AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 28 aprile 2004 

Mancato pagamento ai subappaltatori. (Determinazione n. 7).
(GU n.122 del 26-5-2004)

                            IL CONSIGLIO

Considerato in fatto.
  La  societa'  Valcantieri  s.p.a.  (gia'  GE.CO. s.r.l.) ha chiesto
all'Autorita'  di  esprimere  il  proprio avviso in ordine all'esatta
interpretazione dell'art. 18, comma 3-bis, della legge 19 marzo 1990,
n.  55,  e segnatamente in ordine ai poteri riconosciuti in capo alla
stazione   appaltante   in   caso   di   mancata  consegna  da  parte
dell'appaltatore delle fatture quietanzate dei subappaltatori.
Ritenuto in diritto.
  Preliminarmente  deve  osservarsi che l'Autorita' ha gia' svolto le
proprie  considerazioni in materia di pagamenti ai subappaltatori, in
particolare  nella determinazione n. 8 del 26 marzo 2003, nella quale
e'  stato  affermato  che,  ai  sensi dell'art. 18, comma 3-bis della
legge  n.  55/1990, la stazione appaltante, dandone notizia nel bando
di  gara, puo' optare, per il pagamento delle lavorazioni affidate in
subappalto, per una delle due seguenti discipline:
    a) pagamento  -  alla  maturazione  secondo  quanto  previsto dal
contratto  di  appalto di ogni stato di avanzamento - direttamente al
subappaltatore   in   base  alla  specificazione  dell'importo  delle
lavorazioni eseguite dal subappaltatore fornita dall'appaltatore;
    b)  pagamento  nei  confronti dell'appaltatore, con l'obbligo per
quest'ultimo  di  trasmettere  alla  stazione appaltante, entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti,
copia  delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al
subappaltatore   con   l'indicazione   delle   ritenute   a  garanzia
effettuate.
  L'Autorita'  ha,  altresi',  espresso  avviso  in ordine al mancato
invio   da  parte  dell'appaltatore  delle  fatture  quietanzate  del
subappaltatore,  entro i termini indicati dalla norma in esame, nella
deliberazione  n.  209  del  24-25 luglio  2002, nella quale e' stata
ritenuta   illegittima,  in  tale  circostanza,  la  sospensione  dei
pagamenti  nei confronti dell'appaltatore, in quanto l'art. 18, comma
3-bis, della legge n. 55/1990 e s.m. non riconosce espressamente tale
facolta' all'amministrazione.
  Quanto  sopra,  in  virtu'  del fatto che nessun rapporto giuridico
sorge,   in   virtu'   del   contratto  di  subappalto  o  della  sua
autorizzazione,  tra  stazione appaltante e subappaltatore, posto che
la  suddetta  autorizzazione  comporta  solo  che  il  subappalto  e'
consentito  e  null'altro:  nessuna azione diretta compete, pertanto,
alla  pubblica  amministrazione  nei  confronti del subappaltatore, e
viceversa.
  Infatti, l'art. 18, comma 3-bis, della legge n. 55/1990, stabilisce
che  «i  pagamenti  relativi ai lavori svolti dalsubappaltatore o dal
cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che e' obbligato a
trasmettere  entro  venti  giorni  dalla  data  di  ciascun pagamento
effettuato,  copia  delle fatture quietanzate con l'indicazione delle
ritenute  a  garanzia  effettuate»,  ma  nulla dispone in ordine alle
conseguenze  per  il  mancato  invio  delle  fatture  quietanzate del
subappaltatore alla stazione appaltante.
  Di conseguenza, non sembra consentito che il comportamento in esame
possa  giustificare,  come  invece  asserito  dalla  richiedente, una
trattenuta  da  parte  della  committenza  delle  somme ancora dovute
all'appaltatore  stesso,  e cio' proprio in virtu' dell'autonomia del
rapporto  contrattuale  di  subappalto,  rispetto a quello principale
d'appalto   intercorrente  tra  P.A.  ed  aggiudicatario,  pur  se  a
quest'ultimo collegato in quanto negozio giuridico secondario.
  Ne  deriva  che  nel caso in cui la stazione appaltante, come nella
fattispecie  in esame, abbia stabilito che il pagamento nei confronti
del  subappaltatore  e' a carico del solo appaltatore, non insorgendo
alcun    rapporto    giuridico   fra   pubblica   amministrazione   e
subappaltatore,   nessuna  azione  diretta  compete  alla  prima  nei
confronti  di  quest'ultimo,  il  quale tuttavia, per il recupero dei
suoi crediti, puo' invocare la disposizione di cui all'art. 353 della
legge   20 marzo   1865   n.   2248  All.  F,  circa  la  concessione
preferenziale  di  sequestri sulle somme dovute all'appaltatore dalla
pubblica amministrazione.
  Tuttavia, preme evidenziare che l'art. 18, comma 3-bis, della legge
