N. 134 SENTENZA 29 aprile - 7 maggio 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Oggetto  del  giudizio  -  Legge  regionale genericamente impugnata -
  Ordinanza   istruttoria  per  la  individuazione  delle  specifiche
  disposizioni  -  Ammissibilita'  della sola questione sollevata nei
  confronti della disposizione individuata.
- Legge Regione Marche 24 luglio 2002, n. 11 (escluso art. 6).
Ricorso  dello  Stato - Impugnazione della legge della Regione Marche
  n. 11  del  2002  -  Intervenuta sottoscrizione di un protocollo di
  intesa  tra il Ministro dell'interno e la Regione Marche - Eccepita
  cessazione della materia del contendere - Reiezione dell'eccezione.
- Legge Regione Marche 24 luglio 2002, n. 11 (escluso art. 6).
- Costituzione,  artt. 117, secondo comma, lettere f), g), h), l), 81
  e 119, quarto comma.
Regione   Marche   -   Amministrazione  pubblica  -  Legge  regionale
  istitutiva  del  Comitato  di indirizzo dell'Osservatorio regionale
  per  le  politiche integrate di sicurezza - Prevista partecipazione
  ex  lege dei Prefetti della Regione, del Procuratore generale della
  Repubblica  presso  la  Corte  d'appello di Ancona, del Procuratore
  della  Repubblica  presso  il  Tribunale di Ancona, del Procuratore
  della  Repubblica  presso  il Tribunale per i minorenni di Ancona -
  Ricorso  del Governo - Lesione della potesta' legislativa esclusiva
  dello  Stato  in  tema  di  ordinamento degli organi e degli uffici
  dello Stato e della riserva di legge statale in tema di ordinamento
  giudiziario - Illegittimita' costituzionale.
- Legge  Regione  Marche  24 luglio  2002,  n. 11,  art. 3,  comma 3,
  lettere d), e), f), g).
- Costituzione,  artt. 117,  secondo  comma, lettera g), e 108, primo
  comma.
Regione  Marche  -  Ordine  pubblico  e  sicurezza  - Legge regionale
  istitutiva  del  «sistema integrato per le politiche di sicurezza e
  di  educazione  alla  legalita»  -  Ricorso del Governo - Lamentata
  lesione  della  potesta' legislativa esclusiva dello Stato, nonche'
  violazione  dei  principi  in  tema  di bilancio e finanza locale -
  Generica    determinazione    di   impugnare   l'intera   legge   -
  Inammissibilita' delle questioni.
- Legge Regione Marche 24 luglio 2002, n. 11 (escluso art. 6).
- Costituzione,  artt. 117, secondo comma, lettere f), g), h), l), 81
  e 119, quarto comma.
(GU n.19 del 12-5-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;
  Giudici:  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido
NEPPI  MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE,
Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Romano
VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
Marche  24 luglio  2002, n. 11 (Sistema integrato per le politiche di
sicurezza e di educazione alla legalita), con esclusione dell'art. 6,
promosso  con  ricorso  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri,
notificato  il  30 settembre  2002, depositato in cancelleria in data
8 ottobre 2002 ed iscritto al n. 66 del registro ricorsi 2002.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;
    Udito  nell'udienza pubblica del 9 marzo 2004 il giudice relatore
Guido Neppi Modona;
    Uditi  l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del
Consiglio  dei  ministri  e  l'avvocato Stefano Grassi per la Regione
Marche.

                          Ritenuto in fatto

    1.  - Con ricorso notificato il 30 settembre 2002 e depositato il
giorno 8 ottobre  2002,  il  Presidente  del  Consiglio dei ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, ha
sollevato,  in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere f),
g),  h), l), 81 e 119, quarto comma, della Costituzione, questione di
legittimita'   costituzionale   della   legge  della  Regione  Marche
24 luglio   2002,  n. 11  (Sistema  integrato  per  le  politiche  di
sicurezza e di educazione alla legalita), con esclusione dell'art. 6.
