, Serrone, Villa Santa Lucia;
con  l'esclusione  dei  territori  e  delle  colture  danneggiate  da
avversita'  atmosferiche  dichiarate  eccezionali  con  il decreto di
declaratoria del 29 ottobre 2003 richiamato nelle premesse.
    Latina:  siccita'  dal  1° febbraio  2003  al  30 settembre 2003;
provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), d-bis) e art.
3,  comma  2-bis)  nel  territorio  dei  comuni di Aprilia, Bassiano,
Castelforte, Cisterna di Latina, Cori, Fondi, Latina, Lenola, Maenza,
Monte   San   Biagio,   Pontinia,   Priverno,  Prossedi,  Roccagorga,
Roccasecca  dei  Volsci,  Sabaudia,  San Felice Circeo, Santi Cosma e
Damiano,  Sermoneta,  Sezze, Sonnino, Terracina; con l'esclusione dei
territori  e  delle  colture  danneggiate  da avversita' atmosferiche
dichiarate   eccezionali   con   il   decreto   di  declaratoria  del
1° settembre 2003 richiamato nelle premesse;
    Rieti:  siccita'  dal  1° febbraio  2003  al  30 settembre  2003;
provvidenze  di  cui  all'art. 3 comma 2 lettere a), b)e art. 3 comma
2-bis),  nel territorio dei comuni di Cantalupo in Sabina, Casaprota,
Casperia,  Castelnuovo  di  Farfa,  Configni,  Forano, Frasso Sabino,
Mompeo,  Monte San Giovanni in Sabina, Montebuono, Monteleone Sabino,
Montenero Sabino, Montopoli di Sabina, Poggio Catino, Poggio Mirteto,
Poggio   Moiano,  Poggio  Nativo,  Poggio  San  Lorenzo,  Roccantica,
Salisano,  Scandriglia,  Selci,  Tarano,  Toffia,  Torri  in  Sabina,
Torricella in Sabina, Vacone;
    Roma:   siccita'  dal  1° febbraio  2003  al  30 settembre  2003;
provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b)e art. 3, comma
2-bis),  nel  territorio dei comuni di Allumiere, Anguillara Sabazia,
Anzio, Ardea, Artena, Bellegra, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale
Monterano,  Capena,  Capranica  Prenestina, Carpineto Romano, Casape,
Castel  Madama, Castel San Pietro Romano, Castelnuovo di Porto, Cave,
Cerreto  Laziale,  Cerveteri,  Ciciliano,  Civitavecchia, Colleferro,
Fiano  Romano,  Formello,  Gallicano nel Lazio, Gavignano, Genazzano,
Genzano di Roma, Gerano, Gorga, Guidonia Montecelio, Labico, Lanuvio,
Lariano,  Licenza,  Magliano  Romano,  Mandela, Manziana, Marcellina,
Mazzano  Romano,  Mentana,  Montecompatri,  Monteflavio, Montelanico,
Montelibretti,   Monterotondo,  Montorio  Romano,  Moricone,  Nerola,
Nettuno,  Olevano  Romano,  Palestrina,  Palombara  Sabina,  Percile,
Pisoniano,  Poli,  Pomezia,  Riano,  Rignano Flaminio, Rocca di Cave,
Rocca di Papa, Rocca Priora, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, Roma,
Sambuci,   San  Cesareo,  San  Gregorio  da  Sassola,  San  Polo  dei
Cavalieri,  San  Vito  Romano, Sant'Angelo Romano, Sant'Oreste, Santa
Marinella,  Saracinesco,  Segni,  Tivoli,  Tolfa,  Trevignano Romano,
Valmontone,   Velletri,  Vicovaro,  Zagarolo;  con  l'esclusione  dei
territori  e  delle  colture  danneggiate  da avversita' atmosferiche
dichiarate   eccezionali   con   il   decreto   di  declaratoria  del
1° settembre 2003 richiamato nelle premesse;
    Viterbo:  siccita'  dal  1° febbraio  2003  al 30 settembre 2003;
provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), d-bis) e art.
3, comma 2-bis), nell'intero territorio provinciale, con l'esclusione
dei  territori e delle colture danneggiate da avversita' atmosferiche
dichiarate   eccezionali   con   il   decreto   di  declaratoria  del
1° settembre 2003 richiamato nelle premesse.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 2 febbraio 2004
                                                Il Ministro: Alemanno