N. 312 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 novembre 2003

Ordinanza  emessa  il  18  novembre 2003 dal giudice di pace di Torre
Annunziata  nel  procedimento  civile  vertente  tra Pepe Francesca e
comune di Torre Annunziata

Circolazione  stradale  - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
  al  giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni
  di  ammissibilita'  -  Onere per il ricorrente di versare presso la
  cancelleria  una  somma  pari alla meta' del massimo edittale della
  sanzione   inflitta   dall'organo   accertatore   -  Disparita'  di
  trattamento  fra ricorrente e Pubblica Amministrazione, nonche' fra
  cittadini abbienti e meno abbienti - Contrasto con il compito della
  Repubblica  di  rimuovere gli ostacoli economico-sociali limitativi
  di  fatto  della  liberta'  e dell'uguaglianza - Lesione di diritti
  inviolabili  -  Compressione  del  diritto  di  azione  e  difesa -
  Contrasto  con  i principi di parita' delle parti in giudizio e del
  giudice naturale precostituito per legge - Irragionevolezza.
- Codice  della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis,
  introdotto  dall'art. 1-septies, della legge 1° agosto 2003, n. 214
  [recte:  dall'art. 4,  comma 1-septies,  del  d.l.  27 giugno 2003,
  n. 151,  convertito,  con  modifiche,  nella  legge 1° agosto 2003,
  n. 214].
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 25 e 111.
(GU n.17 del 28-4-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha   emesso  la  seguente  ordinanza  di  rimessione  alla  Corte
costituzionale.
    Con  ricorso  del  14  agosto 2003, depositato in pari data, Pepe
Francesca  proponeva  ricorso  in  opposizione  ex  art. 22  legge 24
novembre  1981 n. 689 avverso l'accertamento di violazione n. 77826/S
emesso dalla Polizia Municipale di Torre Annunziata in data 10 luglio
2003  e  notificato  in data 17 luglio 2003, chiedendo la sospensione
dell'esecutivita' del detto accertamento di violazione, la fissazione
con   decreto   dell'udienza   ed   all'esito,   l'annullamento   del
provvedimento amministrativo emesso dalla detta Polizia Municipale.
    Dall'esame degli atti e della documentazione allegata va rilevato
che il ricorso e' stato depositato in cancelleria senza il versamento
previsto  dall'art. 204-bis  n. 285/1992, cosi' come introdotto dalla
legge n. 214/03.
    Tale   omissione,   secondo  il  disposto  del  citato  articolo,
determina   l'inammissibilita'   del   ricorso,   provvedimento  che,
all'esito  del  preliminare  controllo  dell'avvenuto  versamento, il
giudicante deve adottare ex officio.
    La  legge n. 214/03 e' stata pubblicata in data 12 agosto 2003 ed
e'  entrata  in  vigore  il  giorno  successivo,  secondo il disposto
dell'art. 1 n. 2. Va, pertanto, rilevata l'applicabilita' della detta
norma  al  ricorso  interposto  dalla  Pepe  Francesca  in  base alla
successione delle leggi nel tempo e del principio tempus regit actum.
    Tutto  cio'  premesso questo giudicante rileva la non conformita'
al dettato costituzionale dell'art. 204-bis d.lgs. n. 285/1992, cosi'
come   introdotto   dall'art. 1-septies  legge  n. 214/03  e  solleva
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 204-bis d.lgs.
n. 285/1992  -  introdotto dalla legge n. 214/03 - nella parte in cui
(comma  3):  «All'atto  del  deposito del ricorso, il ricorrente deve
versare  presso  la  cancelleria  del  giudice  di  pace,  a  pena di
inammissibilita'  del  ricorso, una somma pari alla meta' del massimo
edittale  della  sanzione  inflitta  dall'organo  accertatore», per i
seguenti motivi:
        1) La pregiudiziale ha rilevanza nella controversia in esame,
dal   momento  che  il  presente  giudizio  non  puo'  essere  deciso
indipendentemente    dalla    risoluzione    della    questione    di
costituzionalita'.   Infatti   se   si   ritenesse   la   conformita'
dell'art. 204-bis  al  dettato  costituzionale, il ricorso interposto
dalla  Pepe dovrebbe essere dichiarato inammissibile; di contro se si
ritenesse l'illegittimita' costituzionale del disposto legislativo il
ricorso medesimo dovra' essere esaminato nel merito.
        2)  Violazione  degli  artt. 3  e  2  della  Costituzione. Il
legislatore,  con  la  novella  introdotta,  ha riservato una diversa
posizione   al   ricorrente   ed   alla   pubblica   amministrazione,
differenziando il cittadino abbiente da quello meno facoltoso.
