N. 443 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 marzo 2004
Ordinanza emessa il 22 marzo 2004 dal tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento sul ricorso proposto da Associazione provinciale delle amministrazioni separate di uso civico della provincia di Trento ed altre contro provincia di Trento ed altri Usi civici - Provincia di Trento - Assemblea degli utenti di usi civici - Composizione - Elettorato attivo e passivo - Subordinazione al requisito del possesso della cittadinanza italiana - Ingiustificata esclusione dello straniero residente nonostante il riconoscimento del godimento dei beni di uso civico - Irragionevolezza. - Legge Provincia di Trento, 13 marzo 2002, n. 5, art. 7, comma 2, in relazione all'art. 2, comma 1, stessa legge. - Costituzione, art. 3; Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 3, 4 e 8.(GU n.1001 del 3-6-2004 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 149 del 2003 proposto da: Associazione provinciale delle amministrazioni separate di uso civico della provincia di Trento, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Giorgio de Pilati, Francesco a Beccara e Mauro Iob ed elettivamente domiciliata nello studio del primo in Trento, via Giovanelli n. 2, nonche' da: frazione - A.S.U.C. di Agrone, frazione - A.S.U.C. di Alba, frazione - A.S.U.C. di Arnago, frazione - A.S.U.C. di Ballino, frazione - A.S.U.C. di Bedollo, frazione - A.S.U.C. di Bolentina, frazione - A.S.U.C. di Borzago, frazione - A.S.U.C. di Brusago, frazione - A.S.U.C. di Campodenno, frazione - A.S.U.C. di Canazei, frazione - A.S.U.C. di Carciato, frazione - A.S.U.C. di Castellano, frazione - A.S.U.C. di Castello, frazione - A.S.U.C. di Celentino, frazione - A.S.U.C. di Celledizzo, frazione - A.S.U.C. di Cologna, frazione - A.S.U.C. di Comano, frazione - A.S.U.C. di Comasine, frazione - A.S.U.C. di Dardine, frazione - A.S.U.C. di Darzo, frazione - A.S.U.C. di Dercolo, frazione - A.S.U.C. di Dimaro, frazione - A.S.U.C. di Falda di Pine', frazione - A.S.U.C. di Favrio, frazione - A.S.U.C. di Fiave', frazione - A.S.U.C. di Fisto, frazione - A.S.U.C. di Gries, Frazione - A.S.U.C. di Laguna Muste', frazione - A.S.U.C. di Lanza, frazione - A.S.U.C. di Livo, frazione - A.S.U.C. di Lona, frazione - A.S.U.C. di Lover, frazione - A.S.U.C. di Mala, frazione - A.S.U.C. di Marcena, frazione - A.S.U.C. di Masi di Vigo, frazione - A.S.U.C. di Miola di Pine', frazione - A.S.U.C. di Mocenigo, frazione - A.S.U.C. di Monclassico, frazione - A.S.U.C. di Montagnaga di Pine', frazione - A.S.U.C. di Montes, frazione - AS.U.C. di Mortaso, frazione - A.S.U.C. di Noarna, frazione - A.S.U.C. di Patone, frazione - A.S.U.C. di Pedersano, frazione A.S.U.C. di Peio, frazione - A.S.U.C. di Pellizzano, frazione - A.S.U.C. di Penia, frazione - A.S.U.C. di Pera, frazione - A.S.U.C. di Pergine, frazione - A.S.U.C. di Piazze, frazione - A.S.U.C. di Por, frazione - A.S.U.C. di Pozza, frazione - A.S.U.C. di Pre', frazione - A.S.U.C. di Preghena, frazione - A.S.U.C. di Presson, frazione - A.S.U.C. di Quetta, frazione - A.S.U.C. di Regnana, frazione - A.S.U.C. di Ricaldo di Pine', frazione - A.S.U.C. di Rizzolaga di Pine, frazione - A.S.U.C. di Rover-Carbonare, frazione - A.S.U.C. di S. Agnese, frazione - A.S.U.C. di S. Mauro di Pine', frazione - A.S.U.C. di S. Orsola, frazione - A.S.U.C. di Saone, frazione - A.S.U.C. di Sasso, frazione - A.S.U.C. di Segno, frazione - A.S.U.C. di Seregnano, frazione - A.S.U.C. di Serso, frazione - A.S.U.C. di Sopramonte, frazione - A.S.U.C. di Stenico, frazione - A.S.U.C. di Sternigo di Pine, frazione - A.S.U.C. di Strada, frazione - A.S.U.C. di Stumiaga, frazione - A.S.U.C. di Taio, frazione - A.S.U.C. di Termenago, frazione - A.S.U.C. di Termon, frazione - A.S.U.C. di Tres, frazione - A.S.U.C. di Tressilla di Pine', frazione - A.S.U.C. di Verdesina, frazione - A.S.U.C. di Vervo', frazione - A.S.U.C. di Viarago, frazione - A.S.U.C. di Vigo di Pine', Frazione - A.S.U.C. di Vigo di Ton, frazione - A.S.U.C. di Villa Rendena, frazione - A.S.U.C. di Ville del Monte, frazione - A.S.U.C. di Vion, tutte in persona dei rispettivi presidenti in carica, Comitato per la difesa dell'uso civico di fornace, in persona della signora Rita Cimadom, rappresentati e difesi dall'avv. Giorgio de Pilati ed elettivamente domiciliati presso lo stesso in Trento, via Giovanelli n. 2; Contro la provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Vincenzo Cerulli Irelli, Nicolo' Pedrazzoli, Alessio Falferi, e Giuliana Fozzer ed elettivamente domiciliata presso il Servizio legale della P.A.T., in Trento, piazza Dante n. 15; il comune di Trento, in persona del sindaco in carica, non costituito in giudizio; e nei confronti di Agostini Giordano, non costituito in giudizio; per l'annullamento del decreto del presidente della giunta provinciale n. 3-124/Leg. dd. 28 gennaio 2003, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione T.A.A. n. 10/I-II dell'11 marzo 2003, avente ad oggetto: «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5 - disciplina dell'Amministrazione dei beni di uso civico». Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione provinciale intimata; Visti gli atti tutti della causa; Uditi alla pubblica udienza del 28 novembre 2003 - relatore il Consigliere Silvia La Guardia - gli avv. Francesco a Beccara e Mauro Iob per le ricorrenti e l'avv. Nicolo' Pedrazzoli per l'Amministrazione provinciale resistente; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: Fatto e diritto Con ricorso n. 149/2003 l'Associazione provinciale delle Amministrazioni separate di uso civico della Provincia di Trento e le A.S.U.C. nominate in epigrafe hanno impugnato il regolamento per l'attuazione della legge provinciale n. 5/2002 recante la disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico. Varie sono le disposizioni del regolamento impugnate dai ricorrenti, in ordine a parte delle quali il tribunale ha disposto con sentenza parziale. La definizione nel merito (l'eccezione pregiudiziale e' gia' stata respinta con la predetta sentenza) della ulteriore domanda relativa all'annullamento dell'art. 6 del regolamento, nella parte in cui subordina al possesso della cittadinanza italiana i diritti d'elettorato in seno all'Asuc, dipende peraltro - in quanto unica prospettazione dedotta sul punto - dalla soluzione della questione di costituzionalita' dell'art. 7, comma 2, della legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5, richiamato al comma 1 dell'art. 6 cit., ai fini della formazione dell'elenco degli utenti in possesso dei requisiti richiesti per far parte dell'assemblea degli utenti, i cui componenti, ai sensi dei successivi commi 2 e 3, sono elettori ed eleggibili per la formazione del comitato dell'Asuc, che ne e' l'organo di amministrazione. La questione va pertanto dichiarata rilevante. Essa appare, altresi', come subito si dira', non manifestamente infondata sotto un duplice profilo. L'art. 7, comma 2, l.p. cit. stabilisce che «L'assemblea degli utenti e' costituita da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare di cui all'art. 2, comma 1, aventi cittadinanza italiana». Il richiamato comma 1 dell'art. 2 prevede che «L'esercizio dei diritti e il godimento dei beni di uso civico... spettano ad ogni nucleo familiare del quale faccia parte almeno un maggiorenne residente nella frazione o nel comune ed inserito nelle liste elettorali del comune per l'elezione degli organi comunali». Il discrimine dello «straniero», operato dal secondo comma dell'art. 7 ai fini dell'elezione degli organi di gestione dell'Asuc, nell'ambito dei soggetti cui il precedente art. 2 riconosce la titolarita' del diritto di uso civico, non trova una giustificazione in rapporto a caratteristiche soggettive per la titolarita' e fruizione dell'uso civico e ad esigenze organizzative dell'Ente preposto al governo dei beni di proprieta' indivisa. E tanto di per se' appare di dubbia coerenza con il principio di ragionevolezza sotteso all'art. 3 Cost. Ma un ulteriore profilo va segnalato. E' pur vero infatti che l'art. 8, punto 7) dello Statuto speciale per il T.A.A. attribuisce alla provincia potesta' legislativa primaria in materia di usi civici; tuttavia questa deve esercitarsi «entro i limiti indicati dall'art. 4», il quale in particolare richiede il rispetto degli obblighi internazionali. Nell'ambito anzidetto assume particolare rilevanza la direttiva 94/80 CE, recepita col d.lgs. 12 aprile 1996, n. 197, concernente le modalita' di esercizio del diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza. Evidentemente l'Asuc e' un ente con proprie caratteristiche e funzioni, tuttavia si tratta pur sempre di entita' a livello locale per la quale possono essere giustificate differenziazioni sul piano funzionale ma non anche sul piano partecipativo. Tanto meno appare razionalmente giustificabile l'esclusione dall'elettorato del residente non cittadino ove si consideri che, invece, l'art. 2 della stessa l.p. 5/2002 gli riconosce la titolarita' indivisa e il diritto di godimento dei beni di uso civico purche' (maggiorenne e) iscritto nelle liste elettorali del comune per l'elezione degli organi comunali. Va pertanto disposta al riguardo la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale,
P. Q. M. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 2, in relazione all'art. 2, comma 1, legge provinciale n. 5/2002 in riferimento agli artt. 3 Cost. e 4 e 8 Statuto speciale T.A.A. Sospende il giudizio in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina alla segreteria di questo Tribunale di provvedere alla notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente della giunta provinciale di Trento ed alla comunicazione della stessa al Presidente del Consiglio provinciale. Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'autorita' amministrativa. Cosi' deciso in Trento, nella camera di consiglio del 28 novembre 2003, con l'intervento dei magistrati. Il Presidente: Numerico Il consigliere estensore: La Guardia 04C0611