MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 febbraio 2004 

Revoca   su   rinuncia   dell'autorizzazione   ad   alcuni   prodotti
fitosanitari dell'Impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A, in Saint
Didier au Mont d'Or (Lione) - Francia.
(GU n.86 del 13-4-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina igienica degli alimenti;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 24 maggio
1988,   n.  223,  concernente  la  classificazione,  l'imballaggio  e
l'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);
  Vista  la  circolare  del  Ministero  della sanita' del 3 settembre
1990, n. 20 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del
15 settembre  1990),  concernente  «Aspetti  applicativi  delle norme
vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;
  Visto  il  decreto  legislativo  del  17 marzo  1995,  n.  194,  di
attuazione  della  direttiva  91/414/CEE, relativo alla immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
Ministero  della  sanita'  10 giugno  1995,  n.  17,  concernente gli
aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di
prodotti fitosanitari;
  Visto  il  decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, che detta
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 23 aprile
2001,  n.  290,  concernente  il  regolamento  di semplificazione dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla produzione, alla immissione in
commercio   e  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
  Visti i decreti con i quali l'impresa Sumitomo Chemical Agro Europe
S.A.  con  sede legale in 2 Rue Claude Chappe, Parc d'Affair de Crecy
(Telebase)  -  69370  Saint Didier au Mont d'Or (Lione) - Francia, e'
stata  autorizzata  ad immettere in commercio i prodotti fitosanitari
di seguito riportati, preparati presso gli stabilimenti autorizzati;
  Vista  la  rinuncia  alle  registrazioni  dei prodotti fitosanitari
riportati  nel  presente  decreto,  presentata in data 25 aprile 2003
dall'impresa medesima;
  Ritenuto di dover revocare le suddette registrazioni;

                              Decreta:

  Sono  revocate a seguito di rinuncia, le registrazioni dei prodotti
fitosanitari  di  seguito  riportati  a  nome  dell'impresa  Sumitomo
Chemical Agro Europe S.A con sede legale in 2 Rue Claude Chappe, Parc
d'Affair  de  Crecy  (Telebase)  -  69370  Saint  Didier au Mont d'Or
(Lione) - Francia:

=====================================================================
                |   Numero di    |                 |     Data di
    Prodotto    | registrazione  |     Impresa     |  registrazione
=====================================================================
                |                |Sumitomo Chemical|
Metis Duo       |8055            |Agro Europe S.A. |8/04/1992
---------------------------------------------------------------------
                |                |Sumitomo Chemical|
Sumialfa 11 EC  |8024            |Agro Europe S.A. |16/03/1992
---------------------------------------------------------------------
Sumicidin Alpha |                |Sumitomo Chemical|
11 EC           |9358            |Agro Europe S.A. |17/09/1997

  Per  lo  smaltimento  delle  scorte  dei prodotti fitosanitari sono
consentiti  vendita  ed utilizzo non oltre dodici mesi dalla data del
presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana e notificato, in via amministrativa, all'impresa
interessata.
    Roma, 17 febbraio 2004
                                      p. Il direttore generale: Ferri