    Ad  avviso  del  ricorrente  «con la legge in esame la regione in
sostanza  si  autoraffigura  come  coattributaria con lo Stato di una
materia - "ordine pubblico e sicurezza" - riservata alla legislazione
esclusiva  dello  Stato;  e,  a  tal  fine,  istituisce  un complesso
apparato   amministrativo   "parallelo"  a  quello  statale  in  esso
coinvolgendo [...] persino organi della giurisdizione».
    La  legge  contrasterebbe  percio'  palesemente  con  l'art. 117,
secondo comma, lettera h), Cost. nonche', «per qualche disposizione»,
con  le lettere f), g), l) del medesimo art. 117 Cost., oltre che con
l'art. 160,  comma 2,  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
non  potendosi  ammettere,  alla  luce  dei parametri evocati, che un
legislatore  regionale produca di sua iniziativa leggi invasive della
competenza esclusiva dello Stato.
    Passando  all'esame  delle  singole  disposizioni,  il ricorrente
sottolinea  che l'art. 1 della legge, enunciando che «le politiche di
contrasto  della criminalita', di competenza degli organi statali» si
integrano  con  «le  politiche  sociali e territoriali, di competenza
della Regione [...] e degli enti locali», contiene un'affermazione di
principio la cui «proclamazione» non spetta al legislatore regionale.
    L'art. 2, comma 1, prosegue il ricorrente, prevede «iniziative di
rilievo  regionale  nei  settori  della  sicurezza,  ivi  comprese la
sicurezza   sul  lavoro,  la  sicurezza  ambientale  e  la  sicurezza
alimentare»    (lettera b),    e    la   «creazione   di   specifiche
professionalita» (lettera g), che potrebbero intendersi riferite alla
formazione  di  strutture  regionali  di  pubblica  sicurezza.  Nella
lettera i)  e'  poi  «addirittura» previsto che la giunta assicuri la
partecipazione    della    regione   «ad   organismi   nazionali   ed
internazionali operanti nel campo di attivita' della presente legge».
    I  commi 2  e  3  dell'art. 2  attribuiscono  quindi al Consiglio
regionale  il  compito  di definire, sentita una conferenza regionale
sulla  sicurezza,  il «piano (annuale) delle priorita» senza chiarire
come tale previsione si coordini con l'art. 5, comma 1, della legge.
    L'intero   art. 2   si   presterebbe   percio'   ad   «ingenerare
conflittualita'  tra  organi regionali ed organi statali», e comunque
invade l'ambito riservato alla legislazione esclusiva dello Stato.
    Parimenti  viziati da illegittimita' costituzionale sarebbero gli
artt. 3   e   4,   che   contengono  disposizioni  «organizzatorie  e
strumentali».
    In particolare, l'art. 3 (Osservatorio regionale per le politiche
integrate  di sicurezza) istituisce un organismo, denominato Comitato
di   indirizzo,   incardinato   presso  la  Presidenza  della  Giunta
regionale,  che  appare  il  duplicato  di  organi di raccordo tra le
funzioni   locali  e  quelle  degli  organi  statali  in  materia  di
sicurezza, da tempo esistenti e collocati in ambito statale.
    Quanto  alla composizione di detto Comitato (art. 3, comma 3), la
partecipazione  di  figure  istituzionali  statali  (a cominciare dai
Prefetti)  e  di esponenti di organi giudiziari (Procuratore generale
della  Corte d'appello di Ancona, Procuratore della Repubblica presso
il  Tribunale  di  Ancona  e  Procuratore  della Repubblica presso il
Tribunale  per  i  minorenni  di  Ancona), «oltre ad essere possibile
fonte   di   incomprensioni   anche   sul   piano  del  cerimoniale»,
contrasterebbe  con  l'art. 117,  secondo  comma, lettere f), g), l),
Cost., consentendo, tra l'altro, l'immissione di un elevato numero di
persone  «nel  circuito delle informazioni riservate rilevanti per la
pubblica sicurezza».
