MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 8 aprile 2004 

Annullamento  dell'efficacia  del  decreto  12 febbraio 2004, recante
sospensione  dell'efficacia del decreto ministeriale 6 novembre 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale  -  n.  279  del 1° dicembre 2003, che accorda la protezione
transitoria   a   livello  nazionale  alla  denominazione  «Lardo  di
Colonnata»  per  la  quale  e' stata inviata istanza alla Commissione
europea  per  la registrazione come indicazione geografica protetta e
del  decreto  ministeriale 5 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - serie generale - n. 300 del
29 dicembre    2003,   che   autorizza   l'organismo   di   controllo
«Agroqualita'   -  Societa'  per  la  certificazione  della  qualita'
nell'agrolimentare   a r.l.»,   ad   effettuare   i  controlli  sulla
denominazione «Lardo di Colonnata».
(GU n.92 del 20-4-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
  Vista  la  domanda presentata dall'Associazione Tutela del Lardo di
Colonnata,  con  sede  in  Colonnata-Carrara  (Massa-Carrara), piazza
Palestro   n.   3,   intesa   ad   ottenere  la  registrazione  della
denominazione  «Lardo  di Colonnata», ai sensi dell'art. 5 del citato
regolamento 2081/92;
  Vista la nota protocollo n. 66881 del 27 dicembre 2002 con la quale
il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ritenendo che la
predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento
comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la
predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  l'Associazione  Tutela  Lardo  di
Colonnata,  ha  chiesto  la  protezione  a  titolo  transitorio della
stessa,  ai  sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92
come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97
sopra  richiamato,  espressamente esonerando lo Stato italiano, e per
esso  il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque
responsabilita',   presente   e   futura,  conseguente  all'eventuale
accoglimento   della  citata  istanza  della  indicazione  geografica
protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati
che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Visto  il  decreto  ministeriale  6 novembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n.
279  del  1° dicembre  2003,  che accorda la protezione transitoria a
livello  nazionale  alla  denominazione  «Lardo  di Colonnata» per la
quale  e'  stata  inviata  istanza  alla  Commissione  europea per la
registrazione come indicazione geografica protetta;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5 dicembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n.
300  del  29 dicembre  2003,  che  autorizza l'organismo di controllo
«Agroqualita'   -  Societa'  per  la  certificazione  della  qualita'
nell'agroalimentare   a r.l.»,   ad   effettuare  i  controlli  sulla
denominazione   «Lardo  di  Colonnata»  protetta  transitoriamente  a
livello nazionale con decreto ministeriale del 6 novembre 2003;
  Vista   l'ordinanza   n.   41/2004,   con  il  quale  il  Tribunale
amministrativo  regionale  per  la  Toscana, sospende l'efficacia del
decreto  sopra citato e ogni altro atto e/o provvedimento precedente,
presupposto, connesso e/o conseguente, ancorche' non conosciuto;
  Visto  il  decreto  ministeriale 12 febbraio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 48
del   27 febbraio   2004,   che   sospende  l'efficacia  del  decreto
ministeriale  6 novembre  2003,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana - serie generale - n. 279 del 1° dicembre
2003,  che accorda la protezione transitoria a livello nazionale alla
denominazione  «Lardo  di  Colonnata»  per  la quale e' stata inviata
istanza   alla   Commissione   europea   per  la  registrazione  come
indicazione geografica protetta e del decreto ministeriale 5 dicembre
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
serie   generale   -  n.  300  del  29 dicembre  2003  che  autorizza
l'organismo   di   controllo   «Agroqualita'   -   Societa'   per  la
certificazione   della   qualita'  nell'agroalimentare  a  r.l.»,  ad
effettuare i controlli sulla denominazione «Lardo di Colonnata»;
  Vista  l'ordinanza  nella Camera di Consiglio del 30 marzo 2004 del
Consiglio  di Stato, che accoglie l'appello (ricorso n. 2622/2004) e,
per  l'effetto,  in  riforma  della  succitata  ordinanza n. 41/2003,
respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che, in esecuzione dell'ordinanza del Consiglio di Stato del 30 marzo
2004,   annulli   l'efficacia   del  succitato  decreto  ministeriale
12 febbraio 2004;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  E' annullata l'efficacia del decreto ministeriale 12 febbraio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale  -  n. 48 del 27 febbraio 2004, che sospende l'efficacia del
decreto  ministeriale  6 novembre  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - serie generale - n. 279 del
1° dicembre  2003,  che  accorda  la protezione transitoria a livello
nazionale  alla  denominazione  «Lardo  di Colonnata» per la quale e'
stata  inviata  istanza alla Commissione europea per la registrazione
come  indicazione  geografica  protetta  e  del  decreto ministeriale
5 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2003 che autorizza
l'organismo   di   controllo   «Agroqualita'   -   Societa'   per  la
certificazione   della   qualita'  nell'agroalimentare  a  r.l.»,  ad
effettuare i controlli sulla denominazione «Lardo di Colonnata».
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 8 aprile 2004
                                         Il direttore generale: Abate