AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 26 febbraio 2004 

Disposizioni  in  materia  di mercato regolamentato delle capacita' e
del  gas  di  cui  all'art. 13 della deliberazione dell'Autorita' per
l'energia   elettrica   e   il   gas   17  luglio  2002,  n.  137/02.
(Deliberazione n. 22/04).
(GU n.66 del 19-3-2004)

            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 26 febbraio 2004;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    l'art.  24,  comma  5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);
    l'art.   13  della  deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 17 luglio 2002, n. 137/02
(di seguito: deliberazione n. 137/02);
    il  capitolo  7, paragrafo 1, ed il capitolo 9 del codice di rete
predisposto  dalla  societa'  Snam  Rete Gas S.p.a. (di seguito: Snam
Rete  Gas),  approvato con delibera dell'Autorita' 1° luglio 2003, n.
75/03;
    il   punto   1,   lettera   a),  e  il  punto  5  della  delibera
dell'Autorita'  31 luglio  2003,  n.  91/03  (di seguito: delibera n.
91/03);
  Considerato che:
    l'art.  13  della deliberazione n. 137/02 prevede che l'Autorita'
definisca,  con  proprio  provvedimento,  la  disciplina  del mercato
regolamentato  delle capacita' e del gas, inteso come l'insieme delle
procedure per la gestione centralizzata delle cessioni e degli scambi
della  capacita' di entrata e di uscita assegnate agli utenti nonche'
delle  cessioni  e  degli  scambi del gas naturale immesso nella rete
nazionale di gasdotti;
    durante  il procedimento di verifica di conformita' del codice di
rete predisposto dalla Snam Rete Gas, gli uffici dell'Autorita' hanno
riscontrato,  nella  versione  di  tale  codice trasmesso alla stessa
Autorita' da detta societa' in data 14 novembre 2002 (prot. Autorita'
n.  23904  del  14 novembre  2002),  la  presenza  di una proposta di
disciplina  dell'organizzazione  di  un  mercato  secondario  per  lo
scambio   del  gas,  disciplina  stralciata  da  parte  degli  uffici
dell'Autorita',  in quanto non costituiva oggetto del codice di rete,
bensi'  del  provvedimento dell'Autorita' di cui al sopra citato art.
13 della deliberazione n. 137/02;
    l'Autorita',  con  delibera  n. 91/03, ha avviato un procedimento
per   l'adozione   del   provvedimento   di  cui  all'art.  13  della
deliberazione  n. 137/02, invitando a tal fine la Snam Rete Gas e gli
altri soggetti interessati a presentare proposte ed osservazioni;
    dalle  proposte  e  dalle  osservazioni, pervenute da parte della
Snam  Rete  Gas e di altri quattro soggetti, emerge l'esigenza che la
definizione  da  parte  dell'Autorita' della disciplina di un mercato
regolamentato  delle  capacita'  e  del gas avvenga in modo graduale,
all'esito di un percorso di interventi programmati;
    l'esperienza  dell'istituzione  di  mercati  regolamentati  delle
capacita'   e  del  gas  maturata  nel  contesto  comunitario  si  e'
sostanzialmente  sviluppata  secondo  un  percorso che, adeguato alle
attuali  esigenze  del  mercato nazionale, puo' essere articolato nei
seguenti interventi:
      a) organizzazione  di procedure per la cessione e lo scambio di
capacita'  e  di gas naturale attraverso una piattaforma informatica,
funzionali  alla  gestione  delle  esigenze di bilanciamento definite
dalla deliberazione n. 137/02;
