ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 2 aprile 2004 

Autorizzazione  alla  Berica  Vita  societa'  per  azioni  (in  forma
abbreviata   Berica   Vita   S.p.a.),   in   Vicenza,   all'esercizio
dell'attivita'   assicurativa  nei  rami  I,  III,  IV  e  V  di  cui
all'allegato  I,  tabella A) al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
174. (Provvedimento n. 2265).
(GU n.84 del 9-4-2004)

           L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
                  PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni,   e   le  successive  disposizioni
modificative e integrative;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche  alla  legge  12 agosto  1982, n. 576 e norme sul controllo
delle  partecipazioni  di  imprese o enti assicurativi e in imprese o
enti  assicurativi,  e  le  successive  disposizioni  modificative ed
integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione
della  direttiva  92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla
vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, recante norme
per    la    determinazione   dei   requisiti   di   onorabilita'   e
professionalita'    ai    fini   del   rilascio   dell'autorizzazione
all'esercizio    dell'attivita'    assicurativa    nonche'   per   la
determinazione  dei  criteri  per la concessione, la sospensione e la
revoca  delle  autorizzazioni  all'assunzione  di  una partecipazione
qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo,  ed  in
particolare,  l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1,
lettera i) della legge n. 576/1982, il quale prevede che il Consiglio
dell'istituto  esprima  il proprio parere, tra l'altro, in materia di
autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa;
  Visto  il  decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione
della  direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza
prudenziale nel settore assicurativo;
  Visto  il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme
per la fissazione dei requisiti di professionalita' e di onorabilita'
dei  membri  del  collegio sindacale, emanato ai sensi dell'art. 148,
comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  Visto  il  provvedimento Isvap n. 1617/G del 21 luglio 2000 recante
modalita'  tecniche  di  individuazione  delle fattispecie di stretti
legami di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999;
  Vista  l'istanza  del  2 ottobre  2003  con la quale la Berica Vita
societa'  per  azioni  (in  forma abbreviata Berica Vita S.p.a.), con
sede in Vicenza, via Battaglione Framarin n. 18, ha chiesto di essere
autorizzata  ad  esercitare l'attivita' assicurativa nei rami I, III,
IV  e  V  di  cui  all'allegato  1, tabella a) al decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 174
  Vista  la  documentazione  allegata  alla  predetta  istanza  ed  i
successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 4 marzo
2004;
  Considerato  che  il  programma di attivita' e la relazione tecnica
presentati  da Berica Vita S.p.a. soddisfano le condizioni di accesso
indicate  negli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 17 marzo
1995,  n.  174 e che le norme statutarie della societa' sono conformi
alla vigente disciplina del settore assicurativo;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio dell'Istituto
nella seduta del 29 marzo 2004;
                              Dispone:
  La Berica Vita societa' per azioni (in forma abbreviata Berica Vita
S.p.a.),  con sede legale in Vicenza, via Battaglione Framarin n. 18,
e'  autorizzata  ad  esercitare  l'attivita' assicurativa nei rami I,
III,  IV e V di cui all'allegato 1, tabella a) al decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 174 e ne e' approvato lo statuto ai sensi dell'art.
9, comma 4, del medesimo decreto.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 2 aprile 2004
                                              Il presidente: Giannini