MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 maggio 2004 

Riconoscimento alla sig.ra Valente Patricia Edith di titolo di studio
estero   quale   titolo   abilitante   per  l'iscrizione  all'albo  e
l'esercizio in Italia della professione di psicologo.
(GU n.122 del 26-5-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello   straniero,   a  norma  dell'art.  1,  comma  6,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge
n. 189/2002;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione  della  direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998
come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita'
del  decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della sig.ra Valente Patricia Edith nata a Buenos
Aires (Argentina) il 13 dicembre 1963, cittadina italiana, diretta ad
ottenere  ai  sensi  dell'art.  49  del  decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto  legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento del titolo di
psicologa   e   psicoterapeuta,  conseguito  in  Argentina,  ai  fini
dell'accesso  all'albo  e  l'esercizio in Italia della professione di
psicologa e psicoterapeuta;
  Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di
licenciatura  en psicologia presso l'«Universidad de Buenos Aires» il
12  giugno 1991, e che ha ottenuto l'omologazione di detto titolo con
il   titolo  spagnolo  di  licenciado  en  psicologia  da  parte  del
«Ministerio de Educacion y Ciencia» di Spagna in data 16 giugno 1987;
  Considerato che la richiedente e' iscritta presso il «Ministerio de
Salud» di Buenos Aires dal 7 novembre 1991, con matricola n. 17253 ed
inoltre  iscritta presso il «Colegio Oficial de Psicologos de Madrid»
dal 3 ottobre 2003.
  Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi del 27 gennaio
2004;
  Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  Consiglio
nazionale di categoria nella Conferenza sopra citata;
  Ritenuto che non e' possibile seguire il percorso europeo in quanto
dall'iscrizione  all'albo  spagnolo  non  sono  maturati  i  tre anni
previsti dalla direttiva n. 89/48;
  Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione
accademica  e professionale della richiedente appare completa ai fini
dell'iscrizione  nella  sezione  A  dell'albo  degli  psicologi e che
pertanto   non   sia   necessaria  l'applicazione  di  alcuna  misura
compensativa;
  Ritenuto  per  altro  che,  per  l'esercizio della psicoterapia, il
profilo  professionale  della  richiedente  non  corrisponde a quello
dello  psicoterapeuta  italiano e la differenza di formazione e' tale
da non poter essere colmata da misure compensative;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  1.   Alla  sig.ra  Valente  Patricia  Edith  nata  a  Buenos  Aires
(Argentina)  il 13 dicembre 1963, cittadina italiana, e' riconosciuto
il  titolo  professionale  di cui in premessa quale titolo valido per
l'iscrizione all'albo degli psicologi, sezione A, e l'esercizio della
professione in Italia.
  2.  L'istanza  relativa  all'iscrizione  all'albo  professionale in
qualita' di psicoterapeuta, per le ragioni esposte in motivazione, e'
respinta.
    Roma, 17 maggio 2004
                                          Il direttore generale: Mele