Modifica dei responsabili della conservazione in purezza di varieta' di specie agrarie iscritte nel registro nazionale.(GU n.60 del 12-3-2004)
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i
registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da
fibra;
Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo
1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante:
«Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei
relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le
varieta' di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali e'
stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in
purezza;
Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le
variazioni di dette responsabilita';
Considerato i motivi che hanno determinato la necessita' di dette
variazioni;
Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della
legge n. 1096/1971, nella riunione del 26 febbraio 2004, ha espresso
parere favorevole alla variazione di responsabilita' della
conservazione in purezza di dette varieta' nei relativi registri,
come risulta dal verbale della riunione;
Attesa la necessita' di modificare i citati decreti;
Decreta:
Art. 1.
La responsabilita' della conservazione in purezza delle sotto
elencate varieta', gia' assegnata ad altra ditta con precedente
decreto, e' attribuita al conservatore in purezza a fianco di
ciascuna indicata:
----> vedere tabelle da pag. 30 a pag. 35 della G.U. <----
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 marzo 2004
Il direttore generale: Abate
Avvertenza:
Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo
di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge
14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio
centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze,
art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.