Accertamento in merito alla distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo. (Deliberazione n. 117/04/CONS).(GU n.122 del 26-5-2004)
L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione del Consiglio del 30 aprile 2004;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, di istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni recante norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, e in particolare
l'art. 2, concernente il divieto di posizioni dominanti;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito con
legge 24 febbraio 2004, n. 43, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2004;
Visto il regolamento in materia di costituzione e mantenimento di
posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni, adottato con
delibera del 23 marzo 1999, n. 26/99, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;
Vista la propria delibera n. 365/00/CONS del 13 giugno 2000,
recante «Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti ai
sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 249/1997», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 163 del 14
luglio 2000;
Vista la propria delibera n. 13/03/CONS del 9 gennaio 2003, recante
«Conclusione dell'analisi della distribuzione delle risorse
economiche nel settore televisivo nel triennio 1998-2000, avviata ai
sensi della delibera 212 02 CONS», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2003;
Vista la propria delibera n. 14/03/CONS del 9 gennaio 2003, recante
«Avvio del procedimento finalizzato alla verifica della sussistenza
di posizioni dominanti nel settore televisivo ai sensi dell'art. 2,
comma 7 della legge 31 luglio 1997», n. 249, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio
2003;
Vista la delibera n. 226/03/CONS, del 27 giugno 2003, recante
«Procedimento finalizzato alla verifica della sussistenza delle
posizioni dominanti nel settore televisivo ai sensi dell'art. 2,
comma 7 della legge 31 luglio 1997, n. 249», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 2 agosto
2003, con la quale e' stato avviato l'accertamento in merito alla
distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo;
Viste le risultanze istruttorie, notificate alle parti interessate,
in data 16 aprile 2004;
Visti gli atti del procedimento;
Udite le parti del procedimento, in data 30 aprile 2003;
Vista la delibera n. 116/04/CONS, del 30 aprile 2004, con la quale
e' stata rigettata l'istanza di proroga del termine di conclusione
del procedimento presentata dalla societa' RTI S.p.A.;
Considerato quanto segue:
1) L'analisi della distribuzione delle risorse economiche del settore
televisivo negli anni 2001-2003.
L'art. 1, comma 3 della delibera n. 226/03/CONS, recante
«Procedimento finalizzato alla verifica della sussistenza delle
posizioni dominanti nel settore televisivo ai sensi dell'art. 2,
comma 7 della legge 31 luglio 1997, n. 249», adottata dall'Autorita'
in data 27 giugno 2003, dispone l'avvio di: «un'analisi finalizzata
alla rilevazione della distribuzione delle risorse economiche nel
settore televisivo negli anni 2001, 2002 e 2003, ai fini
dell'accertamento, nel periodo indicato, dell'eventuale sussistenza
di posizioni dominanti di cui all'art. 2 della legge n. 249/1997 da
concludersi entro il 30 aprile 2004». «La delibera n. 226/03/CONS,
oltre a definire un termine per l'accertamento della distribuzione
delle risorse economiche per il triennio in esame, dispone altresi'
che tale analisi vada svolta utilizzando in via prioritaria i dati
della Informativa Economica di Sistema (di seguito IES).
L'Autorita' ha svolto l'elaborazione dei dati IES, trasmessi ai
sensi della disciplina dettata dalla delibera n. 129/02/CONS, del
24 aprile 2002, recante Informativa Economica di Sistema, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del
30 aprile 2002. Si precisa che a partire dall'esercizio 2002 le
imprese hanno trasmesso i modelli allegati alla delibera n.
129/02/CONS attraverso la modalita' telematica, in conformita' a
quanto disposto dall'art. 1, della delibera n. 129/03/CONS,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100
del 2 maggio 2003.
Relativamente all'anno 2003, l'Autorita' ha inviato una specifica
richiesta alle imprese del settore televisivo (sia emittenti
televisive che concessionarie di pubblicita) di trasmettere in via
telematica, alla data del 31 marzo 2004, i dati di conto economico
relativi ai proventi dell'attivita' televisiva maturati al
31 dicembre 2003. Infatti il termine per la presentazione dei dati
IES e' fissato dall'art. 1, comma 3, della delibera n. 129/02/CONS al
31 luglio di ciascun anno. La trasmissione dei dati 2003 e' stata
svolta comunque in conformita' ai modelli IES di cui alla delibera n.
129/02/CONS.
L'Informativa economica di sistema ha un'architettura modulare in
virtu' della quale i modelli economici presentati dalle imprese per
la rilevazione dei proventi, di cui all'art. 2, comma 8 della legge
n. 249/1997, devono rispettare dei criteri di quadratura contabile e
devono rispondere al contenuto dei prospetti di stato patrimoniale e
conto economico pubblicati in bilancio. I criteri di classificazione
dei proventi utilizzati nella IES sono omogenei nei vari anni in
esame, viceversa sono mutate soltanto le modalita' di trasmissione
delle informazioni, che si adeguano agli standard di evoluzione
telematica sviluppati nelle amministrazioni pubbliche. Inoltre, per
la verifica dei dati acquisiti sono stati implementati molteplici
controlli: rispondenza ai dati di bilancio e quadratura contabile,
verifica della corretta compilazione della IES, individuazione delle
imprese inadempienti ed integrazione delle risposte incomplete. Per i
principali operatori, al di la' dei meri prospetti contabili e'
stata, in aggiunta, verificata la coerenza dei dati trasmessi con
riferimento all'intero contenuto informativo dei bilanci d'esercizio
e consolidati.
2) Lo sviluppo del contraddittorio.
Il Consiglio dell'Autorita' nella sua riunione del 15 aprile ha
ritenuto conclusa l'attivita' prevista dall'art. 1, comma 3, della
delibera n. 226/03/CONS, autorizzando la trasmissione degli esiti,
che sono stati notificati ai soggetti interessati in data 16 aprile
2004. Il documento e' stato notificato alle seguenti societa': RAI
S.p.A, SIPRA S.p.A., RTI S.p.A., Publitalia80 S.p.A., Mediaset
S.p.A., Rete A S.r.l. e Centro Europa 7 S.r.l. Il Consiglio ha
altresi' fissato il termine per l'invio delle memorie conclusive per
il giorno 26 aprile 2004 e la data dell'audizione conclusiva per
successivo 30 aprile 2004.
In data 26 aprile le societa' RAI, RTI, Sipra e Publitalia80 hanno
trasmesso all'Autorita' le proprie osservazioni inerenti l'attuazione
delle disposizioni di cui alla delibera n. 226/03/CONS.
In data 30 aprile si e' svolta l'audizione conclusiva innanzi al
Consiglio, alla quale hanno partecipato le societa' RAI, SIPRA, RTI e
Publitalia80. Nel corso dell'audizione le parti intervenute hanno
illustrato al Consiglio le proprie posizioni in ordine alle
problematiche oggetto di analisi.
Di seguito si offre una sintesi delle principali argomentazioni
sviluppate dai soggetti intervenuti nel corso del contraddittorio.
La posizione di RTI.
La societa' sostiene che le previsioni di cui all'art. 3 della
legge n. 249/1997 non siano state attuate per la sopravvenienza del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito con legge
24 febbraio 2004, n. 43, riguardante modalita' e tempi della
definitiva cessazione del c.d. «regime transitorio». La citata legge
ha avuto l'effetto, nella tesi proposta, «di mutare sostanzialmente
le condizioni del mercato televisivo» avendo promosso «la
ricognizione del sistema con riguardo alla conversione alla
tecnologia digitale».
RTI sottolinea, nella propria memoria, di aver pienamente
ottemperato al «formale richiamo», formulato dall'Autorita' nella
delibera n. 226/03/CONS, astenendosi da atti o comportamenti volti a
conseguire una posizione dominante nel settore televisivo o a violare
i divieti di legge.
La societa', inoltre, richiama gli argomenti gia' trattati nel
corso del procedimento di cui alla delibera n. 226/03/CONS
relativamente alle seguenti tematiche: presunzione di posizione
dominante, applicabilita' della clausola dello sviluppo spontaneo,
definizione di proventi e risorse.
