N. 443 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 marzo 2004

Ordinanza   emessa  il  22 marzo  2004  dal  tribunale  regionale  di
giustizia   amministrativa   di   Trento   sul  ricorso  proposto  da
Associazione provinciale delle amministrazioni separate di uso civico
della  provincia  di  Trento  ed  altre contro provincia di Trento ed
altri

Usi  civici  -  Provincia  di  Trento - Assemblea degli utenti di usi
  civici   -   Composizione   -   Elettorato   attivo   e  passivo  -
  Subordinazione   al   requisito  del  possesso  della  cittadinanza
  italiana  -  Ingiustificata  esclusione  dello  straniero residente
  nonostante il riconoscimento del godimento dei beni di uso civico -
  Irragionevolezza.
- Legge Provincia di Trento, 13 marzo 2002, n. 5, art. 7, comma 2, in
  relazione all'art. 2, comma 1, stessa legge.
- Costituzione, art. 3; Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 3,
  4 e 8.
(GU n.1001 del 3-6-2004 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 149 del 2003
proposto  da: Associazione provinciale delle amministrazioni separate
di uso civico della provincia di Trento, in persona del Presidente in
carica,   rappresentata  e  difesa  dagli  avv.  Giorgio  de  Pilati,
Francesco  a  Beccara  e Mauro Iob ed elettivamente domiciliata nello
studio del primo in Trento, via Giovanelli n. 2, nonche' da:
      frazione  -  A.S.U.C.  di  Agrone, frazione - A.S.U.C. di Alba,
frazione  -  A.S.U.C.  di  Arnago,  frazione  -  A.S.U.C. di Ballino,
frazione  -  A.S.U.C.  di  Bedollo, frazione - A.S.U.C. di Bolentina,
frazione  -  A.S.U.C.  di  Borzago,  frazione  - A.S.U.C. di Brusago,
frazione  -  A.S.U.C.  di Campodenno, frazione - A.S.U.C. di Canazei,
frazione  -  A.S.U.C. di Carciato, frazione - A.S.U.C. di Castellano,
frazione  -  A.S.U.C.  di Castello, frazione - A.S.U.C. di Celentino,
frazione  -  A.S.U.C.  di Celledizzo, frazione - A.S.U.C. di Cologna,
frazione  -  A.S.U.C.  di  Comano,  frazione  - A.S.U.C. di Comasine,
frazione  -  A.S.U.C.  di  Dardine,  frazione  -  A.S.U.C.  di Darzo,
frazione  -  A.S.U.C.  di  Dercolo,  frazione  -  A.S.U.C. di Dimaro,
frazione - A.S.U.C. di Falda di Pine', frazione - A.S.U.C. di Favrio,
frazione - A.S.U.C. di Fiave', frazione - A.S.U.C. di Fisto, frazione
- A.S.U.C. di Gries, Frazione - A.S.U.C. di Laguna Muste', frazione -
A.S.U.C.  di  Lanza, frazione - A.S.U.C. di Livo, frazione - A.S.U.C.
di  Lona,  frazione - A.S.U.C. di Lover, frazione - A.S.U.C. di Mala,
frazione  - A.S.U.C. di Marcena, frazione - A.S.U.C. di Masi di Vigo,
frazione  -  A.S.U.C.  di  Miola  di  Pine',  frazione  - A.S.U.C. di
Mocenigo,  frazione - A.S.U.C. di Monclassico, frazione - A.S.U.C. di
Montagnaga  di  Pine',  frazione  -  A.S.U.C.  di  Montes, frazione -
AS.U.C.  di  Mortaso,  frazione  -  A.S.U.C.  di  Noarna,  frazione -
A.S.U.C.  di  Patone,  frazione  -  A.S.U.C.  di  Pedersano, frazione
A.S.U.C.  di  Peio,  frazione  -  A.S.U.C.  di Pellizzano, frazione -
A.S.U.C.  di  Penia, frazione - A.S.U.C. di Pera, frazione - A.S.U.C.
