MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 dicembre 2003 

Riconoscimento  al  sig.  Calosso Ricardo Antonio di titolo di studio
estero  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in  Italia della
professione di medico chirurgo.
(GU n.66 del 19-3-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il  sig. Calosso Ricardo Antonio,
cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico
Cirujano  conseguito  in  Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia
della professione di medico chirurgo;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio  di  una  professione,  conseguiti  ai fini
dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento  di  attivita'
sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,  che  estende  l'applicazione  delle  norme in esso contenute ai
cittadini dell'Unione europea in quanto piu' favorevoli;
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art.
12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto
legislativo  n.  319/1994,  che nella riunione del 20 ottobre 2003 ha
ritenuto  di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi
di   quanto   disposto  dall'art.  6,  comma  1  del  citato  decreto
legislativo n. 115/1992;
  Visto   l'esito   della   prova  attitudinale  effettuata  in  data
17 dicembre  2003,  ai  sensi  dell'art.  8, comma 1, del gia' citato
decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Calosso
Ricardo Antonio e' risultato idoneo;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di medico chirurgo;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di  medico cirujano rilasciato in data 8 marzo 2002
dall'Universidad  Central de Venezuela di Caracas (Venezuela) al sig.
Calosso   Ricardo   Antonio,   cittadino   italiano,  nato  a  Chacao
(Venezuela)   il   6 dicembre  1976,  e'  riconosciuto  quale  titolo
abilitante  per  l'esercizio  in  Italia  della professione di medico
chirurgo.
  2.  Il dott. Calosso Ricardo Antonio e' autorizzato ad esrcitare in
Italia,  come  lavoratore  dipendente  o  autonomo, la professione di
medico  chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e
degli odontoiatri territorialmente competente.
  3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 dicembre 2003
                                    Il direttore generale: Mastrocola