COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

COMUNICATO

Criteri   operativi  per  la  redazione  degli  annunci  pubblicitari
concernenti  gli  OICR chiusi, italiani ed esteri, offerti in Italia.
(Comunicazione n. 4014197 del 19 febbraio 2004).
(GU n.60 del 12-3-2004)

                              Premessa.
    Con  la  comunicazione  n.  DIN/1031371  del  26 aprile  2001, la
commissione  diramava  i  criteri  operativi  da  utilizzare  per  la
redazione  degli  «annunci pubblicitari concernenti quote o azioni di
OICR  italiani  ed  esteri  e  di  fondi pensione aperti, da chiunque
diffusi  in  Italia»,  al  fine  di  garantire  la  uniformita' delle
informazioni  destinate  al  pubblico degli investitori e, quindi, la
parita' di trattamento degli intermediari.
    La  definizione  di  uno standard redazionale faceva seguito alla
modifica  dell'art.  19 del regolamento CONSOB n. 11971 del 1999, che
stabiliva  il  passaggio  dell'attivita'  di  vigilanza sugli annunci
pubblicitari  concernenti  OICR  e  fondi  pensione aperti dalla fase
antecedente  la  diffusione  degli  stessi alla fase successiva. Essa
rispondeva   «al   duplice   obiettivo   di   assicurare   la   piena
comparabilita'    delle    informazioni    contenute   nei   messaggi
pubblicitari,  in  forza  dell'applicazione di criteri oggettivamente
definiti  ex  ante  e  resi noti al mercato, e di ridurre al minimo i
comportamenti sleali degli intermediari, sia italiani che esteri».
    L'ambito   applicativo   di   tali   standard   redazionali   era
dichiaratamente  esteso  a tutti gli annunci pubblicitari concernenti
quote   o   azioni  di  OICR  italiani  (punto  1,  Comunicazione  n.
DIN/1031371).
    Si  e'  ritenuto  necessario,  anche  alla luce dell'attivita' di
vigilanza,    di   meglio   conformare   le   regole   dettate   alle
caratteristiche  specifiche  degli OICR chiusi. La rapida crescita di
questo comparto dell'industria del risparmio gestito induce, infatti,
a  ritenere  opportuna una specificazione dei principi gia' contenuti
nella  comunicazione n. DIN/1031371, onde garantire anche nell'ambito
dell'attivita'   promozionale   relativa   a   questi   prodotti   il
perseguimento delle menzionate finalita'.
                            Fondi chiusi
    I  fondi  chiusi  sono definiti dall'art. 1, comma 1, lettera 1),
del decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF), in relazione al diritto
di    rimborso   delle   quote,   esercitabile   solo   «a   scadenze
predeterminate»,  a  differenza  dei fondi aperti, i cui partecipanti
hanno diritto di chiedere il rimborso «in qualsiasi tempo».
    Essi   si   caratterizzano,   quindi,  per  avere  un  patrimonio
inizialmente   predefinito   (variabile  per  effetto  delle  normali
variazioni  di  valore,  commesse all'apprezzamento/deprezzamento dei
beni  che  lo  costituiscono, e di entita', connesse all'attivita' di
gestione,    nonche'    eventualmente   per   effetto   delle   nuove
sottoscrizioni  e  dei  nuovi  rimborsi  a  scadenze  predeterminate,
consentiti   dalle   recenti   innovazioni  normative  introdotte  in
materia), suddiviso in un numero predeterminato di quote.
    Le   quote   possono   essere   sottoscritte,  nei  limiti  della
disponibilita',   solo   durante   la   fase   di  offerta  (limitata
temporalmente)  ed  il  rimborso avviene di norma solo alla scadenza,
ferma  la  possibilita'  di  acquistarle  o  venderle  in  un mercato
regolamentato nel caso siano ivi negoziate.
    La  forma  chiusa  e'  normativamente imposta a quei fondi il cui
patrimonio  sia  investito  in strumenti finanziari non quotati in un
mercato  regolamentato  (c.d.  fondi  mobiliari chiusi)(1), ovvero in
beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in societa'
immobiliari (c.d. fondi immobiliari chiusi)(2).
    La  scelta  di  non  consentire ai partecipanti il rimborso delle
quote  se  non con frequenza predeterminata e' evidentemente connessa
alla  minore facilita' di smobilizzo degli asset in cui il patrimonio
di un fondo chiuso e' investito.
                      L'attivita' pubblicitaria
    La  recente  crescita  del  numero  dei  fondi  chiusi di diritto
italiano   e   dei  relativi  patrimoni  gestiti  ha  dato  luogo  ad
un'intensificazione  dell'attivita'  pubblicitaria  concernente  tali
prodotti, in particolare i fondi immobiliari. E cio' anche attraverso
la   rappresentazione   delle  performance  conseguite  dai  prodotti
presenti  sul  mercato.  Sul tema vengono di seguito formulate alcune
considerazioni preliminari.
    La   peculiare   natura   «chiusa»   dei   fondi   in   questione
necessariamente  impatta  sulle forme in cui si manifesta l'attivita'
pubblicitaria,   posto   che   i   fondi  chiusi  non  consentono  la
sottoscrizione continuativa delle quote.
    La  possibilita'  di  rimborso  solo  a  scadenze predeterminate,
nonche' l'eventuale negoziazione su un mercato regolamentato rendono,
peraltro,  del  tutto  peculiare l'attivita' pubblicitaria effettuata
attraverso la rappresentazione delle performance conseguite dai fondi
chiusi.   Occorre,   infatti,  tener  presente  come  le  plusvalenze
evidenziate  nei  report  periodici  di  tali  fondi siano stimate (e
quindi    potenziali    o    latenti),    derivando    esclusivamente
dall'apprezzamento   di   beni  e  valori  detenuti  in  portafoglio,
effettuato  da  esperti  valutatori  a cadenze periodiche e in base a
criteri  predeterminati. Il singolo sottoscrittore potra' beneficiare
delle  utilita'  generate  dalla gestione, con la realizzazione delle
plusvalenze,  solo  attraverso  il rimborso direttamente a valere sul
patrimonio  del  fondo  e,  quindi, solo alla scadenza del termine di
durata  del  fondo,  ovvero  alle  altre  scadenze predeterminate dal
regolamento  di gestione del fondo in occasione del riconoscimento ai
sottoscrittori  del  diritto  al  rimborso  anticipato  delle quote a
fronte  di  disinvestimenti,  o in sede di distribuzione dei proventi
(3).
    Non  va  dimenticato, infatti, che l'esperienza relativa ai fondi
chiusi,  oggi quotati, ha mostrato - a fronte di volumi negoziati sul
mercato  estremamente  bassi - un consistente scarto tra il prezzo di
mercato  e  il valore patrimoniale della quota (c.d. market discount)
(4).
    La stessa natura dei fondi chiusi attribuisce all'investimento in
questi   particolari  prodotti  di  risparmio  gestito  un  orizzonte
temporale  di  lungo  periodo.  Va  considerato,  infatti,  che  tali
prodotti  si caratterizzano per una scadenza di norma variabile tra i
dieci  e  quindici  anni  (fatta,  peraltro, salva la possibilita' di
proroga  eventualmente concessa alla societa' di gestione). La minore
facilita'  di liquidazione, che caratterizza gli investimenti in beni
immobili  ovvero  in societa' non quotate, necessariamente sposta sul
lungo  periodo  l'orizzonte  temporale  dell'investitore  (5).  Nella
rappresentazione a fini promozionali delle performance conseguite dai
fondi  chiusi  deve,  pertanto, riflettersi l'orizzonte temporale che
caratterizza l'investimento.
                          Criteri generali
    I criteri generali per la predisposizione di annunci pubblicitari
contemplati  nell'art.  17 del regolamento CONSOB n. 11971 del 1999 e
dettagliati   nelle   regole  nn.  3,  3.1,  3.2,  3.3  e  3.4  della
comunicazione  n.  DIN/1031371 rimangono applicabili anche in tema di
fondi  chiusi.  Pertanto, l'annuncio pubblicitario non deve risultare
ingannevole  per  l'investitore  (3);  le  informazioni esposte negli
annunci  pubblicitari devono essere coerenti con quelle riportate nel
prospetto  informativo  (3.1);  devono  essere  indicate le fonti dei
risultati  di  statistiche,  studi  ed  elaborazione  dati  riportati
nell'annuncio  pubblicitario;  le affermazioni di preminenza potranno
essere  adoperate  solo  se fondate su dati oggettivi e documentabili
(3.3);  negli  annunci  pubblicitari  potranno  costituire oggetto di
comparazione   solo   prodotti   caratterizzati   da   parametri   di
rischio-rendimento omogenei (3.4).
