N. 452 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 febbraio 2004

Ordinanza  emessa  il  10 febbraio  2004 dal tribunale amministrativo
regionale  del  Veneto  sul  ricorso proposto da Arapi Agim contro il
Ministero dell'interno ed altri

Straniero  -  Espulsione  amministrativa - Revoca del provvedimento -
  Esclusione  in  caso  di  lavoratore  extracomunitario sottoposto a
  procedimento  penale per delitto non colposo ovvero destinatario di
  un   provvedimento  di  espulsione  mediante  accompagnamento  alla
  frontiera  a  mezzo della forza pubblica - Violazione del principio
  di   uguaglianza   sotto  il  profilo  dell'eguale  trattamento  di
  situazioni non omogenee - Irragionevolezza.
- Decreto-legge  9 settembre 2002, n. 195, art. 1, comma 8, lett. a),
  sostituito dalla legge di conversione 9 ottobre 2002, n. 222.
- Costituzione, art. 3, primo comma.
(GU n.1001 del 3-6-2004 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nella camera di consiglio
del 15 gennaio 2004.
    Visto   il   ricorso   n. 3278/2004   proposto   da  Arapi  Agim,
rappresentato  e  difeso  dall'avv.to  Paolo  Nieri  con  elezione di
domicilio presso lo studio dell'avv.to Francesca Rech in Venezia, San
Marco n. 3856;
    Contro  il  Ministero  dell'interno,  in persona del Ministro pro
tempore,  la  prefettura  della  provincia di Venezia, in persona del
prefetto  pro  tempore,  la  questura  della provincia di Venezia, in
persona   del   questore   pro   tempore,   rappresentati   e  difesi
dall'Avvocatura  distrettuale  dello Stato di Venezia, domiciliataria
per legge;
    Per l'annullamento del provvedimento del prefetto della provincia
di  Venezia n. 6764/Imm. Rif. ELI 000001389969 del 20 settembre 2003,
notificato il 22 ottobre 2003, con cui veniva rigettata la domanda di
regolarizzazione  e  del conseguente permesso di soggiorno presentata
dal ricorrente;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Vista la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente;
    Uditi,   (relatore  il  consigliere  Claudio  Rovis)  -  l'avv.to
Barletti,  in  sostituzione  di  Neri, per il ricorrente e l'Avvocato
dello Stato Bonora per la pubblica amministrazione;
    Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

                           Fatto e diritto

    La  presente controversia riguarda la legittimita' o meno, previa
delibazione  della  domanda incidentale di sospensiva, del decreto 20
settembre 2003, n. 6764 con cui il prefetto di Venezia ha respinto la
domanda  di  legalizzazione  presentata  ai  sensi  dell'art.  1  del
decreto-legge   n. 195/2002   dal  datore  di  lavoro  del  cittadino
extracomunitario ricorrente.
    L'impugnato   decreto   prefettizio   costituisce,   in  realta',
applicazione   rigorosa   della   disposizione   normativa  contenuta
nell'art. 1,   VIII   comma   lett.   a)   del  citato  decreto-legge
n. 195/2002, come sostituito con la legge di conversione n. 222/2002,
che  esclude  la  regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari nei
cui  confronti  sia  stato  emesso  un  provvedimento  di  espulsione
eseguito    mediante   accompagnamento   coattivo   alla   frontiera,
provvedimento  questo  che  la  norma  in  questione  definisce  «non
revocabile».
    Con  ordinanza  cautelare  in  data  odierna,  questa  sezione ha
accolto  l'istanza  di sospensiva presentata dal ricorrente fino alla
restituzione,  da  parte  della  Corte costituzionale, degli atti del
giudizio di legittimita' costituzionale che con la presente ordinanza
si  intende  sollevare - come in effetti si solleva - in accoglimento
dell'eccezione   di  costituzionalita'  formulata  dalla  difesa  del
ricorrente.
    Rileva  la  sezione,  a tal proposito, che la richiamata norma di
cui  all'art. 1, VIII comma, lett. a) del decreto-legge n. 195/2002 -
che  stabilisce,  per quanto qui interessa, che la legalizzazione del
rapporto  di  lavoro  del  cittadino extracomunitario non puo' essere
disposta   qualora   nei   suoi   confronti   «sia  stato  emesso  un
provvedimento di espulsione, ......salvo che sussistano le condizioni
per  la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive
riguardanti  l'inserimento  sociale.  La revoca....non puo' essere in
ogni    caso    disposta    nell'ipotesi   in   cui   il   lavoratore
extracomunitario....risulti   destinatario  di  un  provvedimento  di
espulsione  mediante  accompagnamento  alla  frontiera  a mezzo della
forza  pubblica....»  -  suscita  dubbi  circa  la sua conformita' al
principio  di  eguaglianza  sancito  dall'art. 3,  primo  comma della
Costituzione,  che  vieta al legislatore di trattare in modo uniforme
situazioni soggettive profondamente diverse.
    La norma in questione, infatti, equipara, ai fini dell'esclusione
dalla  regolarizzazione  del  rapporto  di  lavoro - precludendo, con
cio', di attribuire rilevanza all'esistenza di circostanze attestanti
l'inserimento   sociale  del  soggetto  -,  la  differente  posizione
dell'extracomunitario  che  sia  stato colpito da un provvedimento di
espulsione  eseguito coattivamente per motivi di ordine pubblico o di
sicurezza dello Stato o perche' socialmente pericoloso con quella del
lavoratore   extracomunitario   che   sia   stato,   invece,  espulso
coattivamente dallo Stato solo in quanto sia entrato clandestinamente
nel  territorio  dello  Stato,  ovvero si sia ivi trattenuto oltre il
termine canonico fissato nel decreto di espulsione.
    La norma qui censurata, peraltro, sembra porsi anche in contrasto
con  il  precetto generale, desumibile dallo stesso art. 3 Cost., che
impone la ragionevolezza delle scelte legislative.
    La  questione  di  costituzionalita',  qui trattata, dell'art. 1,
VIII   comma,   lett.   a),   in   parte  qua,  appare,  dunque,  non
manifestamente  infondata  per  le  considerazioni  che precedono; e'
altresi'  rilevante  nel  presente  giudizio  -  gia'  ai  fini della
decisione  dell'incidente  cautelare - in quanto le censure di merito
dell'impugnato  provedimento  appaiono manifestamente infondate (come
si  e'  detto,  infatti,  il  diniego di regolarizzazione costituisce
applicazione  automatica  della  norma  che  qui si censura), sicche'
l'esito  definitivo  della domanda cautelare dipende unicamente dalla
decisione  che  sara'  adottata,  sulla  prospettata  questione,  dal
giudice delle leggi.
                              P. Q. M.
    Il  Tribunale amministrativo regionale del Veneto, terza sezione,
visto  l'art. 23  della  legge n. 87/1953, ritenuta la rilevanza e la
non  manifesta  infondatezza  della  questione  di  costituzionalita'
dell'art. 1,  VIII  comma,  lettera   a)  in  parte qua, in relazione
all'art. 3  della  Costituzione, ordina la sospensione dell'ulteriore
corso  del  giudizio  e  deferisce  la  questione  stessa  alla Corte
costituzionale per la sua definizione.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale.
    Spese al definitivo.
    La  presente  ordinanza sara' eseguita dall'amministrazione ed e'
depositata presso la segreteria che provvedera' a darne comunicazione
alle parti.
        Venezia, addi' 15 gennaio 2004
                       Il Presidente: Zuballi
Il consigliere estensore: Rovis
04C0619