di  Pergine,  frazione  -  A.S.U.C. di Piazze, frazione - A.S.U.C. di
Por,  frazione  -  A.S.U.C.  di  Pozza,  frazione - A.S.U.C. di Pre',
frazione  -  A.S.U.C.  di  Preghena,  frazione - A.S.U.C. di Presson,
frazione  -  A.S.U.C.  di  Quetta,  frazione  -  A.S.U.C. di Regnana,
frazione  -  A.S.U.C.  di  Ricaldo  di  Pine', frazione - A.S.U.C. di
Rizzolaga di Pine, frazione - A.S.U.C. di Rover-Carbonare, frazione -
A.S.U.C.  di  S. Agnese,  frazione  -  A.S.U.C. di S. Mauro di Pine',
frazione  -  A.S.U.C.  di  S. Orsola,  frazione  - A.S.U.C. di Saone,
frazione  - A.S.U.C. di Sasso, frazione - A.S.U.C. di Segno, frazione
-  A.S.U.C.  di  Seregnano,  frazione - A.S.U.C. di Serso, frazione -
A.S.U.C.  di  Sopramonte,  frazione - A.S.U.C. di Stenico, frazione -
A.S.U.C. di Sternigo di Pine, frazione - A.S.U.C. di Strada, frazione
-  A.S.U.C.  di  Stumiaga,  frazione  -  A.S.U.C. di Taio, frazione -
A.S.U.C.  di  Termenago,  frazione  -  A.S.U.C. di Termon, frazione -
A.S.U.C. di Tres, frazione - A.S.U.C. di Tressilla di Pine', frazione
-  A.S.U.C.  di  Verdesina, frazione - A.S.U.C. di Vervo', frazione -
A.S.U.C. di Viarago, frazione - A.S.U.C. di Vigo di Pine', Frazione -
A.S.U.C.  di  Vigo  di  Ton,  frazione  -  A.S.U.C. di Villa Rendena,
frazione  - A.S.U.C. di Ville del Monte, frazione - A.S.U.C. di Vion,
tutte in persona dei rispettivi presidenti in carica, Comitato per la
difesa  dell'uso  civico  di  fornace,  in persona della signora Rita
Cimadom,  rappresentati  e  difesi  dall'avv.  Giorgio  de  Pilati ed
elettivamente  domiciliati presso lo stesso in Trento, via Giovanelli
n. 2;
    Contro la provincia autonoma di Trento, in persona del presidente
della giunta provinciale in carica, rappresentata e difesa dagli avv.
Vincenzo  Cerulli  Irelli,  Nicolo'  Pedrazzoli,  Alessio  Falferi, e
Giuliana  Fozzer  ed  elettivamente  domiciliata  presso  il Servizio
legale della P.A.T., in Trento, piazza Dante n. 15;
    il  comune  di  Trento,  in  persona  del  sindaco in carica, non
costituito  in  giudizio;  e  nei confronti di Agostini Giordano, non
costituito in giudizio; per l'annullamento del decreto del presidente
della   giunta   provinciale   n. 3-124/Leg.   dd.  28 gennaio  2003,
pubblicato  sul  Bollettino ufficiale della Regione T.A.A. n. 10/I-II
dell'11 marzo  2003,  avente  ad  oggetto: «Regolamento di esecuzione
della   legge   provinciale   13   marzo   2002,  n. 5  -  disciplina
dell'Amministrazione dei beni di uso civico».
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio dell'Amministrazione
provinciale intimata;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Uditi  alla  pubblica  udienza del 28 novembre 2003 - relatore il
Consigliere  Silvia La Guardia - gli avv. Francesco a Beccara e Mauro
Iob   per   le   ricorrenti   e   l'avv.   Nicolo'   Pedrazzoli   per
l'Amministrazione provinciale resistente;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

                           Fatto e diritto

    Con   ricorso   n. 149/2003   l'Associazione   provinciale  delle
Amministrazioni separate di uso civico della Provincia di Trento e le
A.S.U.C.  nominate  in  epigrafe  hanno  impugnato il regolamento per
l'attuazione  della legge provinciale n. 5/2002 recante la disciplina
dell'amministrazione dei beni di uso civico.
    Varie   sono   le  disposizioni  del  regolamento  impugnate  dai
ricorrenti,  in  ordine  a parte delle quali il tribunale ha disposto
con sentenza parziale.
    La  definizione  nel  merito  (l'eccezione  pregiudiziale e' gia'
stata  respinta  con  la  predetta  sentenza) della ulteriore domanda
relativa all'annullamento dell'art. 6 del regolamento, nella parte in
cui  subordina  al  possesso  della  cittadinanza  italiana i diritti
d'elettorato  in  seno  all'Asuc,  dipende peraltro - in quanto unica
prospettazione dedotta sul punto - dalla soluzione della questione di
costituzionalita'  dell'art.  7,  comma 2, della legge provinciale 13
marzo  2002,  n. 5,  richiamato  al comma 1 dell'art. 6 cit., ai fini
della  formazione  dell'elenco degli utenti in possesso dei requisiti
richiesti   per   far   parte  dell'assemblea  degli  utenti,  i  cui
componenti,  ai  sensi  dei  successivi commi 2 e 3, sono elettori ed
eleggibili  per  la  formazione  del  comitato  dell'Asuc,  che ne e'
l'organo di amministrazione.
