MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 marzo 2004 

Riconoscimento alla sig.ra Dimitriu Silvia di titolo di studio estero
quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione
di farmacista.
(GU n.78 del 2-4-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Vista  l'istanza  con la quale la sig.ra Dimitriu Silvia, cittadina
rumena,  ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo  di  farmacista
conseguito nella Repubblica Moldova, ai fini dell'esercizio in Italia
della professione di farmacista;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art.  1,  comma  6,  del  decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286»;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in  particolare  il  comma  7,  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio  di  una  professione,  conseguiti  ai fini
dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento  di  attivita'
sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art.
12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto
legislativo  n.  319/1994,  che nella riunione del 29 gennaio 2004 ha
ritenuto  di  applicare  alla  richiedente  la misura compensativa ai
sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  6, comma 1 del citato decreto
legislativo n. 115/1992;
  Visto   l'esito   della   prova  attitudinale  effettuata  in  data
23 febbraio  2004,  ai  sensi  dell'art.  8, comma 1, del gia' citato
decreto  legislativo  n.  115/1992,  a  seguito della quale la sig.ra
Dimitriu Silvia e' risultata idonea;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di farmacista;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
  1. Il  titolo  di  farmacista  rilasciato  in  data  26 giugno 1978
dall'Istituto  statale  di  medicina di Chisinau (Repubblica Moldova)
alla sig.ra Dimitriu Silvia, nata a Zembreni (Moldavia) il 14 ottobre
1954,  e'  riconosciuto  quale  titolo  abilitante per l'esercizio in
Italia della professione di farmacista.
  2. La  dott.ssa  Dimitriu  Silvia  e'  autorizzata ad esercitare in
Italia,  come  lavoratore  dipendente  o  autonomo, la professione di
farmacista,    previa    iscrizione    all'Ordine    dei   farmacisti
territorialmente  competente  ed  accertamento  da  parte dell'Ordine
stesso  della  conoscenza  della  lingua  italiana  e  delle speciali
disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 4, del decreto legislativo
25 luglio  1998,  n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 2 marzo 2004

                                    Il direttore generale: Mastrocola