    L'art. 5,  comma 2, contrasterebbe, a sua volta, con gli artt. 81
e  119,  comma  quarto,  Cost.,  «laddove  lascia a carico degli enti
locali spese "coordinate", anche quanto a priorita', dalla Regione».
    2.  -  Si  e'  costituita  la  Regione  Marche,  in  persona  del
Presidente della giunta, chiedendo che il ricorso sia rigettato.
    La regione osserva che la legge impugnata, come si evince proprio
dall'art. 1,  non interviene affatto nella materia «ordine pubblico e
sicurezza», bensi' in quella delle politiche sociali e territoriali.
    Per  quanto  concerne  le  prime,  la  competenza regionale trova
fondamento,   «oltre  che  in  alcune  materie  attribuite  alla  sua
competenza  concorrente  (come  quelle della tutela e della sicurezza
del  lavoro,  dell'istruzione,  dell'alimentazione,  della protezione
civile)  anche  direttamente  nell'art. 2 Cost., che attribuisce alla
Repubblica   il   compito   di  riconoscere  e  garantire  i  diritti
inviolabili  dell'uomo, sia come singoli sia nelle formazioni sociali
dove  si  svolge  la  loro  personalita», dal momento che a norma del
nuovo  art. 114  Cost.  in  seno  alla  Repubblica  devono  ritenersi
equiparati  allo  Stato  tutti  gli  enti  territoriali,  comprese le
regioni.
    Per  quel  che  riguarda le politiche territoriali, la competenza
legislativa  della  regione  trova  diretto  fondamento nella materia
«governo  del  territorio»,  «come anche nelle altre materie ("porti,
aeroporti  civili",  "grandi  reti  di  trasporto  e di navigazione",
"ordinamento  della comunicazione")» che il terzo comma dell'art. 117
Cost. affida alla competenza concorrente delle regioni.
    Quanto  alle censure relative a specifiche previsioni del comma 1
dell'art. 2,  la  difesa  della  regione osserva che la lettera b) fa
riferimento  alla  sicurezza  sul lavoro, alla sicurezza ambientale e
alla sicurezza alimentare, sicuramente riconducibili a materie per le
quali  le  regioni  hanno competenza concorrente, e che la lettera g)
concerne  la  creazione di specifiche professionalita' che, in quanto
riferibile   alla   formazione   e  all'aggiornamento  del  personale
regionale  e  degli  enti  locali,  non  incide  in  alcun modo sulla
competenza statale.
    In  particolare,  in  relazione  all'art. 3,  comma 3, la Regione
afferma  che  la  partecipazione  di  figure istituzionali statali al
Comitato  di  indirizzo  non determina affatto lesione delle sfere di
competenza   attribuite   allo   Stato   dalle   lettere f),  g),  l)
dell'art. 117,  secondo  comma,  Cost. La riserva statale di cui alla
lettera f)  e'  infatti relativa alla composizione e al funzionamento
degli organi statali e quella della lettera g) concerne l'ordinamento
e  l'organizzazione  amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali,  mentre  quello  in  discussione  e' organo della Regione.
Infine  la  competenza  statale di cui alla lettera l), relativa alla
materia «giurisdizione e norme processuali», non sarebbe «minimamente
incisa  dall'istituzione dell'Osservatorio regionale per le politiche
integrate  di sicurezza», dal momento che tale organismo altro non e'
che  «una  sede  di  raccordo  tra organi statali, regionali, locali,
autonomie funzionali, categorie interessate, finalizzata a costituire
una  semplice  opportunita' per la realizzazione di forme e strumenti
di  leale collaborazione in vista del migliore perseguimento dei fini
istituzionali  di  ciascuno  dei  soggetti  coinvolti». Inoltre, tali
soggetti non sono obbligati a partecipare all'Osservatorio, cosi' che
la loro autonomia nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali
non e' in alcun modo intaccata.
    Da  ultimo,  quanto  alle censure relative all'art. 5, la Regione
sostiene  che  esso  non lede la sfera di autonomia finanziaria degli
enti  locali,  garantita  dalla  Costituzione  con  riferimento  alle
funzioni  istituzionali  proprie  dei  comuni,  in quanto l'attivita'
disciplinata  dalla  legge  impugnata,  avendo  «carattere  meramente
promozionale   nel  campo  sociale  e  della  sicurezza»,  presuppone
l'accordo con gli enti interessati.
    3. - Con memoria depositata il 29 aprile 2003, l'Avvocatura dello
Stato,  preso  atto degli argomenti esposti nell'atto di costituzione
della  Regione  Marche in ordine all'art. 1 della legge impugnata, ha
dichiarato  di  rinunciare  «a sottoporre a scrutinio di legittimita'
costituzionale  detto  articolo  ed  anche  il  riferimento  ad  esso
contenuto nel successivo art. 2, comma 1».
    Dopo  avere  svolto  specifiche  considerazioni  in  ordine  agli
artt. 2,  commi 1,  2,  3,  e  5, comma 2, l'Avvocatura rileva che le
censure  rivolte  all'art. 3,  comma 3, hanno piena autonomia ed anzi
sarebbero  state  determinanti  ai fini dell'impugnazione dell'intera
legge  regionale,  sulla scorta della decisiva considerazione «che un
legislatore regionale non puo' attribuire nuovi ed aggiuntivi compiti
o  funzioni  ad  organi  dello  Stato  e/o  a  coloro che tali organi
impersonano»,   in   quanto  soltanto  il  legislatore  statale  puo'
disciplinare   «l'organizzazione   amministrativa   dello   Stato   e
l'attivita'  dei  propri  funzionari,  nonche' l'organizzazione degli
apparati giudiziari e l'attivita' dei magistrati».
    In   conclusione,   l'Avvocatura  chiede,  cosi'  modificando  le
conclusioni    formulate    nel    ricorso,   che   «sia   dichiarata
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 2 (nei limiti indicati) e
dell'art. 3, comma 3, della legge in esame».
    4. - Con memoria depositata il 17 giugno 2003, la Regione Marche,
preso  atto  della  memoria  dell'Avvocatura dello Stato, rileva che,
eliminato  ogni dubbio di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e
2  della  legge,  verrebbe  meno ogni censura anche in relazione agli
artt. 3 e 4, aventi ad oggetto disposizioni meramente strumentali.
    In  particolare,  in  ordine  alla  composizione  del Comitato di
indirizzo,  non  sarebbe  violata la competenza esclusiva dello Stato
con   riferimento  alle  materie  di  cui  alle  lettere f),  g),  l)
dell'art. 117  Cost., per la ragione che la legge in esame istituisce
un  organismo regionale per il quale non e' previsto alcun obbligo di
partecipazione  a  carico  dei  soggetti  individuati, che, per altro
verso,  conservano  piena  autonomia  nell'esercizio delle rispettive
funzioni.
    5.  -  All'udienza  pubblica  del  1 luglio  2003  le parti hanno
concluso come da verbale.
    6.  - La Corte, con ordinanza istruttoria in data 11 luglio 2003,
ha  disposto  l'acquisizione dell'estratto del processo verbale della
delibera del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2002, con cui e'
stata approvata la determinazione di impugnare la legge della Regione
Marche,  completo  in  ogni  sua  parte,  compresa  la  relazione del
Ministro per gli affari regionali, richiamata nella predetta delibera
e  non  depositata  agli atti del giudizio, al fine di individuare le
specifiche    disposizioni   della   legge   regionale   oggetto   di
impugnazione. Dopo il deposito di tale documentazione, il giudizio e'
stato  nuovamente fissato per la discussione all'udienza pubblica del
9 marzo 2004.
