ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 maggio 2004 

Interventi  urgenti  di  protezione  civile  diretti  a  fronteggiare
l'emergenza  determinatasi  nei  territori  dei  comuni  di Canossa e
Baiso, in provincia di Reggio Emilia, a seguito dei movimenti franosi
verificatisi nel mese di febbraio 2004. (Ordinanza n. 3357).
(GU n.120 del 24-5-2004)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  l'art.  32-bis  del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
con il quale e' stato istituito il «Fondo per interventi straordinari
della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
  Considerato  che  nella  notte  fra il 28 ed il 29 febbraio 2004 il
territorio  del  comune  di Canossa, in provincia di Reggio Emilia, e
precisamente  l'abitato  ed  il borgo antico del comune di Canossa in
localita' Rossena e rupe di Canossa e' stato interessato da un esteso
movimento  franoso,  che  ha  danneggiato strade comunali, abitazioni
civili,  edifici  e  terreni  agricoli,  determinando,  altresi',  il
distacco  di alcuni massi dalle pareti rocciose della rupe di Rossena
prospicienti l'abitato;
  Considerato che a seguito del suddetto movimento franoso il sindaco
del comune di Canossa ha provveduto all'immediato sgombero di tutti i
residenti della localita' di Rossena nonche' all'adozione di tutte le
misure urgenti a tutela dell'incolumita' pubblica e privata;
  Considerato,  altresi',  che  lo  stesso movimento franoso, in atto
anche  nel  territorio  del  comune  di  Baiso,  localita' Ca' Lita e
Corciolano,  ha  subito  sostanziali aggravamenti in concomitanza con
precipitazioni   atmosferiche   particolarmente  intense,  ponendo  a
rischio  le  infrastrutture  viarie,  gli  insediamenti  adiacenti  e
l'incolumita' pubblica e privata;
  Considerato   che   le   sfavorevoli   condizioni   meteorologiche,
caratterizzate dalle prolungate nevicate invernali e dall'avvio della
stagione  primaverile,  generalmente  piovosa,  fanno ragionevolmente
presumere  che  i  movimenti franosi sopra richiamati permarranno per
lungo tempo in condizioni di forte evoluzione con possibili ulteriori
danni  alle  infrastrutture ivi presenti ed agli abitati interessati,
con  il  concreto pericolo di caduta massi e di dissesti delle pareti
rocciose,   con  particolare  riferimento  alla  stabilita'  ed  alla
integrita' del castello di Rossena;
  Viste  le  note della Prefettura di Reggio Emilia del 17 e 19 marzo
2004;
  Vista la nota della regione Emilia-Romagna del 1° marzo 2004;
  Viste le note del comune di Canossa del 4 e del 16 marzo 2004;
  Visti   gli   esiti   del   sopralluogo  effettuato  nei  territori
interessati dal sopra descritto movimento franoso;
  Ravvisata,  quindi, la necessita' di adottare ogni iniziativa utile
finalizzata  ad  evitare  ulteriori situazioni di pericolo o maggiori
danni  a persone o a cose, ricorrendo nella fattispecie i presupposti
di cui all'art. 5, comma 3, della citata legge n. 225/1992;
  Acquisita l'intesa della regione Emilia-Romagna;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

                              Dispone:
                               Art. 1.

  1.   Il   presidente   della  regione  Emilia-Romagna  e'  nominato
commissario  delegato  per  la  situazione  di  emergenza  di  cui in
premessa,  e  provvede,  stanti  le  condizioni  di  somma urgenza, a
disporre  per  la  realizzazione  di tutti gli interventi finalizzati
alla  messa in sicurezza dei luoghi ed alla riduzione del rischio per
persone   e   cose,   utilizzando  le  procedure  d'urgenza  previste
dall'ordinamento giuridico vigente.
  2.   Per  l'adozione  delle  iniziative  di  cui  al  comma  1,  il
commissario  delegato  provvede  utilizzando  le risorse che verranno
assegnate  allo  scopo  con  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  ai  sensi  del  comma  2  dell'art.  32-bis  della legge n.
326/2003 citata in premessa.
  3. Le risorse di cui al comma 2 verranno direttamente trasferite su
una contabilita' speciale all'uopo istituita, intestata al presidente
della regione Emilia-Romagna, commissario delegato.
  4.  Il  commissario delegato trasmette trimestralmente alla regione
Emilia-Romagna   e   al  Dipartimento  della  protezione  civile  una
relazione  sullo  stato  di  attuazione  degli interventi nonche', al
termine  degli  stessi,  una  relazione  conclusiva  corredata  della
rendicontazione delle spese sostenute.
  5.  La  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione   civile   e'   estranea   ad   ogni   rapporto  scaturito
dall'applicazione della presente ordinanza.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 14 maggio 2004

                                            Il Presidente: Berlusconi