    La  previsione  della  cauzione nel giudizio di opposizione, solo
per i verbali di contravvenzione da infrazione al codice stradale, ha
il  carattere  dell'assoluta singolarita' nel nostro ordinamento, dal
momento  che  gli istituti processuali che prevedono la cauzione sono
stati  posti  dal  legislatore  in  funzione di particolari interessi
pubblici, che, nel caso che ci occupa, non solo non sono ravvisabili,
ma,  al  contrario,  costituiscono  una  remora  se  non  un'inibente
all'instaurazione di un'azione in sede giurisdizionale.
    La  previsione  della  cauzione  di  cui all'art. 204-bis lede il
principio   previsto   dall'art. 3   della  Costituzione  ponendo  un
discrimine  tra soggetto abbiente e non abbiente, dando solo al primo
la   possibilita',   attraverso   il  pagamento  della  cauzione,  di
esercitare la tutela dei propri diritti proponendo ricorso al giudice
ordinario.  Contrariamente  a  quanto  sancito  dall'art. 3, comma 2,
della  Costituzione che prevede tra i compiti della Repubblica quello
di  rimuovere  gli  ostacoli  di  ordine  economico  e  sociale, che,
limitando  di  fatto  la  liberta'  e  l'eguaglianza  dei  cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana.
    Tale  contrasto  ulteriormente  si amplifica se solo si consideri
che, proprio al fine di eliminare gli ostacoli di carattere economico
tra  cittadini,  il  legislatore ha previsto agli artt. 24 e 26 legge
689/1981  il  pagamento  rateale  della sanzione, sia su disposizione
dell'autorita'  giudiziaria  che  della  pubblica amministrazione, su
richiesta  dell'interessato  che  si  trovi  in situazioni economiche
disagiate,  norma  applicabile  a tutte le sanzioni amministrative e,
dunque,  anche  a  quelle  originate  da  infrazioni  al codice della
strada.
    La  previsione  poi che tale cauzione sia dovuta solo in caso del
ricorso   giurisdizionale   e   non   anche   in   caso  del  ricorso
amministrativo   ancor   piu'   sottolinea  e  pone  all'evidenza  il
discrimine socio-economico tra cittadini abbienti, che potendo pagare
il  doppio  della  somma  prevista  potranno  usufruire di entrambi i
rimedi,  e  cittadini  non  abbienti che di fatto vedono compresso il
proprio diritto di difesa al solo ricorso amministrativo.
    Atteso,  inoltre,  il  collegamento tra l'art. 3 e l'art. 2 della
Costituzione  si  appalesa quindi anche la violazione di quest'ultimo
che  garantisce  il  diritto  inviolabile  dell'uomo  tra  i quali va
compreso il diritto all'uguaglianza.
        3)  Violazione  degli  artt. 24, 25 e 111 della Costituzione.
Va,   altresi,  rilevato  il  contrasto  tra  il  piu'  volte  citato
art. 204-bis ed il dettato costituzionale previsto dall'art. 24 Cost.
che  prevede:  «Tutti  possono  agire  in  giudizio per la tutela dei
propri   diritti   e   interessi  legittimi.  La  difesa  e'  diritto
inviolabile  in  ogni  stato  e  grado  del  procedimento». Invero la
disposizione   normativa   dell'art. 204-bis   pone  una  illegittima
compressione   del  diritto  di  difesa,  facendo  leva  sul  diverso
trattamento   previsto   tra   la  sede  giurisdizionale  e  la  sede
amministrativa   della  tutela  azionabile,  sulla  base  della  gia'
illustrata,  nei  capi  che  precedono,  disuguaglianza tra soggetti.
Infatti  con  tale  previsione  il  legislatore pone la situazione di
discrimine tra soggetti abbienti e non abbienti per convogliare verso
il  ricorso  amministrativo piuttosto che quello giurisdizionale, con
l'ulteriore malcelato scopo «deflativo» per il carico giurisdizionale
e di trattamento di favore per la p.a. in quanto questa, a differenza
che  per  l'opponente,  in  caso  di  esito  positivo della lite, ha,
immediatamente,  a  propria  disposizione  la  somma che le e' dovuta
oltre  ad una parte delle spese di causa, dal momento che la cauzione
versata  e'  pari al doppio della sanzione oggetto di discussione tra
le  parti  del giudizio. In caso di scelta del ricorso amministrativo
nella  ipotesi  di  soccombenza  della p.a. questa non sara' soggetta
alle  spese di giustizia. Ponendo su un piano di non parita' le parti
secondo il dettato dell'art. 111 Cost.
