LEGGE 15 marzo 2004, n. 69 

Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia
di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici.
(GU n.66 del 19-3-2004)
 
 Vigente al: 3-4-2004  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, e'
sostituito dal seguente:
  «1.  E'  consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede
intra  ed  extraospedaliera  anche al personale sanitario non medico,
nonche'  al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione
specifica nelle attivita' di rianimazione cardio-polmonare.».
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 15 marzo 2004
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli