PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIRETTIVA 24 marzo 2004 

Misure finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo nelle
pubbliche amministrazioni.
(GU n.80 del 5-4-2004)

                              A tutti i Ministeri
                                Uffici di gabinetto
                                Uffici         del         personale,
                              dell'organizzazione e della formazione
                              Alle    aziende    ed   amministrazioni
                              autonome dello Stato
                              A tutti gli enti pubblici non economici
                              Al   Consiglio  di  Stato  Segretariato
                              generale
                              Alla   Corte   dei  conti  Segretariato
                              generale
                              All'Avvocaura  generale  dello  Stato -
                              Segretariato ge nerale
                              Agli organismi di valutazione di cui al
                              decreto legislativo n. 286/1999
                              Agli uffici centrali del bilancio
                              Alla  Scuola  superiore  della pubblica
                              amministrazione
                              Al Formez
                              All'A.R.A.N.
                                e, per conoscenza:
                              A tutte le regioni
                              A tutte le province
                              A tutti i comuni
                              Alla   Presidenza  della  Repubblica  -
                              Segretariato generale
                              Alla   Presidenza   del  Consiglio  dei
                              Ministri - Segretariato generale
                              All'A.N.C.I.
                              All'U.P.I.
                              All'U.N.C.E.M.
                              Alla   Conferenza   dei  rettori  delle
                              Universita' italiane
                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Vista  la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante «Norme sulla tutela
della  liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e
dell'attivita'   sindacale   nei   luoghi   di  lavoro  e  norme  sul
collocamento»;
  Vista   la  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri»;
  Visto  il  decreto  legislativo  19 settembre 1994, n. 626, recante
«Attuazione   delle  direttive  89/391/CEE,  89/654/CEE,  89/655/CEE,
89/656/CEE,    90/269/CEE,    90/270/CEE,   90/394/CEE,   90/679/CEE,
93/88/CEE,  97/42/CE  e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro»;
  Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»;
  Vista   la   direttiva   del  Ministro  per  la  funzione  pubblica
13 dicembre  2001, recante «Formazione e valorizzazione del personale
delle pubbliche amministrazioni»;
  Vista la direttiva del Ministro per la funzione pubblica 7 febbraio
2002    sulle    attivita'    di    comunicazione   delle   pubbliche
amministrazioni;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
29 novembre  2002,  recante  «Delega  di  funzioni del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  in materia di funzione pubblica al Ministro
senza portafoglio avv. Luigi Mazzella»;
                              E m a n a
                       la seguente direttiva:
1. Premessa.
  Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  intende  sostenere  la
capacita' delle amministrazioni pubbliche di attivarsi, oltre che per
raggiungere  obiettivi  di  efficacia  e  di produttivita', anche per
realizzare  e  mantenere  il  benessere  fisico  e  psicologico delle
persone,  attraverso la costruzione di ambienti e relazioni di lavoro
che  contribuiscano  al  miglioramento  della qualita' della vita dei
lavoratori e delle prestazioni.
  Il   Dipartimento   ritiene,   infatti,  che,  per  lo  sviluppo  e
l'efficienza    delle    amministrazioni,   le   condizioni   emotive
dell'ambiente   in   cui  si  lavora,  la  sussistenza  di  un  clima
organizzativo   che   stimoli   la   creativita'  e  l'apprendimento,
l'ergonomia  -  oltre  che  la  sicurezza - degli ambienti di lavoro,
costituiscano  elementi  di  fondamentale  importanza  ai  fini dello
sviluppo e dell'efficienza delle amministrazioni pubbliche.
  Per  migliorare  le  prestazioni  e  gli  effetti  delle  politiche
pubbliche,  e'  importante  offrire agli operatori la possibilita' di
lavorare  in  contesti  organizzativi  che favoriscono gli scambi, la
trasparenza  e  la  visibilita' dei risultati del lavoro, in ambienti
dove  esiste  un'adeguata  attenzione  agli  spazi architettonici, ai
rapporti tra le persone e allo sviluppo professionale.
  Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  ha  collocato  tra  le
priorita'   di   cambiamento   da   sostenere  nelle  amministrazioni
pubbliche,   quella  di  creare  specifiche  condizioni  che  possano
incidere   sul  miglioramento  del  sistema  sociale  interno,  delle
relazioni interpersonali e, in generale, della cultura organizzativa.
  Il   Dipartimento  intende  cosi'  segnalare  all'attenzione  delle
amministrazioni  pubbliche un aspetto rilevante per lo sviluppo delle
motivazioni  al  lavoro spesso trascurato nella tradizionale gestione
del  personale nelle amministrazioni pubbliche. Si tratta, quindi, di
rendere  le  amministrazioni  pubbliche  datori  di  lavoro esemplari
attraverso  una  rinnovata  attenzione  ad  aspetti  non monetari del
rapporto  di  lavoro, consentendo l'avvio di modelli gestionali delle
risorse  umane  diretti a favorire il miglioramento degli ambienti di
lavoro,  l'aumento  dei  livelli di produttivita', nel contesto delle
relazioni sindacali.
2. Finalita' della direttiva.
  Con  questa  direttiva  il Dipartimento della funzione pubblica, in
linea  con la volonta' del Governo di attuare un radicale processo di
cambiamento  della  pubblica amministrazione, pone l'attenzione sulla
gestione  delle  risorse umane, dando contenuto a quanto previsto dal
decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  e,  in  particolare,
all'art. 7. La direttiva individua:
    a) le   motivazioni  per  l'adozione  di  misure  finalizzate  ad
accrescere il benessere organizzativo;
    b) le   indicazioni   da  seguire  per  accrescere  il  benessere
organizzativo;
    c) gli strumenti per l'attuazione della direttiva.
3. Le  motivazioni per l'adozione di misure finalizzate ad accrescere
il benessere organizzativo.
  Questa direttiva nasce anche dalla necessita' di valutare l'impatto
organizzativo  delle  riforme  legislative  degli ultimi anni e delle
trasformazioni   legate   all'utilizzo  delle  nuove  tecnologie  sul
personale  delle  amministrazioni pubbliche e di responsabilizzare la
dirigenza sulla efficace gestione delle risorse umane.
  Le  amministrazioni  sono invitate, adottando le opportune forme di
relazioni sindacali, a valutare e migliorare il benessere all'interno
della  propria  organizzazione  rilevando  le opinioni dei dipendenti
sulle  dimensioni  che  determinano  la  qualita'  della vita e delle
relazioni  nei  luoghi  di  lavoro  e realizzando opportune misure di
miglioramento per:
    valorizzare  le  risorse  umane,  aumentare  la  motivazione  dei
collaboratori,  migliorare  i  rapporti  tra  dirigenti  e operatori,
accrescere il senso di appartenenza e di soddisfazione dei lavoratori
per la propria amministrazione;
    rendere  attrattive  le  amministrazioni  pubbliche per i talenti
migliori;
    migliorare   l'immagine   interna   ed   esterna  e  la  qualita'
complessiva dei servizi forniti dall'amministrazione;
    diffondere  la  cultura  della  partecipazione, quale presupposto
dell'orientamento    al    risultato,    al   posto   della   cultura
dell'adempimento;
    realizzare sistemi di comunicazione interna;
    prevenire i rischi psico-sociali di cui al decreto legislativo n.
626/1994.
  Il   Dipartimento   della   funzione  pubblica  intende  richiamare
l'attenzione  dei  comitati  di  settore  affinche',  negli  atti  di
indirizzo per la stipula dei contratti collettivi del personale delle
aree  dirigenziali,  venga  richiamato  con  particolare  evidenza lo
specifico  impegno  di  tutti  ad assicurare, negli ambiti di propria
competenza  e  secondo  le  linee sopra indicate, adeguati livelli di
benessere  organizzativo,  e  cio' in diretta correlazione funzionale
con gli obiettivi ed i risultati dell'azione dirigenziale.
4. Le   indicazioni   da   seguire   per   accrescere   il  benessere
organizzativo.
I. L'attenzione   al   benessere   organizzativo   come  elemento  di
cambiamento culturale.
  In  tutte le amministrazioni pubbliche la complessita' dei problemi
da  affrontare  e'  in  aumento.  L'insoddisfazione per gli strumenti
tradizionali  di  gestione  del  personale  e' evidente e crescono le
esigenze di individuare nuove politiche di sviluppo e di intervento.
  In  un  sistema  ad  alta  intensita'  di  lavoro intellettuale, la
convivenza   organizzativa  non  puo'  svolgersi  soltanto  sotto  la
dimensione  del governo gerarchico e delle scansioni procedurali: una
variabile  altrettanto  fondamentale  e'  rappresentata  dal  sentire
individuale   e   dalle   relazioni  informali  tra  le  persone  che
interagiscono nello stesso ambiente di lavoro.
II. L'attenzione alle variabili critiche.
  Per assicurare il benessere organizzativo le amministrazioni devono
prestare attenzione alle seguenti variabili:
  A. Caratteristiche dell'ambiente nel quale il lavoro si svolge:
    l'amministrazione  allestisce  un  ambiente  di  lavoro  salubre,
confortevole e accogliente.
  B. Chiarezza degli obiettivi organizzativi e coerenza tra enunciati
e pratiche organizzative:
    l'amministrazione  definisce  obiettivi  espliciti  e  chiari  ed
assicura coerenza tra enunciati e prassi operative.
  C. Riconoscimento e valorizzazione delle competenze:
    l'amministrazione  riconosce  e  valorizza  le  competenze  e gli
apporti  dei  dipendenti  e  stimola nuove potenzialita', assicurando
adeguata  varieta'  dei  compiti  ed  autonomia nella definizione dei
ruoli  organizzativi  nonche'  pianificando  adeguati  interventi  di
formazione.
  D. Comunicazione intraorganizzativa circolare:
    l'amministrazione  ascolta le istanze dei dipendenti e stimola il
senso di utilita' sociale del loro lavoro.
  E. Circolazione delle informazioni:
    l'amministrazione   mette   a   disposizione  dei  dipendenti  le
informazioni pertinenti il loro lavoro.
  F. Prevenzione degli infortuni e dei rischi professionali:
    l'amministrazione  adotta  tutte  le  azioni  per  prevenire  gli
infortuni e i rischi professionali.
  G. Clima relazionale franco e collaborativo:
    l'amministrazione   stimola   un   ambiente  relazionale  franco,
comunicativo e collaborativo.
  H. Scorrevolezza operativa e supporto verso gli obiettivi:
    l'amministrazione   assicura  la  scorrevolezza  operativa  e  la
rapidita' di decisione e supporta l'azione verso gli obiettivi.
  I. Giustizia organizzativa:
    l'amministrazione assicura, nel rispetto dei contratti collettivi
nazionali di lavoro, equita' di trattamento a livello retributivo, di
assegnazione  di  responsabilita',  di  promozione del personale e di
attribuzione dei carichi di lavoro.
  L. Apertura all'innovazione:
    l'amministrazione    e'    aperta    all'ambiente    esterno    e
all'innovazione tecnologica e culturale.
  M. Stress:
    l'amministrazione  tiene  sotto  controllo i livelli percepiti di
fatica fisica e mentale nonche' di stress.
  N. Conflittualita':
    l'amministrazione  gestisce  l'eventuale  presenza  di situazioni
conflittuali manifeste o implicite.
III. Il  processo per la rilevazione e il miglioramento del benessere
organizzativo.
  Per accrescere il benessere organizzativo le amministrazioni devono
seguire processo articolato nelle seguenti fasi:
    a) individuazione   dei  ruoli  nel  processo  di  rilevazione  e
miglioramento del benessere;
    b) definizione della procedura di rilevazione e d'intervento;
    c) predisposizione degli strumenti di rilevazione;
    d) raccolta dei dati;
    e) elaborazione dei dati;
    f) restituzione dei risultati;
    g) definizione del piano di miglioramento;
    h) monitoraggio e verifica del piano di miglioramento.
IV. Contenuti e strumenti del piano di miglioramento.
  Sulla  base delle rilevazioni condotte, le amministrazioni, sentite
le   organizzazioni   sindacali,   devono   adottare   un   piano  di
miglioramento  del  benessere organizzativo che puo' riguardare uno o
piu' dei seguenti aspetti:
    a) struttura e ruoli organizzativi;
    b) innovazione tecnologica;
    c) processi organizzativi;
    d) cultura organizzativa;
    e) politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane;
    f) comunicazione interna e esterna;
    g) modifica di norme e procedure.
5. Strumenti per l'attuazione della direttiva.
  Per   aiutare  operativamente  le  amministrazioni  a  pianificare,
condurre  ed  utilizzare  efficacemente  le  rilevazioni di benessere
organizzativo in attuazione di questa direttiva il Dipartimento della
funzione  pubblica  ha  realizzato  il  manuale  operativo «Benessere
organizzativo.   Per   migliorare   la   qualita'  del  lavoro  nelle
amministrazioni   pubbliche»   (collana   Analisi   e  strumenti  per
l'innovazione,  del Dipartimento della funzione pubblica). Il manuale
puo'  essere  acquisito  dalle amministrazioni interessate secondo le
modalita' indicate sul sito www.funzionepubblica.it
  Il   Dipartimento   della  funzione  pubblica  dedichera'  apposite
riunioni  dei  direttori generali del personale delle amministrazioni
dello  Stato e degli enti pubblici non economici a queste tematiche e
promuovera' il confronto con le organizzazioni sindacali per favorire
l'attuazione  di  questa  direttiva  nel  piu'  ampio  contesto delle
politiche  di  gestione  delle risorse umane, anche attraverso idonei
strumenti di monitoraggio.
    Roma, 24 marzo 2004
                                                Il Ministro: Mazzella