MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 dicembre 2003 

Riconoscimento  al sig. Llazar Shani di titolo di studio estero quale
titolo  abilitante  per  l'esercizio  in  Italia della professione di
medico chirurgo.
(GU n.66 del 19-3-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il  Sig.  Llazar Shani, cittadino
albanese,  ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico generale
conseguito  in  Albania,  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione di medico chirurgo;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni. in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio  di  una  professione  conseguiti'  ai fini
dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento  di  attivita'
sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art.
12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto
legislativo  n.  319/1994,  che nella riunione del 20 ottobre 2003 ha
ritenuto  di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi
di   quanto   disposto  dall'art,  6,  comma  1  del  citato  decreto
legislativo n. 115/1992;
  Visto   l'esito   della   prova  attitudinale  effettuata  in  data
17 dicembre  2003,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma 1 del gia' citato
decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il Sig. Llazar
Shani e' risultato idoneo;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di medico chirurgo;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo di medico generale rilasciato in data 30 giugno 1966
dalla  facolta' di medicina dell'Universita' di Tirana al sig. Llazar
Shani,  nato  a  Durazzo (Albania) il 16 aprile 1942, e' riconosciuto
quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione
di medico chirurgo.
  2.  Il  dott.  Liazar Shani e' autorizzato ad esercitare in Italia,
come  lavoratore  dipendente  o  autonomo,  la  professione di medico
chirurgo,  previa  iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri  territorialmente  competente  ed  accertamento  da parte
dell'Ordine  stesso  della  conoscenza  della lingua italiana e delle
speciali  disposizioni  che  regolano  l'esercizio  professionale  in
Italia;
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 4, del decreto legislativo
25 luglio  1998,  n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 dicembre 2003
                                    Il direttore generale: Mastrocola