In merito alla quantificazione delle risorse del mercato la
societa', nella memoria inviata il 26 aprile 2004, sostiene che
l'Autorita' avrebbe utilizzato modalita' di rilevazione dei dati non
omogenee nel triennio ed inoltre abbia rilevato puntualmente solo il
95 per cento delle risorse del mercato. RTI ha prodotto uno studio
dell'Istituto di Economia dei Media (datato aprile 2004) in cui viene
stimata la spesa di comunicazione in Italia dal 1998 al 2003,
applicando metodologie di calcolo conformi all'interpretazione dei
concetti di risorse e proventi proposta dalla societa'. Lo studio
quantifica il valore delle risorse considerando il canone RAI
comprensivo della quota spettante all'erario, la spesa degli utenti
in acquisto di servizi di televisione a pagamento lordo dell'IVA e
misurando la spesa degli inserzionisti al lordo delle commissioni
delle agenzie d'intermediazione. Lo studio sottolinea anche
l'incremento della spesa sostenuta dalle famiglie (abbonamenti e
canone RAI) in rapporto alla spesa degli investitori pubblicitari.
Quanto alla tendenze evolutive, RTI afferma che vi sia una
sostanziale apertura del mercato alla concorrenza comprovata
dall'ingresso nel settore di gruppi imprenditoriali internazionali,
come quelli facenti capo ai gruppi SKY Italia ed HCSC. La societa'
prosegue osservando che la novita' di maggiore rilievo e' data dalla
transizione al sistema televisivo digitale terreste che, riducendo la
scarsita' di frequenze, potra' portare giovamenti sul piano della
concorrenza e del pluralismo.
Come conclusione delle proprie tesi, la societa' RTI ha richiesto
di procedere all'archiviazione del procedimento ovvero, in subordine,
all'avvio di una nuova fase istruttoria tesa ad effettuare una
«ricognizione del sistema nel nuovo quadro, tecnologico e normativo».
Inoltre, RTI in data 22 aprile 2004, ha presentato un'istanza di
proroga del termine per la conclusione del procedimento, ai sensi
dell'art. 15 del regolamento, di cui alla delibera n. 26/99,
motivando tale richiesta prevalentemente con la sopravvenienza del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, che, nella tesi della
societa', avrebbe mutato il contesto giuridico ed economico di
riferimento. L'Autorita' ha rigettato tale istanza con delibera n.
116/04/CONS ritenendo il citato decreto-legge inconferente rispetto
al contenuto dell'istruttoria, poiche' sotto il profilo sostanziale
il decreto-legge non ha mutato le condizioni del mercato televisivo,
ne' ha modificato la norma di cui all'art. 2, comma 7, della legge n.
247/1997 che rimane pienamente in vigore.
Nel corso dell'audizione conclusiva, RTI ha ribadito di aver
ottemperato al formale richiamo non avendo posto in essere atti o
comportamenti vietati ai sensi dell'art. 2, legge n. 249/1997. Tale
assunto sarebbe avvalorato dalla tesi secondo cui il superamento
delle soglie non costituisca di per se' una posizione dominante
vietata. Da cio' deriverebbe che la quota di mercato detenuta da RTI
e' compatibile con il formale richiamo di cui alla delibera n.
226/03/CONS.
La posizione di Publitalia80.
La societa' ritiene che la delibera n. 226/03/CONS subordini
l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 7 della legge
n. 249/1997, al verificarsi di due condizioni: «in primo luogo,
all'esito dell'analisi della distribuzione delle risorse economiche
del settore televisivo negli anni 2001, 2002 e 2003; in secondo
luogo, all'esito dell'attuazione delle previsioni degli articoli 3,
commi 7, 3 e 9 della legge n. 249/1997, in applicazione della
sentenza della Corte Costituzionale n. 466/02».
Quanto alla seconda condizione Publitalia80 evidenzia come le
previsioni di cui all'art. 3 della legge n. 249/1997 non siano state
attuate per la sopravvenienza del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.
352, convertito con legge 24 febbraio 2004, n. 43, riguardante
modalita' e tempi della definitiva cessazione del cosiddetto «regime
transitorio».
La societa' richiama, inoltre, le considerazione in merito agli
argomenti gia' trattati nel corso del procedimento di cui alla
delibera n. 226/03/CONS relativamente alle tematiche della
presunzione di posizione dominante, applicabilita' della clausola
dello sviluppo spontaneo ed alla definizione dei concetti di proventi
e risorse.
