MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 marzo 2004 

Modifica  dei responsabili della conservazione in purezza di varieta'
di specie agrarie iscritte nel registro nazionale.
(GU n.60 del 12-3-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

    Vista   la  legge  25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 novembre
1972,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.  44  del  17 febbraio  1973,  con  il quale sono stati istituiti i
registri  di  varieta'  di  cereali,  patata,  specie oleaginose e da
fibra;
    Visti  il  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  e la
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo
1993,  n.  6/1993,  inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione
delle  amministrazioni  pubbliche  e  revisione  delle  discipline in
materia  di  pubblico  impiego,  a  norma  dell'art.  2  della  legge
23 ottobre 1992, n. 421;
    Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n. 80, recante:
«Nuove  disposizioni  in  materia  di organizzazione e di rapporti di
lavoro   nelle  amministrazioni  pubbliche,  di  giurisdizione  nelle
controversie  di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
    Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  governo  a  norma  dell'art.  11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
    Visti  i  propri  decreti  con  i  quali  sono state iscritte nei
relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le
varieta' di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali e'
stato  indicato il nominativo del responsabile della conservazione in
purezza;
    Viste  le  richieste  degli  interessati  volte  ad  ottenere  le
variazioni di dette responsabilita';
    Considerato i motivi che hanno determinato la necessita' di dette
variazioni;
  Considerato  che  la  commissione  sementi di cui all'art. 19 della
legge  n. 1096/1971, nella riunione del 26 febbraio 2004, ha espresso
parere   favorevole   alla   variazione   di   responsabilita'  della
conservazione  in  purezza  di  dette varieta' nei relativi registri,
come risulta dal verbale della riunione;
    Attesa la necessita' di modificare i citati decreti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    La  responsabilita'  della  conservazione  in purezza delle sotto
elencate  varieta',  gia'  assegnata  ad  altra  ditta con precedente
decreto,  e'  attribuita  al  conservatore  in  purezza  a  fianco di
ciascuna indicata:

     ----> vedere tabelle da pag. 30 a pag. 35 della G.U. <----

    Il  presente  decreto  entrera'  in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
      Roma, 2 marzo 2004
                                         Il direttore generale: Abate

Avvertenza:
    Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo
di  legittimita'  da  parte  della  Corte  dei  conti,  art. 3, legge
14 gennaio  1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio
centrale  del  bilancio  del Ministero dell'economia e delle finanze,
art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.