      b) definizione  di  uno  o  piu'  contratti  standard aventi ad
oggetto le cessioni e gli scambi di cui alla precedente lettera a);
      c) riforma  dell'attuale  regime  di bilanciamento, mediante la
previsione   di   un  mercato  giornaliero  di  bilanciamento,  e  la
determinazione di corrispettivi di bilanciamento calcolati sulla base
del  prezzo  con il quale il gas naturale viene scambiato sul mercato
giornaliero di bilanciamento;
      d) introduzione  di  un mercato centralizzato del gas naturale,
gestito  in  modo  indipendente,  basato  su un sistema automatico di
incrocio  fra domanda ed offerta, il quale consenta la determinazione
di  un prezzo ufficiale come prezzo di riferimento per la conclusione
delle transazioni;
    la   Snam  Rete  Gas,  dal  1° ottobre  2003,  oltre  a  svolgere
l'attivita'  di  trasporto  del  gas  e ad offrire i relativi servizi
previsti nel proprio codice di rete, gestisce, sulla base di apposite
procedure  dalla  medesima  predisposte, un mercato secondario per lo
scambio  del  gas  che  presenta  gli  stessi  elementi  qualificanti
l'intervento  indicato  alla lettera a) del precedente considerato; e
che, a tal fine, in particolare, la Snam Rete Gas ha predisposto:
      a) una   piattaforma   informatica,   denominata  «Sistema  per
scambi/cessioni  di gas al punto di scambio virtuale» (di seguito: il
Sistema), che consente agli utenti di effettuare cessioni e scambi di
capacita' e di gas immesso nella rete nazionale di gasdotti;
      b) uno  schema  di  contratto  per  l'accesso  al Sistema e per
l'erogazione  del  servizio, denominato «Contratto per l'utilizzo del
Sistema  per scambi/cessioni di gas al punto di scambio virtuale» (di
seguito: il Contratto);
      c) regole  tecniche  per l'erogazione del servizio contenute in
un  manuale,  denominato «Sistema per scambi/cessioni di gas al punto
di scambio virtuale - modulo PSV» (di seguito: il Manuale), il quale,
unitamente  al  Contratto,  reca la disciplina del mercato secondario
del gas gestito dalla Snam Rete Gas mediante il Sistema;
    la   predetta   disciplina,   che  riproduce  sostanzialmente  la
disciplina  dell'organizzazione del mercato secondario per lo scambio
del  gas  originariamente contenuta nella versione del codice di rete
presentata  dalla Snam Rete Gas in data 14 novembre 2002, costituisce
oggetto  della proposta presentata, con lettera del 30 settembre 2003
(prot.  Autorita'  n.  26247  del  2 ottobre  2003),  dalla  medesima
societa' all'Autorita', ai sensi della delibera n. 91/03;
    l'introduzione  di  procedure  che  consentano  la  cessione e lo
scambio  di  capacita'  e  di  gas  richiede  che  i  codici  di rete
contengano una disciplina coerente con dette procedure;
  Ritenuto che:
    sia  opportuno  che la disciplina del mercato regolamentato delle
capacita'  e del gas di cui all'art. 13 della deliberazione n. 137/02
sia  definita  in  modo  graduale, secondo un percorso predefinito di
interventi, mediante i quali l'Autorita' rispettivamente preveda:
      a) l'organizzazione  di  procedure per la cessione e lo scambio
di   capacita'   e   di   gas  naturale  attraverso  una  piattaforma
informatica, funzionali alle esigenze di bilanciamento definite dalla
deliberazione n. 137/02;