    7.  -  Con  memoria  depositata  in  prossimita'  dell'udienza la
Regione  Marche,  oltre  a riproporre le considerazioni gia' espresse
nei  precedenti  atti,  ha  eccepito la sopravvenuta cessazione della
materia del contendere, essendo stato sottoscritto in data 18 ottobre
2003  dal Ministro dell'interno e dalla Regione Marche un «Protocollo
d'intesa  in materia di sicurezza locale e di politiche integrate per
la sicurezza», depositato agli atti del giudizio il 23 dicembre 2003.
Secondo   la   Regione   sarebbe   infatti  evidente  che  lo  Stato,
sottoscrivendo  l'intesa,  ha  preso  atto  della  piena legittimita'
costituzionale  della  legge  impugnata,  rinunciando,  di  fatto, al
ricorso.
    La  rinuncia  sarebbe  peraltro  coerente con la limitata portata
dell'impugnativa  statale, posto che dalla relazione del Ministro per
gli  affari  regionali risulta che la censura alla legge regionale e'
circoscritta  alla  partecipazione  di  alcuni  organi dello Stato al
Comitato  di  indirizzo  dell'Osservatorio  regionale;  profilo anche
questo  ormai  superato  in quanto, mediante il richiamato protocollo
d'intesa,  lo  Stato  si  sarebbe  impegnato  ad  attivare  «forme di
partecipazione  di  propri  organi ad iniziative e sedi collaborative
con  la  regione»,  tra  le  quali  rientra certamente l'Osservatorio
regionale.
    Nel  merito, la Regione resistente insiste comunque nel sostenere
che  la  partecipazione di organi statali al Comitato di indirizzo e'
meramente  facoltativa,  tale da non determinare alcuna lesione delle
competenze  e  funzioni  dei  medesimi  organi;  in  particolare,  la
partecipazione  del  procuratore  generale  e  del  procuratore della
Repubblica  risponde  a esigenze di coordinamento e di raccordo delle
forze  di  polizia  che,  ai sensi dell'art. 109 Cost. e dell'art. 55
cod. proc. pen., dipendono direttamente dall'autorita' giudiziaria.

                       Considerato in diritto

    1.  - Il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri ha per
oggetto  l'intera  legge  (ad  eccezione  dell'art. 6)  della Regione
Marche  24 luglio  2002, n. 11 (Sistema integrato per le politiche di
sicurezza  e  di  educazione  alla  legalita),  in  riferimento  agli
artt. 117,  secondo  comma,  lettere f), g), h), l), 81 e 119, quarto
comma, della Costituzione.
    Peraltro,  mentre  la  delibera  del  Consiglio  dei ministri del
29 settembre 2002 contiene la generica determinazione di impugnare la
«legge  della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 11», composta di nove
articoli,  la  relazione  del Ministro per gli affari regionali, alla
cui  proposta  fa  espresso  rinvio la delibera e che questa Corte ha
acquisito agli atti del giudizio con ordinanza istruttoria depositata
in   data  11 luglio  2003,  fa  menzione  di  un'unica  disposizione
censurabile  per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera g),
Cost.,  e  cioe'  l'art. 3,  comma 3,  lettere d),  e),  f),  g), che
prevede,  tra  i componenti del Comitato di indirizzo dell'istituendo
Osservatorio  regionale  per  le  politiche integrate di sicurezza, i
Prefetti  della  Regione,  il  Procuratore  generale della Repubblica
presso  la Corte d'appello di Ancona, il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Ancona, il Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale per i minorenni di Ancona.
    Ne deriva, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v.
da  ultimo  sentenze  n. 43  del 2004, n. 338 e n. 315 del 2003), che
solo   la   questione   sollevata   nei   confronti  di  quest'ultima
disposizione  e'  ammissibile.  A  prescindere  dalla rilevanza della
parziale  rinuncia  ai motivi del ricorso prospettata dall'Avvocatura
dello  Stato  nella  memoria  depositata  il 29 aprile 2003, tutte le
altre  questioni  oggetto del ricorso sono inammissibili, non potendo
essere ritenute validamente comprese nella generica determinazione di
impugnare  l'intera  legge;  determinazione  che  deve  invece essere
circoscritta,  alla  stregua  dell'espresso rinvio alla relazione del
Ministro  per  gli  affari  regionali  contenuto  nella  delibera del
Consiglio  dei ministri, all'art. 3, comma 3, lettere d), e), f), g),
della legge regionale.