    Con  particolare  riferimento  all'obbligo  di  riportare in ogni
annuncio pubblicitario l'avvertenza alla lettura della documentazione
d'offerta (3.2), si sottolinea quanto segue:
      nell'ipotesi  in  cui  la  sollecitazione  (eventualmente anche
successiva  alla  prima)  del fondo chiuso sia in corso, va riportata
l'avvertenza «prima dell'adesione leggere il prospetto informativo»;
      nell'ipotesi   in   cui  il  fondo  sia  negoziato  su  mercati
regolamentati, gli annunci pubblicitari devono riportare l'avvertenza
«prima  dell'acquisto  leggere  il  prospetto  di  quotazione  (o, in
alternativa,   il   prospetto   informativo   corredato   della  nota
integrativa  di  quotazione),  nonche'  la  documentazione  contabile
pubblicata piu' recente»;
      nell'ipotesi  in  cui  la  sollecitazione  del fondo chiuso sia
conclusa  e il fondo non abbia ancora richiesto (ovvero non richieda)
l'ammissione  delle quote alla negoziazione, gli annunci pubblicitari
dovranno  riportare  l'avvertenza  «prima  dell'acquisto  leggere  il
prospetto  informativo  e la documentazione contabile pubblicata piu'
recente».
    Una   simile   avvertenza  consente  di  richiamare  l'attenzione
dell'investitore interessato all'acquisto sul mercato delle quote del
fondo  chiuso  sulla  necessita'  di  leggere  i  documenti d'offerta
pubblicati.
    Non  va dimenticato, infatti, che l'acquisto di un fondo anche se
effettuato sul mercato secondario comporta necessariamente l'adesione
del singolo investitore ad un mandato collettivo di gestione.
    E  anche  nell'ipotesi  in  cui  le  informazioni  contenute  nel
documento  d'offerta  in  se'  considerato  risultino  superate - non
potendo  esse  ricevere  nel  tempo  i  necessari aggiornamenti, come
invece  accade  per i prospetti di sollecitazione dei fondi mobiliari
aperti  - rimane comunque necessaria per l'investitore la lettura del
regolamento   di   gestione  portato  in  allegato  al  documento  di
offerta/quotazione,  del  rendiconto annuale che fornisce indicazioni
utili  per  l'attivita'  di  gestione concretamente posta in essere e
degli   altri   documenti   resi  disponibili  secondo  le  forme  di
pubblicita'  indicate  nel  regolamento  stesso  (ossia, relazione di
stima  dei  beni  immobiliari  conferiti,  acquistati  o venduti da/a
soggetti  in conflitto di interessi; atti di conferimento, acquisto o
cessione  dei  beni,  soggetti  conferenti,  acquirenti  o  cedenti e
relativo gruppo di appartenenza, ecc.).
               Illustrazione di rendimenti conseguiti
    Anche  le  previsioni  in  tema  di  illustrazione dei rendimenti
conseguiti  e  di  altri  dati contenute nell'art. 18 del Regolamento
CONSOB  n.  11971  del  1999  sono in gran parte applicabili anche ai
fondi chiusi. Pertanto, i rendimenti devono essere riportati al netto
degli  oneri  fiscali  ovvero,  se  cio'  non  e'  possibile, occorre
indicare  con adeguata evidenza che sono al lordo degli oneri fiscali
(regola 4.1 della comunicazione n. DIN/1031371).
    L'annuncio  pubblicitario  che espone i rendimenti conseguiti (6)
deve,  tuttavia,  riportare  in  luogo  dell'avvertenza  «non  vi  e'
garanzia  di  ottenere  uguali  rendimenti  per  il futuro» (4.2), la
seguente  avvertenza:  «I  rendimenti illustrati sono frutto di stime
economiche  effettuate da esperti valutatori indipendenti. Il diritto
al  rimborso  potra'  essere esercitato solo alla/e scadenza/e e alle
condizioni predeterminate nel regolamento di gestione del fondo».
