DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 marzo 2004 

Sospensione  del  sig.  Antonio Borzacchelli dalla carica di deputato
dell'Assemblea regionale siciliana.
(GU n.86 del 13-4-2004)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;
  Vista  l'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale
della  custodia  in carcere, ai sensi dell'ex articolo 285 del codice
di  procedura penale, per i reati di cui agli articoli 81 cpv., 61 n.
7,  317  e  56 del codice penale, emessa in data 6 febbraio 2004, dal
G.I.P.  presso  il tribuale di Palermo nei confronti del sig. Antonio
Borzacchelli, deputato dell'Assemblea regionale siciliana;
  Vista  la  comunicazione  datata 11 febbraio 2003, n. 3/2A2/RIS del
commissariato dello Stato per la Regione siciliana;
  Considerato  che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue
la  sospensione  di diritto dal 6 febbraio 2004 dalla carica elettiva
ricoperta;
  Accertata la sussistenza dei presupposti di legge;
  Sentiti   il   Ministro  degli  affari  regionali  ed  il  Ministro
dell'interno;

                              Decreta:

  Il  sig.  Antonio  Borzacchelli e' sospeso dalla carica di deputato
dell'Assemblea  regionale  siciliana a decorrere dal 6 febbraio 2004,
per i motivi di cui in premessa.
    Roma, 30 marzo 2004
                                            Il Presidente: Berlusconi