    Va   sottolineato   che,   nel   nostro  ordinamento,  la  tutela
giurisdizionale e' la regola, costituzionalmente garantita, mentre la
previsione  dei  ricorsi  amministrativi,  pur  positiva, oltre a non
avere  identico  rilievo  costituzionale  non puo' mai costituire uno
svuotamento  del  diritto  inviolabile  di  difesa innanzi al giudice
terzo, palesandosi in tal modo anche la violazione dell'art. 25 Cost.
con  la  sottrazione,  di fatto, del soggetto non abbiente al giudice
naturale precostituito per legge.
    Va  evidenziato  che  la  gia' prevista perdita del beneficio del
pagamento  in  misura  ridotta,  come  deterrente  dei ricorsi, rende
ancora piu' irragionevole la nuova previsione normativa.
    Va da ultimo rilevato che, benche' la Corte costituzionale con la
sentenza   n. 268/1984,  abbia  affermato  che  la  Costituzione  non
sancisce  la gratuita' del servizio giudiziario, tuttavia la medesima
Corte  ha  sancito  (sent. n. 67/60) la illegittimita' costituzionale
dell'art. 98  c.p.c.,  che prevedeva il potere del giudice di imporre
una  cauzione  alla parte, con conseguente estinzione del giudizio in
caso di mancato versamento ed ha abolito (sent. n. 21/61) la clausola
del  solve  et  repete,  che  imponeva  di  pagare comunque i tributi
richiesti   dall'amministrazione   finanziaria  per  poter  agire  in
giudizio,   proprio  perche'  compressiva  del  diritto  alla  tutela
giurisdizionale.
        4)  Per completezza di argomento si rappresenta infine come a
fronte  della  previsione  normativa  dell'art. 204-bis, comma 3, che
prevede  che il deposito della cauzione avvenga presso la cancelleria
del  giudice di pace, il Ministero della giustizia, con una circolare
del  13  agosto  2003, ha disposto che in luogo della cancelleria, il
deposito  della  somma  puo'  essere  effettuato  su  un  libretto di
deposito  giudiziario  presso  l'ente  poste.  Secondo  la previsione
circolare  cio'  si  rende  necessario atteso il disposto dell'art. 4
r.d.  n. 149/10,  tutt'ora  in vigore, che dispone che le cancellerie
non possono in alcun modo ricevere versamenti in danaro.
    A   voler   tacere   sull'opportunita'   di   emanare   circolare
interpretative  su  aspetti  lasciati  al  libero  apprezzamento  del
giudice  -  e,  dunque,  un vero e proprio conflitto tra poteri dello
Stato  -  l'ipotesi  interpretativa  del  Ministero  e'  quanto  meno
incongrua  dal momento che: il d.l. 151/03, cosi' come convertito, e'
fonte posteriore rispetto al r.d. 149/10, pertanto secondo i principi
di   interpretazione   della   legge   deve   prevalere  sulla  fonte
antecedente.  Inoltre,  e  l'argomento  deve ritenersi risolutivo, il
r.d. n. 149/10  e'  un  regolamento  -  cioe'  una fonte secondaria -
mentre  il  d.l. n. 151/03, cosi' come modificato, e' fonte primaria.
Non  e'  dunque  possibile  far  prevalere  una disposizione di fonte
secondaria,  quale  l'art. 4 r.d. n. 149/10 - ancorche' antecedente e
che,  per altro, non vieta in assoluto il deposito di somme presso le
cancellerie  -,  su  una  disposizione che costituisce fonte primaria
oltre   che   successiva.   In   sostanza   piu'   che   un'opera  di
interpretazione,  la  circolare finisce con il disapplicare una norma
di legge.
                              P. Q. M.
    Solleva      questione     di     legittimita'     costituzionale
dell'art. 204-bis    d.lgs.   n. 285/1992,   cosi   come   introdotto
dall'art. 1-septies della legge n. 214/03, per violazione degli artt.
2,  3,  24,  25  e  111  Cost.,  nei termini e per le motivazioni che
precedono.
    Letto   l'art. 23   legge  n. 87/53,  ritenuto  rilevante  e  non
manifestamente infondata l'eccezione per i motivi esposti
    Sospende il presente procedimento.
    Manda  alla  cancelleria  perche'  trasmetta  gli atti alla Corte
costituzionale,  notifichi  la presente ordinanza alle parti, nonche'
al  Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente della Camera
ed al Presidente del Senato.
        Torre Annunziata, addi' 18 novembre 2003
                        Il giudice: Buonocore
04C0498