    A  differenza di quanto accade per gli altri prodotti di gestione
collettiva,  la rappresentazione dei rendimenti dei fondi chiusi puo'
non  essere  accompagnata  dall'esposizione del rendimento conseguito
dal  benchmark  nel  medesimo  periodo  di  riferimento  (4). Cio' in
ragione   della   sostanziale   inapplicabilita'   ai   fondi  chiusi
dell'obbligo di indicazione del parametro oggettivo di riferimento al
quale  commisurare  i risultati della gestione, previsto dall'art. 50
del regolamento CONSOB n. 11522 del 1998.
    Negli  annunci  pubblicitari  puo' farsi riferimento a quello che
nella  prassi  comune  e'  definito  «obiettivo  di risultato minimo»
esclusivamente  con  riferimento  al  calcolo  del  carried interest,
ovvero  della  «commissione  di overperformace» spettante alla SGR in
sede  di  riparto  del  risultato  netto  di  gestione  ottenuto alla
scadenza del fondo.
    L'indicazione  di  un  «risultato  minimo» tout court risulta, in
verita',   fuorviante.   Tale   espressione,   infatti,  deve  essere
finalizzata  alla  evidenziazione  di  un target di rendimento, quale
componente  del  meccanismo  di  remunerazione  dell'attivita'  della
societa'  di gestione, e non puo' essere in alcun modo utilizzata per
suscitare   nell'investitore   una   aspettativa   di  ottenere  tale
rendimento a scadenza.
    In  ogni  caso  la  performance  rappresentata  va  calcolata  in
relazione al Net Asset Value del fondo. Non possono essere utilizzate
al  fine  del  calcolo  dei rendimenti conseguiti i prezzi di mercato
delle quote dei fondi.
    La  performance  realizzata  da  un  fondo chiuso non puo' essere
rappresentata per promuovere la raccolta di altri fondi, della stessa
o  di altra natura, istituiti e gestiti dalla medesima societa'. Ogni
fondo chiuso costituisce, infatti, una entita' autonoma dotata di una
propria specifica politica d'investimento ovvero, comunque, di assets
specifici.
             Rappresentazioni necessarie dei rendimenti
    La  caratterizzazione di lungo periodo dell'investimento in fondi
chiusi  rende  indispensabile evitare l'enfatizzazione di performance
calcolate  su  intervalli  temporali  non  coerenti  con  l'orizzonte
temporale  proprio  dell'investimento in parola. Pertanto, l'aununcio
pubblicitario   deve   contenere   i   seguenti   dati  numerici  e/o
rappresentazioni  grafiche  relativi ad intervalli temporali definiti
con   cadenza   semestrale   (ovvero   con   la   diversa   frequenza
corrispondente alla valorizzazione del fondo):
      Dati numerici:
        A.   Rendimento  medio  annuo  composto  del  fondo/linee  di
investimento  relativo agli ultimi cinque anni decorsi dalla fine del
semestre  contabile  concluso  piu'  prossimo alla data di diffusione
dell'annuncio.  Se tali dati non sono ancora disponibili e' riportato
il   rendimento   medio  annuo  composto  per  il  minor  periodo  di
disponibilita',  comunque  non  inferiore  a  ventiquattro  mesi  dal
termine del periodo di richiamo degli impegni.
    In  alternativa al rendimento medio annuo composto possono essere
esposti i dati con riferimento a ciascuno degli anni considerati.
      Rappresentazioni grafiche:
        B.  Grafico  lineare o istogramma dei rendimenti degli ultimi
cinque  anni  decorsi  alla fine del semestre contabile concluso piu'
prossimo alla data di diffusione dell'annuncio. Se tali dati non sono
disponibili  e'  possibile  rappresentare  i  rendimenti per il minor
periodo di disponibilita', comunque non inferiore a ventiquattro mesi
dal termine del periodo di richiamo degli impegni.
              Rappresentazioni eventuali dei rendimenti
    In   aggiunta   alle  rappresentazioni  necessarie  e'  possibile
pubblicizzare i rendimenti riferiti a multipli di dodici mesi decorsi
alla  fine del semestre contabile concluso piu' prossimo alla data di
diffusione dell'annuncio.
    L'arco  temporale  di  riferimento  deve  essere  sempre indicato
nell'annuncio.
     Particolari modalita' di rappresentazione delle performance
    Rimangono  applicabili agli annunci pubblicitari in tema di fondi
chiusi   le   regole  dettate  dalla  comunicazione  n.  DIN/1031371.
