MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 30 marzo 2004 

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Susana
Orozco  Gonzales,  di titolo di formazione, acquisito nella Comunita'
europea,  quale  titolo  abilitante  all'esercizio  in  Italia  della
professione  di  insegnante,  in  applicazione  della  direttiva  del
Consiglio  delle Comunita' europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e
del  relativo  decreto  legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n.
115.
(GU n.112 del 14-5-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici

  Visti:
    la  legge  7 agosto  1990,  n. 241; la legge 19 novembre 1990, n.
341;  la  legge  5 febbraio  1992,  n.  91;  il  decreto  legislativo
27 gennaio  1992,  n.  115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297;  il  decreto  ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive
modificazioni;  il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il
decreto  ministeriale  28 maggio  1992;  il  decreto  ministeriale 26
maggio  1998;  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300; il
decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il
decreto    legislativo    30 marzo   2001,   n.   165;   il   decreto
interministeriale  4 giugno  2001;  il  decreto  del Presidente della
Repubblica  18 gennaio  2002, n. 54; la legge 11 luglio 2002, n. 148;
la  legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003,
n. 277;
  Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n.  115, di riconoscimento di titolo di
formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita'
europea  dalla  persona  sotto  indicata,  nonche'  la documentazione
prodotta  a  corredo  dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti
formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto legislativo n.
115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;
  Rilevato,  in  base a quanto comprovato da apposita documentazione,
che  il  riconoscimento  e'  richiesto  ai  fini dell'esercizio della
professione   corrispondente   (art.   1,  comma  2,  citato  decreto
legislativo  n. 115) a quella cui la persona interessata e' abilitata
nel  Paese  che  ha  rilasciato  il  titolo  (art. 1, comma 1, citato
decreto legislativo n. 115);
  Rilevato   che   l'esercizio  della  professione  in  argomento  e'
subordinato,  sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed
art.  2  citato  decreto  legislativo  n.  115),  al  possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;
  Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali
verte   la   formazione  attestata  dal  titolo  professionale;  alle
attivita' comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla
conoscenza  della  lingua  italiana;  alla  esperienza  professionale
posseduta;
  Ritenuto,  conformemente  alla  valutazione  espressa  in  sede  di
conferenza  di  servizi  nella  seduta  del 2 marzo 2003, indetta per
quanto  prescrive  l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 115:
    che  sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il
titolo  posseduto  dalla  persona interessata comprova una formazione
professionale  che  soddisfa  le  condizioni poste dal citato decreto
legislativo n. 115;
    che   il  riconoscimento,  tenuto  anche  conto  del-l'esperienza
professionale  documentata,  non  debba  essere  subordinato a misure
compensative  (art.  6  del citato decreto legislativo n. 115) atteso
che:  la  formazione  professionale  attestata  non  verte su materie
sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione
professionale  prescritta  dalla legislazione vigente; la professione
cui  si  riferisce  il riconoscimento non comprende attivita' che non
esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato
il titolo;
    che  la  formazione  professionale  attestata  dal  titolo non e'
inferiore,  per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2,
citato decreto legislativo n. 115);
                              Decreta:
  1. Il titolo di formazione cosi' composto:
    diploma  di  istruzione  superiore:  «Licenciada  en  Geografia e
Historia   -   Seccion   de  Historia  del  Arte  -  especialidad  de
Musicologia»,  rilasciato  il  25 settembre  1997 dall'Universita' di
Oviedo (Spagna);
&a;    abilitazione   all'insegnamento:   «Certificado   de   Aptitud
Pedagogica para Profesores de Educacion Secundaria - Primer Ciclo del
Curso:  «Ciencias  Sociales»;  Segundo  Ciclo  del  Curso:  «Musica»,
rilasciato il 16 marzo 1998 dall'Universita' di Leon (Spagna),
posseduto da:
    cognome: Orozco Gonzales;
    nome: Susana;
    nata a: Oviedo (Spagna);
    il: 5 aprile 1974;
    cittadinanza comunitaria (spagnola),
comprovante   una   formazione   professionale  al  cui  possesso  la
legislazione  dal  Paese  membro  della  Comunita'  europea che lo ha
rilasciato  subordina  l'esercizio  della  professione di insegnante,
costituisce,  per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui
al   decreto   legislativo   27  gennaio  1992,  n.  115,  titolo  di
abilitazione  all'esercizio,  in Italia, della professione di docente
nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:
    31/A  «Educazione  musicale negli istituti e scuole di istruzione
secondaria di secondo grado»;
    32/A «Educazione musicale nella scuola media».
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.

    Roma, 30 marzo 2004

                                     Il direttore generale: Criscuoli