Relativamente alla quantificazione delle risorse del mercato, la
societa' sostiene che l'Autorita' avrebbe operato sulla base di un
quadro informativo non completo ed esauriente, sulla base delle
medesime osservazioni proposte da RTI. In particolare, con
riferimento alla quantificazione delle risorse del mercato la
societa', nel corso dell'audizione, ha affermato che l'Autorita'
avrebbe utilizzato modalita' di rilevazione dei dati non omogenee nel
triennio ed inoltre abbia rilevato puntualmente solo il 95 per cento
delle risorse del mercato. La societa' ha richiamato i risultati del
citato studio dell'Istituto di Economia dei Media (datato aprile
2004) in cui viene stimata la spesa di comunicazione in Italia dal
1998 al 2003, applicando metodologie di calcolo conformi
all'interpretazione dei concetti di risorse e proventi proposta dalla
societa'. Publitalia80, nel corso dell'audizione conclusiva, ha
inoltre depositato un documento che illustra le quote di mercato
degli operatori ricalcolato secondo i criteri proposti da
RTI/Publitalia80.
In sintesi, Publitalia80 chiede al Consiglio di dichiarare che
l'esponente non detiene una posizione dominante ne lesiva del
pluralismo e pertanto chiede al Consiglio di procedere
all'archiviazione del procedimento, ovvero, in subordine, all'avvio
di una nuova fase istruttoria tesa ad effettuare una «ricognizione
del sistema nel nuovo quadro, tecnologico e normativo».
Nel corso dell'audizione conclusiva la societa' ha espresso, in
particolare, le proprie tesi riguardanti presunti errori nelle
rilevazioni delle quote di mercato, sostenendo che l'Autorita'
avrebbe utilizzato modalita' di rilevazione dei dati non omogenee nel
triennio e, inoltre, avrebbe rilevato puntualmente solo il 95 per
cento delle risorse del mercato. Publitalia80 ha poi ribadito di
considerare la clausola dello sviluppo spontaneo non come una norma
per la prima applicazione della legge, ma come una deroga permanente
al superamento dei limiti di cui all'art. 2, comma 8, nel caso in cui
i soggetti non pongano in essere intese o concentrazioni lesive della
concorrenza.
La posizione di SIPRA.
La societa' Sipra, come esplicitato nella memoria del 26 aprile
2004 e nel corso dell'audizione conclusiva, ribadisce la propria
estraneita' a qualsivoglia tipo di violazione dei divieti di cui
all'art. 2, delle legge n. 249/1997 soprattutto in considerazione del
non superamento dei limiti del 30 per cento per la raccolta di
risorse economiche.
Quanto alle ulteriori considerazioni con particolare riferimento al
concetto di unita' economica ed all'applicabilita' della clausola di
sviluppo spontaneo, la societa' rimanda integralmente alle memorie
depositate nel corso del procedimento di cui alla delibera n.
226/03/CONS.
La societa' ha formulato richiesta di accesso agli atti in data
26 aprile 2004. L'accesso si e' svolto in data 29 aprile.
La posizione di RAI.
La societa', in prima istanza, ha dichiarato di ritenere irrituale
l'iter procedimentale seguito dall'Autorita'. In estrema sintesi, RAI
sostiene che, nel caso in cui la delibera n. 226/03/CONS avesse
inteso prospettare l'avvio di un'istruttoria, allora il procedimento
sarebbe illegittimo per violazione della legge n. 241 del 1990 e del
Regolamento di cui alla delibera n. 26/99. Diversamente, se la
delibera n. 226/03/CONS avesse inteso semplicemente avviare un
analisi, allora le risultanze istruttorie, notificate alle parti il
16 aprile, non potrebbero essere validamente utilizzate in quanto non
conseguenti ad un'istruttoria.
Nel merito, relativamente alla specificita' del servizio pubblico
radiotelevisivo e delle conseguenti esigenze di finanziamento, RAI
sottolinea gli aspetti gia' sottoposti all'attenzione dell'Autorita'
e valutati in occasione del procedimento di cui alla delibera n.
226/03/CONS e ribadisce che «il ruolo centrale che il servizio
pubblico radiotelevisivo svolge nella societa' moderna e' del resto
riconosciuto anche a livello comunitario ed internazionale».
