MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 19 maggio 2004 

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Margit
Maria  Heller,  di  titolo  di  formazione, acquisito nella Comunita'
europea,  quale  titolo  abilitante  all'esercizio  in  Italia  della
professione  di  insegnante,  in  applicazione  della  direttiva  del
Consiglio  delle Comunita' europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e
del  relativo  decreto  legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n.
115.
(GU n.132 del 8-6-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici
  Visti:  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n.
341;  la  legge  5 febbraio  1992,  n.  91; il decreto legislativo 27
gennaio  1992,  n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;
il   decreto   legislativo   16  aprile  1994,  n.  297;  il  decreto
ministeriale  21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il
decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il
decreto   ministeriale   n.  39  del  30  gennaio  1998;  il  decreto
ministeriale  28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998;
il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286;  il  decreto del
Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999,  n.  394;  il decreto
legislativo  30 luglio  1999, n. 300; il decreto del Presidente della
Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto
del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra
Comunita' europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21
giugno 1999; la legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo 2003,
n. 53; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto legislativo n. 115, di integrazione di riconoscimento
di  titolo  di  formazione professionale per l'insegnamento acquisito
nella  Comunita'  europea  dalla  persona  sotto indicata, nonche' la
documentazione  prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente
ai  requisiti  formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto
legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo
di formazione;
  Visto  il  decreto direttoriale datato 22 novembre 2002 (protocollo
n.  20645)  di  riconoscimento  del  titolo di formazione in possesso
della  persona  sotto  indicata  quale  abilitante  all'esercizio, in
Italia, della professione di docente nelle scuole elementari;
  Rilevato,  in  base a quanto comprovato da apposita documentazione,
che il riconoscimento integrativo e' richiesto ai fini dell'esercizio
della  professione  corrispondente  (art.  1, comma 2, citato decreto
legislativo  n. 115) a quella cui la persona interessata e' abilitata
nel  Paese  che  ha  rilasciato  il  titolo  (art. 1, comma 1, citato
decreto legislativo n. 115);
  Rilevato   che   l'esercizio  della  professione  in  argomento  e'
subordinato,  sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed
art.  2  citato  decreto  legislativo  n.  115),  al  possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;
  Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali
verte   la   formazione  attestata  dal  titolo  professionale;  alle
attivita' comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla
conoscenza della lingua italiana;
  Ritenuto,  conformemente  alla  valutazione  espressa  in  sede  di
conferenza  di  servizi  nella seduta del 13 maggio 2004, indetta per
quanto  prescrive  l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 115:
    che  sussistono  i  presupposti per il riconoscimento integrativo
atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una
formazione  professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato
decreto legislativo n. 115;
    che  il  riconoscimento  non  debba  essere  subordinato a misure
compensative  (art.  6  del citato decreto legislativo n. 115) atteso
che:  la  formazione  professionale  attestata  non  verte su materie
sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione
professionale  prescritta  dalla legislazione vigente; la professione
cui  si  riferisce  il riconoscimento non comprende attivita' che non
esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato
il titolo;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di  formazione costituito dal diploma di istruzione
superiore:  «Zeugnis  über  die  Lehramtsprüfung  für  Volksschulen»,
conseguito  in  data  30 giugno 1999 presso la «Pädagogische Akademie
des  Bundes  in  Kärnten»  di Klagenfurt (Austria), gia' riconosciuto
quale abilitante all'insegnamento nelle scuole elementari (decreto n.
20645  del  22 novembre  2002)  e  comprendente  anche una formazione
d'obbligo per l'insegnamento della lingua inglese, posseduto da:
    cognome: Heller;
    nome: Margit Maria;
    nata a: Villach (Austria);
    il: 26 settembre 1977;
    cittadinanza comunitaria (austriaca),
comprovante   una   formazione   professionale  al  cui  possesso  la
legislazione  dal  Paese  membro  della  Comunita'  europea che lo ha
rilasciato  subordina  l'esercizio  della  professione di insegnante,
costituisce,  per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui
al   decreto   legislativo  27  gennaio  1992,  n.  115,  titolo  per
l'alfabetizzazione nella lingua inglese nelle scuole primarie.
  2.  Il medesimo, predetto titolo di formazione, unitamente a quello
di   specializzazione:   «Zeugnis  über  den  Lehrgang  Lehrer/in  in
integrativ  gefu"hrten  Klassen» (Diploma sul Corso per insegnanti in
classi   integrate),   rilasciato  in  data  22 febbraio  2000  dalla
«Pädagogische   Akademie   des   Bundes  in  Kärnten»  di  Klagenfurt
(Austria),  costituiscono  altresi', per la detta persona, ai sensi e
per  gli  effetti  di  cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
115,   titolo   di  specializzazione  per  il  sostegno  (monovalente
psicofisici) nelle scuole primarie.
  3.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 19 maggio 2004
                                     Il direttore generale: Criscuoli