MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 maggio 2004 

Scioglimento  della  societa'  anonima cooperativa «Cassa Urbana», in
Torino.
(GU n.127 del 1-6-2004)

            IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Torino
  Visto  l'art.  223-septiesdecies delle disposizioni di attuazione e
transitorie  del  codice  civile,  come  modificate  dall'art.  9 del
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prevede, in assenza di
valori  patrimoniali  immobiliari,  lo  scioglimento senza nomina del
liquidatore,  entro  il  31 dicembre 2004, da parte dell'autorita' di
vigilanza  degli  enti cooperativi, che non hanno depositato da oltre
cinque anni i bilanci di esercizio;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  che ha
attribuito  al  Ministero  delle attivita' produttive le funzioni e i
compiti   statali   in   materia   di   sviluppo  e  vigilanza  della
cooperazione;
  Vista  la  convenzione  sottoscritta  il  30 novembre  2001  tra il
Ministero  delle  attivita'  produttive  e  il Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali,  che ha conservato in via transitoria alle
Direzioni   provinciali  del  lavoro  le  competenze  in  materia  di
vigilanza  della  cooperazione,  svolte per conto del Ministero delle
attivita' produttive;
  Considerato  che  il  decreto  direttoriale  del  6 marzo  1996  ha
decentrato  alle  Direzioni  provinciali  del  lavoro  l'adozione del
provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore;
  Esaminati  gli  atti  in  possesso di questa Direzione provinciale,
nonche'  il verbale ispettivo del 31 marzo 2004 alla societa' anonima
cooperativa  Cassa Urbana, dai quali risulta che la stessa non compie
atti  di  gestione  dal  12 settembre  1945,  non deposita bilanci di
esercizio  da  oltre  cinque  anni e non possiede valori patrimoniali
immobiliari;
                              Decreta:
  La  societa' anonima cooperativa «Cassa Urbana», con sede legale in
Torino,  via  Carlo  Alberto  n. 6, costituita il 28 gennaio 1923 per
rogito  notaio  dott.  Eugenio  Copasso, B.U.S.C. n. 2998, e' sciolta
senza  nomina  del  liquidatore  ai sensi dell'art. 223-septiesdecies
delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile.
  Avverso  il  presente  decreto  e' ammesso ricorso all'autorita' di
vigilanza,  entro  il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla
pubblicazione, per la nomina di un commissario liquidatore.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Torino, 11 maggio 2004
                                     Il direttore provinciale: Pirone