La societa' evidenzia, inoltre, come la decisione della Commissione
europea del 15 ottobre 2003 e la lettera ex art. 17 del regolamento
CE n. 659/1999 confermino che la programmazione della RAI e' da
ricondursi nella sua integralita' alla funzione di servizio pubblico,
da cio' consegue che «l'emittente di servizio pubblico deve poter
contare su un regime economico tale da garantirle un ammontare di
risorse adeguato e idoneo a svolgere con efficacia ed incisivita' la
propria missione [...] in conclusione quindi la Commissione ha
richiamato la necessita' che il regime finanziario del servizio
pubblico radiotelevisivo sia esaminato unicamente alla luce del
fondamentale standard di proporzionalita'.».
Alla luce dell'ordinamento comunitario RAI sostiene che qualsiasi
provvedimento adottato dall'Autorita' ai sensi dell'art. 2, comma 7,
avrebbe l'esito di impedire il conseguimento della missione di
servizio pubblico, ad oggi svolta attraverso fonti di finanziamento
conformi al principio di proporzionalita', come attestato dalla
verifiche della Commissione europea.
La societa', inoltre, richiama integralmente le argomentazioni gia'
proposte nel corso del procedimento di cui alla delibera n.
226/03/CONS, con riferimento alle seguenti tematiche: applicabilita'
dei limiti strutturali alla raccolta di risorse, definizione di
posizione dominante vietata, considerazioni relative al computo del
canone RAI.
Con riferimento a quest'ultimo argomento RAI ribadisce la
necessita' che siano scorporate dai proventi le quote di canone
destinate ai servizi non riferibili all'emittenza televisiva via
etere terrestre ed in particolare: radiofonia, offerta satellitare,
informazione regionale, trasmissioni radiofoniche e televisive per le
minoranze linguistiche, gestione abbonamenti TV, Rai International. A
tale scopo la societa' ha presentato delle tabelle di sintesi che
riportano, per gli anni 2001-2003, il dettaglio delle quote di canone
impiegate in tali servizi.
In conclusione, la societa' chiede che, alla luce dell'analisi del
quadro normativo nazionale ed internazionale, non sia configurabile
in capo a RAI alcuna violazione delle disposizioni in materia di
posizioni dominanti nel settore televisivo, in quanto qualsiasi
misura correttiva non avrebbe altro effetto se non quello di
pregiudicare il servizio pubblico radiotelevisivo, con effetti
negativi sulla tutela del pluralismo ed in contrasto con i principi
comunitari.
Nel corso dell'audizione conclusiva, RAI ha ribadito i rilievi
procedurali svolti in sede di stesura della memoria finale. Ha
rimarcato, inoltre, come il potere sanzionatorio dell'Autorita'
sarebbe allo stato attuale «bloccato» in attesa di una valutazione
sugli adempimenti istruttori affidati all'Istituzione dal
decreto-legge n. 352. La societa' ha sottolineato come tale
interpretazione risulterebbe coerente con il dispositivo dalla
delibera n. 226/03/CONS che condiziona l'adozione di una decisione ex
art. 2, comma 7, legge n. 249/1997, sia all'analisi sul triennio
2001-2003 sia all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3,
della legge n. 249/1997.
Rai ha illustrato, inoltre, un'analisi circa l'andamento dei
proventi di cui all'art. 2, comma 8, lettera a), legge n. 249/1997
dove ha evidenziato che, nel periodo oggetto di analisi, le risorse
assorbite dalla societa' hanno subito un continuo decremento. La
societa' ha sviluppato, altresi', un'analisi delle singole componenti
di ricavo che presenta l'andamento negativo del valore reale della
componente canone e delinea una quota di mercato decrescente, e
comunque di non dominanza, per quanto attiene alle risorse c.d.
contendibili, ossia abbonamenti pay-tv e pubblicita'.
3) Rilievi interpretativi.
Le argomentazioni presentate dagli operatori non differiscono, sul
piano sostanziale, dalle osservazioni gia' formulate in occasione del
procedimento relativo agli anni 1998-2000 che e' stato definito,
anche per quanto riguarda i citati rilievi interpretativi, con la
delibera n. 226/03/CONS.
Con riferimento ai rilievi di ordine procedurale avanzati dalle
parti, relativamente all'assenza di contraddittorio ed alla presunta
illegittimita' dell'iter procedurale seguito dall'Autorita', si
evidenzia che quanto previsto dal Regolamento contenuto nella
delibera n. 26/99 e' stato soddisfatto.
