N. 452 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 febbraio 2004
Ordinanza emessa il 10 febbraio 2004 dal tribunale amministrativo regionale del Veneto sul ricorso proposto da Arapi Agim contro il Ministero dell'interno ed altri Straniero - Espulsione amministrativa - Revoca del provvedimento - Esclusione in caso di lavoratore extracomunitario sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo ovvero destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'eguale trattamento di situazioni non omogenee - Irragionevolezza. - Decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, art. 1, comma 8, lett. a), sostituito dalla legge di conversione 9 ottobre 2002, n. 222. - Costituzione, art. 3, primo comma.(GU n.1001 del 3-6-2004 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del 15 gennaio 2004. Visto il ricorso n. 3278/2004 proposto da Arapi Agim, rappresentato e difeso dall'avv.to Paolo Nieri con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv.to Francesca Rech in Venezia, San Marco n. 3856; Contro il Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, la prefettura della provincia di Venezia, in persona del prefetto pro tempore, la questura della provincia di Venezia, in persona del questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge; Per l'annullamento del provvedimento del prefetto della provincia di Venezia n. 6764/Imm. Rif. ELI 000001389969 del 20 settembre 2003, notificato il 22 ottobre 2003, con cui veniva rigettata la domanda di regolarizzazione e del conseguente permesso di soggiorno presentata dal ricorrente; Visti gli atti tutti della causa; Vista la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente; Uditi, (relatore il consigliere Claudio Rovis) - l'avv.to Barletti, in sostituzione di Neri, per il ricorrente e l'Avvocato dello Stato Bonora per la pubblica amministrazione; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue. Fatto e diritto La presente controversia riguarda la legittimita' o meno, previa delibazione della domanda incidentale di sospensiva, del decreto 20 settembre 2003, n. 6764 con cui il prefetto di Venezia ha respinto la domanda di legalizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 195/2002 dal datore di lavoro del cittadino extracomunitario ricorrente. L'impugnato decreto prefettizio costituisce, in realta', applicazione rigorosa della disposizione normativa contenuta nell'art. 1, VIII comma lett. a) del citato decreto-legge n. 195/2002, come sostituito con la legge di conversione n. 222/2002, che esclude la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di espulsione eseguito mediante accompagnamento coattivo alla frontiera, provvedimento questo che la norma in questione definisce «non revocabile». Con ordinanza cautelare in data odierna, questa sezione ha accolto l'istanza di sospensiva presentata dal ricorrente fino alla restituzione, da parte della Corte costituzionale, degli atti del giudizio di legittimita' costituzionale che con la presente ordinanza si intende sollevare - come in effetti si solleva - in accoglimento dell'eccezione di costituzionalita' formulata dalla difesa del ricorrente. Rileva la sezione, a tal proposito, che la richiamata norma di cui all'art. 1, VIII comma, lett. a) del decreto-legge n. 195/2002 - che stabilisce, per quanto qui interessa, che la legalizzazione del rapporto di lavoro del cittadino extracomunitario non puo' essere disposta qualora nei suoi confronti «sia stato emesso un provvedimento di espulsione, ......salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La revoca....non puo' essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario....risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica....» - suscita dubbi circa la sua conformita' al principio di eguaglianza sancito dall'art. 3, primo comma della Costituzione, che vieta al legislatore di trattare in modo uniforme situazioni soggettive profondamente diverse. La norma in questione, infatti, equipara, ai fini dell'esclusione dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro - precludendo, con cio', di attribuire rilevanza all'esistenza di circostanze attestanti l'inserimento sociale del soggetto -, la differente posizione dell'extracomunitario che sia stato colpito da un provvedimento di espulsione eseguito coattivamente per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o perche' socialmente pericoloso con quella del lavoratore extracomunitario che sia stato, invece, espulso coattivamente dallo Stato solo in quanto sia entrato clandestinamente nel territorio dello Stato, ovvero si sia ivi trattenuto oltre il termine canonico fissato nel decreto di espulsione. La norma qui censurata, peraltro, sembra porsi anche in contrasto con il precetto generale, desumibile dallo stesso art. 3 Cost., che impone la ragionevolezza delle scelte legislative. La questione di costituzionalita', qui trattata, dell'art. 1, VIII comma, lett. a), in parte qua, appare, dunque, non manifestamente infondata per le considerazioni che precedono; e' altresi' rilevante nel presente giudizio - gia' ai fini della decisione dell'incidente cautelare - in quanto le censure di merito dell'impugnato provedimento appaiono manifestamente infondate (come si e' detto, infatti, il diniego di regolarizzazione costituisce applicazione automatica della norma che qui si censura), sicche' l'esito definitivo della domanda cautelare dipende unicamente dalla decisione che sara' adottata, sulla prospettata questione, dal giudice delle leggi.
P. Q. M. Il Tribunale amministrativo regionale del Veneto, terza sezione, visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 1, VIII comma, lettera a) in parte qua, in relazione all'art. 3 della Costituzione, ordina la sospensione dell'ulteriore corso del giudizio e deferisce la questione stessa alla Corte costituzionale per la sua definizione. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Spese al definitivo. La presente ordinanza sara' eseguita dall'amministrazione ed e' depositata presso la segreteria che provvedera' a darne comunicazione alle parti. Venezia, addi' 15 gennaio 2004 Il Presidente: Zuballi Il consigliere estensore: Rovis 04C0619