    2. - Nella memoria depositata il 25 febbraio 2004 la difesa della
regione resistente ha sostenuto che la materia del contendere sarebbe
cessata  a  seguito  della sottoscrizione in data 18 ottobre 2003 del
Protocollo  d'intesa tra il Ministro dell'interno e la Regione Marche
in  materia  di  sicurezza  locale  e  di  politiche integrate per la
sicurezza.  Ad  avviso  della  Regione,  dai contenuti del protocollo
emergerebbe  che  tra  lo  Stato  e l'amministrazione regionale si e'
«attivato  un circolo virtuoso di collaborazione», mediante «forme di
partecipazione   degli  organi  dello  Stato  ad  iniziative  e  sedi
collaborative  con  la  regione,  tra le quali non puo' non ritenersi
incluso  anche  l'Osservatorio» istituito dalla legge regionale n. 11
del  2002.  La  sottoscrizione  del  protocollo d'intesa esprimerebbe
appunto  un  atteggiamento incompatibile con la volonta' di coltivare
il ricorso e si tradurrebbe in una rinuncia tacita.
    L'eccezione  non  puo'  essere accolta. Il ricorso ha per oggetto
esclusivo  lo  specifico  e circoscritto profilo della partecipazione
dei  titolari  di alcuni organi dello Stato al Comitato di indirizzo,
aspetto  del  tutto  estraneo  ai  contenuti del Protocollo d'intesa;
inoltre, il potere di rinunciare, esplicitamente o implicitamente, al
ricorso   non   e'   attribuito  al  Ministro  dell'interno,  che  ha
sottoscritto   il  Protocollo  d'intesa,  bensi'  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri.
    3. - Nel merito, la questione e' fondata.
    L'art. 3,  comma 3,  lettere d),  e),  f),  g), della legge della
Regione  Marche  n. 11  del  2002  stabilisce che, tra numerosi altri
soggetti,  sono  chiamati  a  fare  parte del Comitato di indirizzo -
organo  dell'Osservatorio  regionale  per  le  politiche integrate di
sicurezza  istituito  presso la Presidenza della Giunta regionale - i
Prefetti della Regione o loro delegati, il Procuratore generale della
Repubblica  presso la Corte d'appello di Ancona, il Procuratore della
Repubblica  presso  il  Tribunale  di  Ancona,  il  Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Ancona.
    La  norma  censurata non si limita a prevedere l'utilizzazione di
magistrati  per  lo svolgimento di incarichi extragiudiziari estranei
ai   loro  compiti  di  istituto,  suscettibili,  quindi,  di  essere
autorizzati  sulla  base  dei presupposti e con le modalita' previsti
dalla  disciplina  sullo  stato giuridico dei magistrati (v. sentenze
n. 224  e  n. 285 del 1999), ma attribuisce nuovi compiti ai titolari
di  uffici  giudiziari  in  quanto  tali, configurandoli ex lege come
componenti necessari di un organo regionale, al quale essi dovrebbero
pertanto partecipare obbligatoriamente.
    Il  tenore  della  norma esclude infatti che la partecipazione al
Comitato  di  indirizzo sia rimessa alla libera volonta' dei titolari
degli  uffici  giudiziari  indicati,  come  nelle  ipotesi  in cui e'
prevista  la semplice possibilita' di partecipare a riunioni di altri
organi  (v.  ad  esempio  quanto  disposto  dall'art. 20  della legge
1 aprile 1981, n. 121, modificato, da ultimo, dal decreto legislativo
28 dicembre   2001,   n. 472,   per   gli   appartenenti   all'ordine
giudiziario,  che  possono essere invitati dal Prefetto, d'intesa con
il  Procuratore  della  Repubblica  competente,  a  partecipare  alle
riunioni  del  Comitato  provinciale  per  l'ordine  e  la  sicurezza
pubblica).