In particolare, alle parti interessate e' stato ritualmente
notificato con delibera n. 226/03/CONS il provvedimento di avvio
dell'istruttoria consentendo il pieno esercizio dei poteri e delle
facolta' previste dall'art. 5, comma 2, della delibera n. 26/99.
Il Consiglio dell'Autorita', nella sua riunione del 15 aprile 2004,
ha ritenuto conclusa l'attivita' di analisi prevista dall'art. 1,
comma 3, della delibera n. 226/03/CONS, autorizzando la trasmissione
delle risultanze istruttorie che sono state notificate ai soggetti
interessati in data 16 aprile 2004. Il Consiglio ha, altresi',
fissato il termine per l'invio delle memorie conclusive per il giorno
26 aprile 2004.
In data 26 aprile le societa' RAI, RTI, Sipra e Publitalia80, hanno
trasmesso all'Autorita' le proprie memorie inerenti l'attuazione
delle disposizioni di cui alla delibera n. 226/03/CONS.
La societa' Sipra, inoltre, in data 26 aprile 2004 ha formulato
richiesta di accesso agli atti, ai sensi dell'art. 11 della delibera
26/99; l'accesso si e' svolto in data 29 aprile.
La richiesta di accesso agli atti formulata da RAI e' pervenuta il
28 aprile 2004 ed e' stata accolta in pari data fornendo accesso il
successivo 29 aprile. La societa' ha ritenuto di non procedere
all'accesso agli atti.
In data 30 aprile, infine, si e' tenuta l'audizione conclusiva
innanzi al Consiglio nel corso della quale le societa' RAI, SIPRA,
RTI, Publitalia80 hanno illustrato le proprie posizioni in ordine
alle problematiche oggetto del procedimento.
Quanto ai rilievi avanzati dalle societa' RTI e Publitalia80 sulla
metodologia di rilevazione dei dati, si segnala che le modalita' di
rilevazione adottate dall'Autorita' sono state omogenee nel corso del
triennio, basandosi, come noto, sull'uso dei modelli economici
relativi alla Informativa Economica di Sistema che, in ciascun anno
oggetto di analisi, facevano riferimento alla disciplina prevista
dalla delibera n. 129/02/CONS. Relativamente alla presunta
incompletezza nella rilevazione delle risorse del mercato la
copertura del 95 per cento delle risorse si riferisce, come e' di
tutta evidenza, non alla quantificazione delle risorse del mercato,
ma bensi' all'ulteriore verifica sui dati compiuta attraverso
l'analisi dell'intero contenuto informativo dei bilanci d'esercizio e
consolidati.
In merito all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 7
della legge n. 249/1997, come disposto dalla delibera n. 226/03/CONS,
la tesi sostenuta dalle parti e' che le previsioni di cui all'art. 3
della legge n. 249/1997 non siano state attuate per la sopravvenienza
del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito con legge
24 febbraio 2004, n. 43, riguardante modalita' e tempi della
definitiva cessazione del regime transitorio.
A tale proposito si osserva che il riferimento alla sopravvenienza
del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito con legge
24 febbraio 2004, n. 43, pare inconferente rispetto al contenuto
dell'istruttoria. Infatti, sotto il profilo sostanziale, il
decreto-legge non ha mutato le condizioni del mercato televisivo, ne'
ha modificato la norma di cui all'art. 2, comma 7, della legge n.
247/1997 la quale rimane pienamente in vigore, e si applica in modo
comune per eliminare violazioni che fanno capo a norme sostanziali
diverse e finalizzate a tutelare, in un caso la contendibilita' delle
risorse economiche e nell'altro la disponibilita' di risorse
frequenziali.
Infine, l'art. 1 della delibera n. 226/03/CONS, nella parte in cui
dispone l'avvio dell'istruttoria relativamente agli anni 2001, 2002 e
2003, non condiziona formalmente l'adozione di provvedimenti di cui
all'art. 2, comma 7, della legge n. 249/1997 all'attuazione delle
previsioni di cui agli articoli 3, comma 7 e 9, della legge n.
249/1997.
4) Tendenze evolutive dei mercati.