    La questione va pertanto dichiarata rilevante.
    Essa  appare,  altresi', come subito si dira', non manifestamente
infondata sotto un duplice profilo.
    L'art.  7,  comma  2, l.p. cit. stabilisce che «L'assemblea degli
utenti  e'  costituita  da  tutti i componenti maggiorenni del nucleo
familiare  di cui all'art. 2, comma 1, aventi cittadinanza italiana».
Il  richiamato  comma  1  dell'art.  2  prevede  che «L'esercizio dei
diritti  e  il  godimento  dei beni di uso civico... spettano ad ogni
nucleo  familiare  del  quale  faccia  parte  almeno  un  maggiorenne
residente  nella  frazione  o  nel  comune  ed  inserito  nelle liste
elettorali  del  comune  per  l'elezione  degli  organi comunali». Il
discrimine  dello  «straniero», operato dal secondo comma dell'art. 7
ai fini dell'elezione degli organi di gestione dell'Asuc, nell'ambito
dei  soggetti  cui  il precedente art. 2 riconosce la titolarita' del
diritto  di  uso  civico, non trova una giustificazione in rapporto a
caratteristiche  soggettive  per  la titolarita' e fruizione dell'uso
civico  e ad esigenze organizzative dell'Ente preposto al governo dei
beni di proprieta' indivisa.
    E  tanto di per se' appare di dubbia coerenza con il principio di
ragionevolezza sotteso all'art. 3 Cost.
    Ma  un  ulteriore  profilo  va segnalato. E' pur vero infatti che
l'art.  8,  punto 7) dello Statuto speciale per il T.A.A. attribuisce
alla  provincia  potesta'  legislativa  primaria  in  materia  di usi
civici;  tuttavia  questa  deve  esercitarsi «entro i limiti indicati
dall'art.  4»,  il  quale  in  particolare richiede il rispetto degli
obblighi internazionali.
    Nell'ambito  anzidetto  assume particolare rilevanza la direttiva
94/80  CE, recepita col d.lgs. 12 aprile 1996, n. 197, concernente le
modalita'  di  esercizio  del diritto di voto e di eleggibilita' alle
elezioni  comunali  per i cittadini dell'Unione europea che risiedono
in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.
    Evidentemente  l'Asuc  e'  un  ente con proprie caratteristiche e
funzioni,  tuttavia  si tratta pur sempre di entita' a livello locale
per  la  quale possono essere giustificate differenziazioni sul piano
funzionale ma non anche sul piano partecipativo.
    Tanto   meno  appare  razionalmente  giustificabile  l'esclusione
dall'elettorato  del  residente  non  cittadino ove si consideri che,
invece,   l'art.   2  della  stessa  l.p.  5/2002  gli  riconosce  la
titolarita' indivisa e il diritto di godimento dei beni di uso civico
purche'  (maggiorenne  e)  iscritto nelle liste elettorali del comune
per l'elezione degli organi comunali.
    Va pertanto disposta al riguardo la sospensione del giudizio e la
rimessione degli atti alla Corte costituzionale,
                              P. Q. M.
    Il   Tribunale   regionale   di   giustizia   amministrativa  del
Trentino-Alto  Adige,  sede  di  Trento,  dichiara  rilevante  e  non
manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art.  7,  comma  2,  in  relazione  all'art.  2,  comma 1, legge
provinciale  n. 5/2002  in  riferimento  agli  artt.  3 Cost. e 4 e 8
Statuto speciale T.A.A.
    Sospende  il  giudizio in corso e ordina l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
    Ordina  alla  segreteria  di  questo Tribunale di provvedere alla
notifica   della  presente  ordinanza  alle  parti  in  causa  ed  al
Presidente  della  giunta provinciale di Trento ed alla comunicazione
della stessa al Presidente del Consiglio provinciale.
    Ordina  che  la  presente  ordinanza  sia eseguita dall'autorita'
amministrativa.
    Cosi' deciso in Trento, nella camera di consiglio del 28 novembre
2003, con l'intervento dei magistrati.
                       Il Presidente: Numerico
                Il consigliere estensore: La Guardia
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