AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 4 marzo 2004 

Applicazione  dei  corrispettivi  di  energia  reattiva  da  parte di
imprese distributrici che adottano il regime tariffario sem-plificato
per    il   servizio   di   distribuzione   dell'energia   elettrica.
(Deliberazione n. 23/04).
(GU n.66 del 19-3-2004)

            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 4 marzo 2004;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
    la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  30 gennaio  2004,  n. 5/04 (di
seguito:  deliberazione  n. 5/04), e in particolare l'Allegato A alla
medesima deliberazione (di seguito: Testo integrato);
  Considerato che:
    l'art.  13  del  Testo  integrato  introduce il regime tariffario
semplificato  per  il  servizio  di distribuzione (di seguito: regime
semplificato),  applicabile alle imprese distributrici sulle cui reti
sono presenti meno di 5000 punti di prelievo;
    ai   sensi   del   comma  13.2,  le  imprese  ammesse  al  regime
semplificato   applicano   un   corrispettivo   per  il  servizio  di
distribuzione pari alla tariffa TV2;
    la possibilita' di applicare componenti tariffarie ai prelievi di
energia  reattiva  e'  prevista  dal  comma  7.3 del Testo integrato,
limitatamente  al  caso  di applicazione di opzioni tariffarie per il
servizio di distribuzione (di seguito: regime ordinario);
    nel regime ordinario i ricavi ottenuti dall'impresa distributrice
in  applicazione  di  corrispettivi  per prelievi di energia reattiva
concorrono a formare i ricavi effettivi sottoposti al vincolo V1;
    il  meccanismo di integrazione dei ricavi a V1 previsto dall'art.
50  del  Testo  integrato  garantisce  alle imprese ammesse al regime
semplificato  di ottenere un ricavo pari almeno a quello previsto dal
medesimo  vincolo  V1,  tale pertanto da garantire anche la copertura
dei  costi  connessi  al  prelievo di energia reattiva da parte degli
utenti della rete;
    il livello dei prelievi di energia reattiva da parte degli utenti
della  rete  dipende dalle caratteristiche di prelievo degli stessi e
puo',  con  opportuni  accorgimenti tecnici, essere limitato da parte
degli stessi clienti;
    l'impossibilita'   di  applicare  corrispettivi  ai  prelievi  di
energia  reattiva  priverebbe  le  imprese  distributrici  ammesse al
regime semplificato della possibilita' di indurre i propri clienti ad
effettuare gli interventi necessari a limitare il prelievo di energia
reattiva  e,  conseguentemente,  a ridurne gli effetti negativi sulla
rete elettrica;
  Ritenuto che:
    il  sistema tariffario, anche nel caso di applicazione del regime
semplificato,  debba consentire di trasferire sugli utenti della rete
un  segnale economico relativo agli oneri che il cliente provoca alla
rete tramite prelievi di energia reattiva;
    sia  pertanto  opportuno  prevedere corrispettivi per prelievi di
energia   destinati  ad  essere  applicati  da  parte  delle  imprese
distributrici   nel   caso   queste   abbiano   adottato   il  regime
semplificato;
    il ricavo derivante dall'applicazione dei corrispettivi di cui al
precedente alinea debba essere destinato a finanziare il Conto per la
perequazione   dei   costi   di   trasmissione   e  di  distribuzione
dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi
e  per  i  meccanismi  di  integrazione, di cui all'art. 67 del Testo
integrato;
    la  riduzione  dei  prelievi  di  energia  reattiva  comporti  un
beneficio  per  il  gestore  della  rete  distribuzione in termini di
ottimizzazione  dell'utilizzo della capacita' di trasporto delle reti
elettriche;
          Delibera di approvare il seguente provvedimento:
  All'allegato  A  alla  deliberazione  dell'Autorita'  n.  5/04 sono
apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
    dopo il comma 13.3 sono aggiunti i seguenti commi:
  «13.4  Le  imprese  distributrici  possono  applicare le componenti
tariffarie  di cui alla tabella 26 dell'allegato n. 1, ai prelievi di
energia reattiva dei clienti finali.
  13.5   L'applicazione   delle   componenti  tariffarie  di  cui  al
precedente comma deve avvenire in maniera non discriminatoria.»;
    la  rubrica dell'art. 57 e' sostituita con la seguente: «Esazione
delle componenti UC3 e UC5 e delle componenti di cui al comma 13.4»;
    dopo il comma 57.2 e' aggiunto il seguente comma:
  «57.3   Le  imprese  distributrici  ammesse  al  regime  tariffario
semplificato  di  cui  all'art. 13 versano alla Cassa, entro sessanta
giorni   dal  termine  di  ciascun  bimestre,  il  gettito  derivante
dall'applicazione  delle  componenti  tariffarie di cui al comma 13.4
nel bimestre medesimo.»;
    alla  lettera  h) del comma 59.1, dopo le parole «componente UC3»
sono  aggiunte  le  seguenti  parole  «e  dal gettito di cui al comma
57.3»;
    dopo  la  tabella  25  dell'allegato n. 1 e' aggiunta la seguente
tabella 26:
                             "Tabella 26
           Corrispettivi per prelievi di energia reattiva
                        di cui al comma 13.4

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                      |   Energia reattiva   |   Energia reattiva
                      | compresa tra il 50 e |   eccedente il 75%
                      | il 75% dell'energia  |  dell'energia attiva
                      | attiva (centesimi di |     (centesimi di
Tipologia contrattuale|     euro/kvarh)      |      euro/kvarh)
=====================================================================
lettera a) Utenza     |                      |
domestica in bassa    |                      |
tensione....          |         3,23         |         4,21
---------------------------------------------------------------------
lettera b) Utenze in  |                      |
bassa tensione di     |                      |
iiluminazione         |                      |
pubblica....          |         3,23         |         4,21
---------------------------------------------------------------------
lettera c) Altre      |                      |
utenze in bassa       |                      |
tensione....          |         3,23         |         4,21
---------------------------------------------------------------------
lettera d) Utenze in  |                      |
media tensione di     |                      |
illuminazione         |                      |
pubblica....          |         1,51         |         1,89
---------------------------------------------------------------------
lettera e) Altre      |                      |
utenze in media       |                      |
tensione....          |         1,51         |         1,89
---------------------------------------------------------------------
lettera f) Utenze in  |                      |
alta e altissima      |                      |
tensione....          |         0,86         |        1,10".

  Di  pubblicare  il  presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it).     Di   pubblicare   nel   sito  internet
dell'Autorita'  l'Allegato  A  alla  deliberazione  n.  5/04,  con le
modifiche   e   integrazioni   di   cui  al  presente  provvedimento.
    Milano, 4 marzo 2004
                                                 Il presidente: Ortis