L'Autorita' rileva che, con riferimento alle tendenze evolutive dei
mercati nel periodo 2001-2003, l'accertamento sulla distribuzione
delle risorse economiche conferma sostanzialmente gli assetti di
mercato gia' rilevati nell'analisi 1998-2000, di cui alle delibere n.
13/03/CONS e n. 226/03/CONS. In particolare risulta confermata la
valutazione del Consiglio dell'Autorita' in merito all'assetto del
mercato televisivo italiano: «comunque caratterizzato da una
struttura oligopolistica con le caratteristiche proprie del duopolio,
ove peraltro risultano confermate anche le difficolta' degli
operatori minori ad acquisire quote di audience e di risorse
pubblicitarie significative, soprattutto con riferimento al settore
dell'offerta di trasmissioni televisive terrestri in chiaro.» A
seguito dell'entrata in vigore delle legge n. 66/2001 si e' inoltre
verificata una ulteriore concentrazione derivante dalla cessione di
rami d'azienda e di impianti da parte di numerose emittenti locali a
favore delle maggiori emittenti televisive nazionali (TV
Internazionale, RTI, RAI).
Con riferimento alle offerte televisive a pagamento, risulta
confermata la crescita di questo settore, che appare il piu' dinamico
nel panorama del mercato televisivo italiano. Infatti, se la
televisione in chiaro via etere presenta le caratteristiche di un
prodotto maturo fortemente condizionato dagli andamenti del ciclo
economico, la televisione a pagamento ha mostrato, anche in una
difficile congiuntura di mercato, tassi di crescita rilevanti nel
periodo in esame. Con riferimento ai problemi di natura
economico-finanziaria manifestati delle piattaforme Stream e
Telepiu', gli stessi dovrebbero essere superati grazie alla recente
acquisizione e fusione della societa' Telepiu' da parte di Stream
S.p.A., ora denominata SKY Italia, attraverso la quale si potrebbe
ottenere nel medio periodo una razionalizzazione dei costi di
gestione mediante economie di scala, un rafforzamento della posizione
della televisione nella negoziazione dei diritti con le controparti e
l'apporto di nuovi mezzi finanziari immessi dall'azionista NewsCorp.
Per quanto riguarda le tendenze evolutive, si segnala l'ingresso
nel mercato di un operatore internazionale quale il gruppo HCSC
Italia S.p.A./TF1 SA che ha acquisito il controllo delle societa'
Prima TV ed Europa TV. L'operazione e' stata autorizzata
dall'Autorita' con delibera n. 421/03/CONS del 26 novembre 2003,
relativamente al profilo della nazionalita', e successivamente
perfezionata dalle parti nel dicembre 2003 e nel gennaio 2004.
L'emittente Prima TV ha, inoltre, dedicato una quota significativa
dei propri impianti alla diffusione in tecnica digitale terrestre ed
ha dato l'avvio alla sperimentazione di alcuni canali soltanto nei
primi mesi del 2004. L'ingresso dell'operatore HCSC Italia/TF1, ad
oggi, in relazione alla programmazione proposta, non ha comportato
rilevanti impatti sulla dinamica concorrenziale del mercato
televisivo.
L'Autorita' ha rilevato nella delibera n. 226/03/CONS come: «non
sia possibile allo stato adottare i provvedimenti previsti dall'art.
2, comma 7 della legge nei confronti di soggetti che hanno superato
le soglie di cui al comma 8, in base a elementi istruttori risalenti
al triennio 1998-2000 e che occorre ora aggiornare con riferimento al
triennio in corso.» Terminato l'aggiornamento e considerate le
tendenze evolutive dei mercati, non si rilevano discordanze circa le
valutazioni gia' svolte in merito alla dinamica competitiva nella
delibera n. 226/03/CONS.
In merito al grado di pluralismo del settore radiotelevisivo,
richiamato dall'art. 2, comma 7 della legge n. 249/1997, nel corso
dell'analisi svolta dall'Autorita' sul triennio 2001-2003 non sono
state riscontrate sostanziali variazioni rispetto a quanto verificato
nella delibera n. 226/03/CONS. In relazione alle risorse tecniche del
mercato, come sopra menzionato, si e' peraltro assistito al
verificarsi di numerose cessioni di rami d'azienda e di impianti da
parte di emittenti locali a favore delle maggiori emittenti
televisive nazionali, mentre le risorse economiche e le quote di
raccolta pubblicitaria rimangono sostanzialmente concentrate
nell'ambito dei soggetti notificati.
