MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 maggio 2004 

Scioglimento  della societa' cooperativa «Santa Maria di Talsano», in
Talsano.
(GU n.129 del 4-6-2004)

                 IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                             di Taranto

  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civle;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Considerato  che  l'autorita'  amministrativa  di  vigilanza  ha il
potere  di  disporre  lo  scioglimento di societa' cooperative che si
trovano    nelle    condizioni    indicate    nel    suddetto    art.
545-septiesdecies;
  Visto  l'art.  1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  n.  1577  del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del
lavoro   e   della   previdenza   sociale   la   suddetta   autorita'
amministrativa;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  che ha
attribuito  al  Ministero delle attivita' produttive le funzioni ed i
compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra gli uffici centrali periferici del Ministero del lavoro
e  gli  uffici  del  Ministero  delle  attivita'  produttive  per  lo
svolgimento  delle funzioni in materia di societa' cooperative datata
30 novembre 2001;
  Visto  il decreto del Ministero del lavoro Direzione generale della
cooperazione del 6 marzo 1996;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita' produttive del
17 luglio  2003,  recante  disposizioni  in  materia  di procedure di
scioglimento per atto dell'autorita' amministrativa;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita' produttive del
17 luglio  2003,  recante  i  limiti  entro i quali poter disporre lo
scioglimento  di  societa'  cooperative  senza  nomina  di commissari
liquidatori;
  Viste le risultanze degli accertamenti eseguiti nei confronti della
societa'  cooperativa  appresso  indicata,  da  cui  risulta  che  la
medesima  si  trova  nelle  condizioni  previste  dal  predetto  art.
2545-septiesdecies e precisamente:
    l'ultimo  bilancio  depositato  al registro delle imprese in data
30 maggio 2000 e' quello al 31 dicembre 1999;
    non ha mai compiuto atti di gestione;
    non e' nelle condizioni di raggiungere gli scopi sociali.
  Visto  il  parere  di massima espresso dal comitato centrale per le
cooperative  presso  il  Ministero  delle attivita' produttive di cui
all'art.  18  della  legge  17 febbraio  1971, n. 127, espresso nella
seduta del 1° ottobre 2003;
  Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla
pubblicazione  del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del
3 aprile 2004;
                              Decreta:
  La  societa'  cooperativa «Santa Maria di Talsano» a r.l., con sede
in  Talsano  (Taranto), posizione B.U.S.C. n. 2258/260063, costituita
per  rogito  notaio  dott.  Riccardo  Frascolla  di  Taranto, in data
7 maggio  1992,  repertorio n. 111964, codice fiscale n. 01897540736,
omologato da tribunale di Taranto, e' sciolta per atto d'autorita' ai
sensi  dell'art. 2545-septiesdececies del codice civile, senza nomina
del commissario liquidatore.
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso ricorso al T.A.R. entro
sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

    Taranto, 25 maggio 2004

                                  Il direttore provinciale: Marseglia