n.  55/1990,  sopra riportato, stabilisce che l'«aggiudicatario (...)
e'  obbligato  a  trasmettere  entro  venti  giorni (...) copia delle
fatture  quietanzate  (...)».  La  norma  pur non prevedendo, come in
precedenza  evidenziato,  espressamente  le conseguenze derivanti dal
mancato  rispetto della stessa, pone pero' in capo all'aggiudicatario
un  obbligo  nei  confronti della stazione appaltante e detto obbligo
rientra  a  tutti  gli  effetti  tra  gli  obblighi  contrattuali che
l'impresa assume con la sottoscrizione del contratto.
  Pertanto,  si  ritiene  che  l'incombenza non soddisfatta configuri
un'ipotesi  di  inadempimento contrattuale dell'appaltatore, idonea a
giustificare  l'escussione  della  cauzione  definitiva rilasciata da
quest'ultimo.
  Deve,  infatti,  considerarsi  che  l'art. 30, comma 2, della legge
quadro,  stabilisce che la «garanzia copre gli oneri per il mancato o
inesatto  adempimento  (...)»,  mentre  l'art.  101  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  554/1999  e  s.m.,  che integra la
predetta  norma, sancisce che la cauzione definitiva e' finalizzata a
garantire  l'adempimento  di  «tutte  le  obbligazioni  del contratto
(...)».
  La  garanzia  de  qua garantisce, dunque, l'adempimento di tutte le
obbligazioni  dedotte  in  contratto  e  percio'  anche di quelle che
comportano  prestazioni  da  parte  dell'appaltatore nei confronti di
terzi  al  cui  adempimento l'Amministrazione e' comunque interessata
sotto il profilo della tutela dell'interesse pubblico generale.
  Deve,   tuttavia,   osservarsi   che  l'Amministrazione,  accertato
l'inadempimento  de  quo, non e' legittimata a procedere direttamente
all'escussione  della  suddetta  cauzione,  non essendo espressamente
previsto,   in  tali  circostanze,  un  meccanismo  di  incameramento
automatico della garanzia, come quello invece esperibile, ad esempio,
per  la  cauzione  provvisoria, in seguito alla procedura di verifica
dei  requisiti  ai  sensi  dell'art.  10, comma 1-quater, della legge
quadro.
  L'incameramento  della  suddetta garanzia e', pertanto, subordinato
alla  preventiva  risoluzione  del  relativo  contratto d'appalto, da
effettuarsi  ad  opera  della  stazione  appaltante  nel rispetto dei
presupposti,  delle  modalita'  e dei termini di cui all'art. 119 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
  La   suddetta   disposizione   prevede,  infatti,  una  particolare
procedura  da  attivarsi  in  ogni caso in cui sia stato accertato un
comportamento  da parte dell'appaltatore tale da «concretare un grave
inadempimento delle obbligazioni del contratto».
  Sara'  pertanto  opportuno,  qualora  ricorrano  le  circostanze in
esame,  che  l'amministrazione  interessata  proceda  ad  una formale
contestazione  dell'addebito  all'appaltatore, assegnando allo stesso
un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale trasmettere
le  fatture  quietanzate  del subappaltatore, o per lo meno fornire i
chiarimenti  necessari a giustificare l'omesso tempestivo invio delle
stesse.
  Pertanto nel caso in cui l'appaltatore non abbia fatto pervenire in
tempo  utile le suddette fatture ovvero siano state comunque valutate
negativamente   le   giustificazioni  addotte  in  merito  all'omesso
tempestivo  adempimento  di  tale  obbligo  contrattuale, la stazione
appaltante   potra'   disporre  la  risoluzione  del  contratto,  con
conseguente   escussione  della  garanzia  fideiussoria,  secondo  le
procedure previste dalla normativa vigente.
  Sulla base delle argomentazioni svolte l'Autorita' ritiene che:
    l'inadempimento  dell'obbligo  previsto  dall'art. 18 comma 3-bis
della  legge  n.  55/1990, puo' concretizzare gli estremi di un grave
inadempimento  contrattuale  da  parte  dell'appaltatore, qualora sia
accertato  che  lo  stesso  non  e'  frutto  di  un  mero  ritardo di
trasmissione  ma  di un effettivo mancato pagamento nei confronti del
subappaltatore;  in  tal  caso esso rappresenta un valido presupposto
per  la  preventiva  risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 119
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  554/1999  e  la
successiva  escussione  della  garanzia  fideiussoria,  di  cui  agli
articoli 30,  comma  2  della legge n. 109/1994 e 101 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999.
      Roma, 28 aprile 2004
                                                 Il presidente: Garri