MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 maggio 2004 

Scioglimento  della societa' cooperativa «Autotrasportatori Riuniti a
r.l.», in Taranto.
(GU n.129 del 4-6-2004)

                 IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                             di Taranto

  Visto   l'art.   223-septiesdecies  delle  norme  di  attuazione  e
transitorie  del  codice  civile  introdotte  dall'art. 9 del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Considerato  che,  ai  sensi  del  predetto  articolo,  l'autorita'
amministrativa  di  vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina
di  un liquidatore le societa' cooperative che non hanno depositato i
bilanci  d'esercizio  da  oltre  cinque anni per le quali non risulta
l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;
  Visto  l'art.  1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  n.  1577  del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del
lavoro   e   della   previdenza   sociale   la   suddetta   autorita'
amministrativa;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  che ha
attribuito  al  Ministero delle attivita' produttive le funzioni ed i
compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli uffici del Ministero delle
attivita'  produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di
cooperazione datata 30 novembre 2001;
  Visto  il  decreto  del  6 marzo  1996  del  Ministero del lavoro -
Direzione generale della cooperazione;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita' produttive del
17 luglio  2003,  recante  disposizioni  in  materia  di procedure di
scioglimento per atto dell'autorita' amministrativa;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita' produttive del
17 luglio  2003,  recante  i  limiti  entro i quali poter disporre lo
scioglimento  di  societa'  cooperative  senza  nomina  di commissari
liquidatori;
  Viste le risultanze degli accertamenti eseguiti nei confronti della
societa'  cooperativa  appresso  indicata,  da  cui  risulta  che  la
medesima   si   trova  nelle  condizioni  previste  dal  citato  art.
223-septiesdecies e precisamente:
    non  ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni,
atteso  che  l'ultimo  bilancio  depositato  e' quello al 31 dicembre
1981, depositato il 23 giugno 1982;
    non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;
  Visto  il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per
le  cooperative presso il Ministero delle attivita' produttive di cui
all'art.  18  della  legge  17 febbraio  1971, n. 127, espresso nella
seduta del 1° ottobre 2003;
  Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla
pubblicazione  del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del
3 aprile 2004;
                              Decreta:
  La  societa'  cooperativa  «Autotrasportatori  Riuniti» a r.l., con
sede  in Taranto, posizione BUSC n. 663/116353, costituita per rogito
notaio  avv.  Ferdinando  Accolla  di  Taranto in data 9 agosto 1971,
repertorio  n.  243429, codice fiscale n. 00091380733, e' sciolta per
atto d'autorita' senza nomina del liquidatore.
  Entro  il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  presente  decreto,  i
creditori  o altri interessati potranno presentare formale e motivata
domanda  alla  scrivente  direzione  intesa ad ottenere la nomina del
commissario liquidatore.

    Taranto, 25 maggio 2004

                                  Il direttore provinciale: Marseglia