      b) la  definizione  di  uno o piu' contratti standard aventi ad
oggetto le cessioni e gli scambi di cui alla precedente lettera a);
      c) la  riforma dell'attuale regime di bilanciamento mediante la
previsione   di   un  mercato  giornaliero  di  bilanciamento,  e  la
determinazione di corrispettivi di bilanciamento calcolati sulla base
del  prezzo  con il quale il gas naturale viene scambiato sul mercato
giornaliero di bilanciamento;
      d) l'introduzione di un mercato centralizzato del gas naturale,
gestito  in  modo  indipendente,  basato  su un sistema automatico di
incrocio  fra domanda ed offerta, il quale consenta la determinazione
di  un prezzo ufficiale come prezzo di riferimento per la conclusione
delle transazioni;
    sia   opportuno  che  l'intervento  prospettato  alla  precedente
lettera  a)  sia  realizzato dall'Autorita' per mezzo delle procedure
predisposte dalla Snam Rete Gas; e che pertanto sia necessario:
      a) approvare,  ai  sensi  e  per gli effetti dell'art. 13 della
deliberazione   n.  137/02,  la  disciplina  del  mercato  secondario
contenuta nel Contratto e nel Manuale;
      b) pubblicare    detta    disciplina    nel    sito    internet
dell'Autorita',  affinche',  limitatamente  al  predetto  intervento,
acquisti,  dal  giorno  della  sua  pubblicazione,  la  qualifica  di
disciplina del mercato regolamentato della capacita' e del gas;
    la  disciplina  contenuta  nel  Contratto  e nel Manuale non sia,
peraltro, pienamente funzionale all'esigenza di realizzare la massima
flessibilita'  delle transazioni tra gli utenti di capacita' e di gas
immesso  nella  rete  nazionale  di  gasdotti;  e  che sia a tal fine
necessario  che  tale  disciplina  sia  modificata  in  modo  tale da
consentire:
      a) ai fini dell'erogazione del servizio di bilanciamento di cui
al capitolo 9 del codice di rete, la comunicazione alla Snam Rete Gas
del  termine  di esecuzione dei contratti di cessione e di scambio di
gas  naturale,  e  delle  relative  quantita', con anticipo di almeno
trenta giorni;
      b) la cessione e lo scambio di capacita', per periodi minimi di
un  giorno, presso i punti di entrata alla rete nazionale di gasdotti
interconnessi  con  l'estero  e presso punti di entrata interconnessi
con terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto;
      c) la  comunicazione  alla Snam Rete Gas delle cessioni e degli
scambi  di  gas  naturale  nel  giorno  stesso in cui tali cessioni e
scambi  devono  essere  considerati  ai fini del bilanciamento di cui
sopra;
    sia  necessario, in conseguenza di quanto sopra, prevedere che la
Snam Rete Gas aggiorni il proprio codice di rete, al fine di renderlo
coerente con le modifiche di cui alle precedenti lettere;
    sia  opportuno proseguire il procedimento avviato con la delibera
n.  91/03,  invitando  la  stessa  Snam  Rete  Gas  e  altri soggetti
interessati  a  trasmettere  osservazioni  e  proposte  in  merito ai
successivi due interventi normativi sopra prospettati;
                              Delibera:
  1.  Di  prevedere che la disciplina del mercato regolamentato delle
capacita'   e   del  gas  di  cui  all'art.  13  della  deliberazione
dell'Autorita'   per  l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito:
l'Autorita)  17 luglio  2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n.