Inoltre, allo stato, non si sono verificate modifiche negli assetti
strutturali del mercato, in relazione alla mancata applicazione
dell'art. 3, commi 7 e 9, della legge n. 249/1997, in seguito
all'adozione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito
con legge 24 febbraio 2004, n. 43. Pertanto non si rilevano tendenze
alla deconcentrazione delle risorse tecniche ed ai conseguenti
impatti sulla raccolta delle risorse economiche oggetto della
presente analisi, cosi' come poteva prospettarsi in relazione
all'applicazione della sentenza della Corte costituzionale del
20 novembre 2002, n. 466, entro il termine «certo, e non prorogabile»
del 31 dicembre 2003.
Per quanto riguarda l'impatto sulla distribuzione delle risorse
economiche dello sviluppo della televisione digitale terrestre, si
possono prospettare diverse dinamiche di medio/lungo periodo: da un
lato la frammentazione degli ascolti che facilitano l'ingresso di
nuovi fornitori di contenuti, per lo piu' per programmazioni
destinate a target specifici, dall'altra la concentrazione nei
confronti dei palinsesti generalisti che si caratterizzano per i
rilevanti investimenti. Nel lungo periodo si potra' rilevare un
impatto sulla distribuzione delle risorse economiche legato allo
sviluppo di nuove forme di pubblicita' interattiva o personalizzata
che, allo stato, sono ancora in fase di progettazione.
Si rileva infine che in data 29 aprile 2004 il Parlamento ha
approvato il D.D.L. 2175 - B-bis recante norme di principio in
materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI
radiotelevisione italiana S.p.A. nonche' delega al Governo per
l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, che e' in fase
di promulgazione e pubblicazione.
Accertato che:
a) Negli anni 2001-2003 la societa' RAI S.p.A. ha superato le
soglie di cui all'art. 2, comma 8 della legge n. 249/1997 in ciascuno
dei tre anni oggetto di analisi, avendo raccolto le seguenti quote di
risorse:
----> Vedere quote a pag. 38 <----
e) Inoltre che:
1) la delibera n. 226/03/CONS art. 1, comma 1, ha accertato che
le societa' RAI S.p.A., Publitalia80 S.p.A. e RTI S.p.A., per il
triennio 1998-2000, hanno superato i limiti di cui all'art. 2, comma
8 della legge n. 249/1997;
2) la medesima delibera ha effettuato formale richiamo alle
societa' RAI S.p.A., Publitalia80 S.p.A. e RTI S.p.A. affinche' non
ponessero in essere atti o comportamenti vietati ai sensi dell'art. 2
della legge n. 249/1997;
3) il superamento dei limiti di cui all'art. 2, comma 8 della
legge n. 249/1997 prefigura nel contesto di mercato in esame
posizione dominante ai sensi della legge medesima.
Delibera:
Art. 1.
1. La conclusione dell'attivita' di analisi della distribuzione
delle risorse economiche nel settore televisivo, relativa agli anni
2001, 2002 e 2003, avviata con delibera n. 226/03/CONS, con
l'accertamento del superamento da parte delle societa' RAI S.p.A.,
RTI S.p.A. e Publitalia80 S.p.A. dei limiti di cui all'art. 2, comma
8 della legge n. 249/1997, cosi' come gia' accertato, per gli anni
1998, 1999 e 2000, con la predetta delibera.
2. Il Commissario Vincenzo Monaci e' incaricato di esaminare,
riferire e proporre al Consiglio in merito alle misure da adottarsi
ai sensi della legge n. 249/1997 in relazione agli accertamenti di
cui al comma 1, anche alla luce dei mutamenti del quadro normativo di
riferimento e dei risultati dell'esame in corso da parte
dell'Autorita' della complessiva offerta di programmi televisivi
digitali terrestri previsto dalla legge n. 43/2004.
La presente delibera e' notificata ai soggetti che partecipano al
procedimento ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' e nel
sito web: www.agcom.it
Roma, 30 aprile 2004
Il presidente: Cheli