Pertanto,  i  rendimenti  non possono essere riferiti ad aggregati di
fondi  o comparti con profili di rischio-rendimento non omogenei (sub
6).
    Mentre l'esposizione di dati comparativi di rendimenti risultanti
dalla  predisposizione  di classifiche puo' avvenire a condizione che
sia  almeno  indicato il periodo di osservazione, pari a ventiquattro
mesi o multipli di dodici se superiori (6.1).
Altre  forme di comunicazioni volontarie agli investitori a contenuto
                            promozionale
    Le  comunicazioni  volontarie  a  contenuto  promozionale  (quali
newsletter,   report   periodici,   pagine  web...),  ove  contengano
rappresentazioni  di  rendimenti, devono uniformarsi ai criteri sopra
indicati.
    Nell'ipotesi  in  cui vengano forniti dettagli della composizione
del  patrimonio  del fondo, occorre evidenziare gli specifici fattori
di rischio che caratterizzano gli asset detenuti in portafoglio (cfr.
Comunicazione n. DIN/1031371 sub 7.1).
    In   ogni   caso,   le   comunicazioni   volontarie  a  contenuto
promozionale  devono essere redatte in modo chiaro predisponendo, nel
caso  di  utilizzo  di  termini tecnici, un'apposita legenda o, per i
siti Internet, modalita' di rapida consultazione (7.2).
    I  piu'  ampi  margini  di  liberta'  operativa  attribuiti dagli
standard  operativi  gia'  dettati  per  i  fondi  aperti  alle  c.d.
«comunicazioni  volontarie»  sono  riconosciuti anche in relazione ai
fondi  chiusi,  in  quanto  possibile  e  in  relazione al livello di
compatibilita' strutturale del singolo fondo chiuso rispetto al fondo
aperto.
    (1)  Purche'  in  misura  superiore al 10% e purche' si tratti di
strumenti  finanziari  diversi  dalle quote di OICR aperti. Cfr. art.
12,  decreto ministeriale 228/99 per definire in modo piu' completo i
fondi chiusi mobiliari.
    (2)  Purche' di norma in misura superiore ai due terzi del valore
complessivo del fondo.
    Invero, la forma chiusa e' imposta dall'art. 12, comma 1, decreto
ministeriale  228/1999 anche a tutti i fondi comuni il cui patrimonio
venga  investito  in  «crediti  e  titoli rappresentativi di crediti»
(art.  4,  comma 2, lettera e), nonche' negli «altri beni per i quali
esiste  un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza
con una periodicita' almeno semestrale» (art. 4, comma 2, lettera f),
Cfr.  art. 12-bis, decreto ministeriale 228/1999 per definire in modo
piu' completo i fondi chiusi immobiliari.
    (3) A condizione che le plusvalenze realizzate con la vendita dei
beni non siano reinvestite.
    (4)  «Per  i fondi mobiliari chiusi quotati il market discount si
e'  attestato  nel 2002 su un valore medio pari al 24%, con punte del
37,54%  (valore  determinato  come  differenza della media del valore
delle  quote  dei  singoli  fondi riveniente dai rendiconti annuali e
semestrali  al  30 dicembre 2001, 30 giugno 2002 e 31 dicembre 2002 e
la  media  dei  valori  delle quotazioni giornaliere di mercato degli
stessi  fondi nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2002). Invero, tale
minusvalenza  va  considerata ipotetica in quanto il rimborso diretto
da  parte  della  SGR,  e quindi parametrato al NAV, non e' in nessun
modo  ottenibile  nel  momento  in  cui le quote vengono dismesse sul
mercato secondario. L'assunto presupposto e' che, anche alla scadenza
del   fondo,  il  NAV  risulti  superiore  al  prezzo  a  cui  si  e'
precedentemente venduto.
    (5)  Ne'  la  possibilita'  di  dar  luogo  a rimborsi anticipati
rispetto  alla naturale scadenza dei fondi ora riconosciuta dall'art.
14  del  decreto  ministeriale  n.  228 del 1999 pare in se' idonea a
mitigare  la  natura  di  lungo periodo dell'investimento in quote di
fondi chiusi.
    (6)  Le performance vanno calcolate utilizzando criteri idonei al
fine di considerare i proventi distribuiti.