N. 151 ORDINANZA 13 - 25 maggio 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo  penale  -  Incompatibilita'  del  giudice  - Giudice che ha
  emesso  decreto  penale  di condanna - Incompatibilita' a giudicare
  sulla richiesta di applicazione di pena concordata avanzata in sede
  di  opposizione  al  decreto - Mancata previsione - Assunta lesione
  del  principio di terzieta' del giudice, del diritto di eguaglianza
  rispetto  alle ipotesi per le quali e' prevista l'incompatibilita',
  lesione dell'inviolabile diritto ad essere sottoposto a giudizio da
  parte  di  giudice  che  non abbia gia' espresso una valutazione di
  merito,  lesione  del  diritto  di  difesa - Manifesta infondatezza
  della questione.
- Cod. proc. pen., art. 34, comma 2.
- Costituzione,  artt. 2, 3, 24, secondo comma, 25, primo comma, 111,
  secondo comma.
(GU n.1001 del 3-6-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;
  Giudici:  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido
NEPPI  MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE,
Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Romano
VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2,
del   codice   di  procedura  penale,  promosso,  nell'ambito  di  un
procedimento  penale,  dal  giudice  per  le indagini preliminari del
Tribunale  di  Rossano con ordinanza in data 11 aprile 2003, iscritta
al  n. 504  del  registro  ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 32, 1ª serie speciale, dell'anno 2003.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 7 aprile 2004 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di  Rossano ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, secondo
comma,  25,  primo  comma,  e 111, secondo comma, della Costituzione,
questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del
codice  di  procedura penale, «nella parte in cui non prevede che non
possa  partecipare al successivo giudizio camerale sulla richiesta di
applicazione di pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen., avanzata
in  sede  di  opposizione  a  decreto penale di condanna, il medesimo
giudice  che  abbia  emesso  il decreto penale di condanna oggetto di
opposizione»;
        che  il rimettente premette di avere emesso decreto penale di
condanna   avverso   il  quale  l'imputato  ha  proposto  opposizione
chiedendo  l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc.
pen;
        che  il  giudice  a  quo,  dato  atto  che  sia il decreto di
condanna,  sia  la  sentenza  che  applica  la pena richiesta a norma
dell'art. 444  cod.  proc.  pen., integrano gli estremi di «un vero e
proprio giudizio di merito», ritiene che il termine «giudizio» di cui
all'art. 34,  comma 2,  cod.  proc. pen., vada interpretato nel senso
che  al  giudice  che  ha  emesso  il  decreto penale di condanna sia
inibita   soltanto   la   partecipazione   «all'eventuale  successivo
dibattimento»;
        che   tale  lettura  riduttiva  sarebbe  imposta  dal  tenore
complessivo  della  norma  censurata, che «prevede l'incompatibilita'
anche   del   giudice  che  ha  emesso  il  provvedimento  conclusivo
dell'udienza preliminare, o ha disposto il giudizio immediato», cioe'
in  ipotesi  nelle  quali il successivo «giudizio» altro non potrebbe
essere che quello dibattimentale;
        che,  cosi'  interpretata,  secondo  il  rimettente  la norma
violerebbe gli artt. 2, 3, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 111,
secondo comma, Cost., «perche' la successiva valutazione dei medesimi
fatti  prima in sede di emissione di decreto penale di condanna e poi
in  sede  di  valutazione  della  richiesta  di  applicazione di pena
concordata, da parte del medesimo giudice delle indagini preliminari,
appare  chiaramente vulnerare il principio di terzieta' del giudice e
comunque  l'inviolabile diritto [...] ad essere sottoposto a giudizio
da  parte  di  giudice  [...]  che  non  abbia  gia'  espresso alcuna
precedente  valutazione  di merito [...], con conseguente lesione del
diritto  di  eguaglianza,  trattandosi di ipotesi di incompatibilita'
sicuramente  analoga  a  tutte  le  altre  disciplinate dall'art. 34,
comma 2,  cod.  proc.  pen.,  per  come  integrato  dalle  molteplici
pronunzie della Corte costituzionale»;
        che  e'  intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,   che   ha   concluso   riportandosi   integralmente  all'atto
d'intervento relativo alla questione sollevata con l'ordinanza n. 345
del r.o. del 2000, decisa con ordinanza n. 112 del 2001.
    Considerato  che  il  giudice  per  le  indagini  preliminari del
Tribunale  di  Rossano  dubita,  in  riferimento agli artt. 2, 3, 24,
secondo   comma,  25,  primo  comma,  e  111,  secondo  comma,  della
Costituzione,   della   legittimita'   costituzionale   dell'art. 34,
comma 2,  del  codice  di  procedura  penale,  nella parte in cui non
prevede  l'incompatibilita'  del giudice che ha emesso decreto penale
di  condanna  a  giudicare  sulla  richiesta  di applicazione di pena
concordata   ex  art. 444  cod.  proc.  pen.,  avanzata  in  sede  di
opposizione al decreto;
        che  la  questione  e'  sollevata  sulla base del presupposto
interpretativo  che  il  «giudizio»  in  relazione  al quale la norma
censurata    stabilisce    la    regola   dell'incompatibilita'   sia
esclusivamente quello dibattimentale;
        che tale interpretazione, oltre a non trovare alcun riscontro
nella  formulazione letterale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen.,
e'  smentita  dalla  costante  giurisprudenza di questa Corte, che ha
reiteratamente  affermato  che «la locuzione "giudizio" e' di per se'
tale  da  comprendere qualsiasi tipo di giudizio, cioe' ogni processo
che  in  base  ad  un  esame delle prove pervenga ad una decisione di
merito»,  e  che  «la  circostanza che tale ampia locuzione sia stata
adottata  in  luogo  di quella restrittiva («divieto di esercitare le
funzioni   di   giudice  del  dibattimento»)  contenuta  nella  [...]
direttiva  n. 67  e'  indice univoco di una precisa determinazione in
tal  senso  del  legislatore  delegato»  (sentenza n. 410 del 1991, e
nello  stesso  senso, tra molte, sentenze n. 124, n. 186 e n. 261 del
1992, n. 439 del 1993, n. 453 del 1994, n. 131 e n. 155 del 1996);
        che,   in   particolare,  nella  sentenza  n. 131  del  1996,
richiamata   dalla   stessa  sentenza  n. 346  del  1997  citata  dal
rimettente  e  dalle  ordinanze  n. 281 del 1996 e n. 91 del 1998, la
Corte  ha  precisato che la decisione sulla richiesta di applicazione
della  pena  concordata  dalle  parti,  «che  spazia  dal merito alla
legittimita»  (sentenza  n. 124  del 1992), integra un vero e proprio
giudizio  di  merito,  sia  pure  in forma di controllo sul contenuto
dell'accordo tra le parti (sentenza n. 313 del 1990);
        che,  essendo l'ipotesi di incompatibilita' che il rimettente
vorrebbe introdurre gia' prevista dalla norma censurata, la questione
deve essere dichiarata manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 34,  comma 2,  del  codice di
procedura  penale,  sollevata,  in  riferimento  agli artt. 2, 3, 24,
secondo   comma,  25,  primo  comma,  e  111,  secondo  comma,  della
Costituzione,  dal  giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Rossano, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
palazzo della Consulta, il 13 maggio 2004.
                     Il Presidente: Zagrebelsky
                     Il redattore: Neppi Modona
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 25 maggio 2004.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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