137/02),  sia  definita secondo il seguente percorso di interventi da
parte dell'Autorita', i quali rispettivamente prevedano:
    a) l'organizzazione  di procedure per la cessione e lo scambio di
capacita'  e  di gas naturale attraverso una piattaforma informatica,
funzionali  alla  gestione  delle  esigenze di bilanciamento definite
dalla deliberazione n. 137/02;
    b) la  definizione  di  uno  o  piu' contratti standard aventi ad
oggetto le cessioni e gli scambi di cui alla precedente lettera a);
    c) la  riforma  dell'attuale regime di bilanciamento, mediante la
previsione   di   un  mercato  giornaliero  di  bilanciamento,  e  la
determinazione di corrispettivi di bilanciamento calcolati sulla base
del  prezzo  con il quale il gas naturale viene scambiato sul mercato
giornaliero di bilanciamento;
    d) l'introduzione  di  un mercato centralizzato del gas naturale,
gestito  in  modo  indipendente,  basato  su un sistema automatico di
incrocio  fra domanda ed offerta, il quale consenta la determinazione
di  un prezzo ufficiale come prezzo di riferimento per la conclusione
delle transazioni;
  2.  Di  approvare,  ai  sensi  e per gli effetti di cui all'art. 13
della  deliberazione  n. 137/02, la disciplina del mercato secondario
«Sistema  per  scambi/cessioni  di gas al punto di scambio virtuale»,
predisposta  dalla  societa'  Snam  Rete Gas S.p.a. (di seguito: Snam
Rete  Gas) e contenuta nello schema di contratto per l'erogazione del
servizio   denominato  «Contratto  per  l'utilizzo  dei  Sistema  per
scambi/cessioni  di  gas  al  punto  di  scambio  virtuale»,  e nelle
relative  regole tecniche di cui al documento denominato «Sistema per
scambi/cessioni di gas al punto di scambio virtuale - modulo PSV»;
  3.  Di  attribuire  al  predetto mercato secondario la qualifica di
mercato  regolamentato  della  capacita'  e  del  gas,  limitatamente
all'intervento prospettato alla lettera a) del precedente punto 1;
  4.    Di    pubblicare    nel    sito    internet    dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it)  il  «Contratto  per l'utilizzo del Sistema
per  scambi/cessioni  di  gas  al  punto  di  scambio virtuale» ed il
«Sistema  per  scambi/cessioni  di gas al punto di scambio virtuale -
modulo  PSV»  prevedendo  che  quanto  disposto al precedente punto 3
abbia effetto dalla data della pubblicazione;
  5.  Di  prevedere  che  la  Snam Rete Gas, entro e non oltre trenta
giorni  dall'entrata  in  vigore del presente provvedimento, presenti
all'Autorita'  per  la  loro approvazione, proposte di modifica della
disciplina  del mercato di cui sopra, finalizzate a consentire, entro
l'inizio dell'anno termico 2004-2005:
    a) ai  fini  dell'erogazione del servizio di bilanciamento di cui
al  capitolo  9  del  codice  di  rete  approvato  dall'Autorita' con
delibera  1° luglio  2003,  n. 75/03, la comunicazione alla Snam Rete
Gas  del termine di esecuzione dei contratti di cessione e di scambio
di  gas  naturale, e delle relative quantita', con anticipo di almeno
trenta giorni;
    b) la  cessione  e lo scambio di capacita', per periodi minimi di
un  giorno, presso i punti di entrata alla rete nazionale di gasdotti
interconnessi  con l'estero e presso i punti di entrata interconnessi
con terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto;
    c) la  comunicazione  alla  Snam  Rete Gas delle cessioni e degli
scambi  di  gas  naturale  nel  giorno  stesso in cui tali cessioni e
scambi  devono  essere  considerati  ai fini del bilanciamento di cui
alla precedente lettera a);
  6.  Di  prevedere che la Snam Rete Gas aggiorni, ai sensi dell'art.
19  della  deliberazione n. 137/02, il proprio codice di rete in modo
tale  da  renderlo coerente con le modifiche prescritte al precedente
punto 5.
  7.   Di   proseguire   il  procedimento  avviato  con  la  delibera
dell'Autorita'  31  luglio  2003,  n. 91/03, invitando, ai fini della
definizione  degli  interventi  prospettati  alle lettere b) e c) del
punto  1,  la  Snam  Rete  Gas  e  gli  altri  soggetti interessati a
presentare  all'Autorita',  entro  il  termine  del  30 aprile  2004,
osservazioni e proposte in merito.
  8. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica  italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita',
affinche' entri in vigore a far data dalla sua pubblicazione.
  9.  Di  notificare  alla  Snam  Rete Gas, con sede legale in piazza
Santa  Barbara  n. 7 - 20097 San Donato Milanese (Milano), in persona
del  legale  rappresentante  pro  tempore, il presente provvedimento,
mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.
    Milano, 26 febbraio 2004
                                                 Il presidente: Ortis