    In  tal  modo  la  norma  invade  pero'  la  potesta' legislativa
esclusiva   dello   Stato  stabilita  dall'art. 117,  secondo  comma,
lettera g),  Cost. in tema di ordinamento degli organi e degli uffici
dello   Stato,   e   viola  la  riserva  di  legge  statale  prevista
dall'art. 108,  primo comma, Cost. in tema di ordinamento giudiziario
(v. sentenza n. 43 del 1982).
    Per  le medesime ragioni, anche l'aver previsto la partecipazione
dei  Prefetti  al  Comitato  di  indirizzo,  contemplata dall'art. 3,
comma 3,  lettera d),  della  legge  impugnata,  lede  la  competenza
statale  di  cui  all'art. 117,  secondo  comma, lettera g), Cost. Al
riguardo,  non  rileva  che  in questo caso la legge stabilisca che i
prefetti  della  regione  possono  farsi sostituire da loro delegati:
anzi,  tale  circostanza suona come conferma che la norma attribuisce
un  nuovo  compito  all'ufficio  statale,  specificando che esso puo'
esser svolto sia dal capo dell'ufficio, sia da un suo delegato.
    Deve  pertanto  essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 3,  comma 3,  lettere d),  e),  f),  g),  della legge della
Regione  Marche  n. 11  del  2002, nella parte in cui prevede che del
Comitato  di  indirizzo  dell'Osservatorio regionale per le politiche
integrate di sicurezza facciano parte i Prefetti della Regione o loro
delegati,  il  Procuratore  generale della Repubblica presso la Corte
d'appello  di  Ancona,  il  Procuratore  della  Repubblica  presso il
Tribunale  di  Ancona,  il  Procuratore  della  Repubblica  presso il
Tribunale per i minorenni di Ancona.
    4. - Quanto ora rilevato ovviamente non esclude che si sviluppino
auspicabili forme di collaborazione tra apparati statali, regionali e
degli  enti  locali volti a migliorare le condizioni di sicurezza dei
cittadini  e  del  territorio,  sulla  falsariga di quanto ad esempio
prevede  il  d.P.C.M.  12 settembre  2000, il cui art. 7, comma 3, in
relazione  al  comma 1, dispone che il Ministro dell'interno promuove
«le    iniziative    occorrenti   per   incrementare   la   reciproca
collaborazione»   tra  organi  dello  Stato  e  regioni  in  tema  di
«sicurezza  delle citta' e del territorio extraurbano e di tutela dei
diritti  di sicurezza dei cittadini». Ma le forme di collaborazione e
di  coordinamento  che  coinvolgono  compiti e attribuzioni di organi
dello   Stato  non  possono  essere  disciplinate  unilateralmente  e
autoritativamente  dalle  regioni,  nemmeno nell'esercizio della loro
potesta'  legislativa:  esse  debbono trovare il loro fondamento o il
loro presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, o
in accordi tra gli enti interessati.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    a) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 3,
lettere d),  e),  f),  g), della legge della Regione Marche 24 luglio
2002,  n. 11  (Sistema  integrato  per le politiche di sicurezza e di
educazione alla legalita);
    b)  dichiara  inammissibili  le  altre  questioni di legittimita'
costituzionale  della  predetta  legge della Regione Marche 24 luglio
2002, n. 11, sollevate, in riferimento agli artt. 117, secondo comma,
lettere f),  g),  h), l), 81 e 119, quarto comma, della Costituzione,
dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  il  ricorso  in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 aprile 2004.
                     Il Presidente: Zagrebelsky
                     Il redattore: Neppi Modona
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 7 maggio 2004.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
04C0562