AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 27 maggio 2004 

Modificazione   della   deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica  e  il  gas  6 febbraio  2004,  n. 13/04. (Deliberazione n.
79/04).
(GU n.132 del 8-6-2004)

            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 27 maggio 2004;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/1999);
    il   decreto   del   Ministro   delle  attivita'  produttive  del
19 dicembre  2003,  concernente  l'assunzione della titolarita' delle
funzioni  di  garante  della fornitura dei clienti vincolati da parte
della  societa'  Acquirente  Unico  S.p.a.  (di seguito: l'Acquirente
Unico)  ai  sensi  dell'art.  4,  comma 8, del decreto legislativo n.
79/1999  e  direttive  alla  medesima  societa'  (di seguito: decreto
ministeriale 19 dicembre 2003);
    il  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive 29 gennaio
2004  (di  seguito:  decreto  ministeriale  29 gennaio  2004) recante
modalita'  per  la vendita sul mercato, per l'anno 2004, dell'energia
elettrica  di  cui  all'art.  3,  comma  12  del  decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore della rete di trasmissione
nazionale S.p.a.;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita)  6 febbraio  2004,  n.  13/04 (di seguito:
deliberazione n. 13/04);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  24 febbraio 2004, n. 21/04 (di
seguito: deliberazione n. 21/04);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  27 marzo  2004,  n.  49/04 (di
seguito: deliberazione n. 49/04);
  Considerato che:
    l'art.  3,  comma  8,  del  decreto  ministeriale 29 gennaio 2004
prevede che la capacita' produttiva non assegnabile sia attribuita al
mercato   vincolato  fino  alla  completa  operativita'  del  mercato
elettrico;
    l'art.  10, comma 10.2, della deliberazione n. 13/04, prevede che
fino  alla  completa  operativita'  del sistema delle offerte, intesa
come  la  data  in  cui  e' disponibile un indice dei prezzi di detto
sistema  basato  sui  prezzi  formatisi  in  almeno  un  trimestre e,
comunque,  non  prima del 1° luglio 2004, la capacita' produttiva non
assegnabile  sia  ceduta  all'Acquirente  Unico e che a partire dalla
completa  operativita'  del  sistema  delle offerte, il Gestore della
rete  offre  la  capacita' produttiva non assegnabile nel mercato del
giorno prima;
    considerando  che il regime di dispacciamento di merito economico
attualmente  in  vigore  non  prevede  la partecipazione attiva della
domanda fino al 1° gennaio 2005;
    il  decreto  ministeriale  19 dicembre  2003 prevede, all'art. 3,
comma  1,  che  l'Acquirente  Unico si approvvigioni, per la quota di
fabbisogno    residuale    rispetto    alle    altre   modalita'   di
approvvigionamento  previste  nel  medesimo decreto ministeriale, nel
sistema  delle  offerte, previa stipula di contratti per la copertura
dal  rischio  di  prezzo  e  di quantita'; e che, il medesimo decreto
ministeriale prevede all'art. 3, comma 3, che l'Autorita' determini i
criteri e le condizioni per la stipula dei contratti per la copertura
dal rischio di prezzo e di quantita';
    gli  esiti  delle  procedure  concorsuali  svolte dall'Acquirente
Unico  sulla  base di quanto stabilito dalle deliberazioni n. 21/04 e
n.  49/04 per la stipula di contratti di copertura dal rischio prezzo
evidenziano  la  necessita'  di  garantire  ai  clienti  del  mercato
vincolato  ulteriori  forme  di  copertura  dal  rischio prezzo sugli
acquisti di energia elettrica nel sistema delle offerte;
    con  nota in data 21 maggio 2004 (prot. AO/R04/1722), l'Autorita'
ha  segnalato,  tra  l'altro, al Ministero delle attivita' produttive
l'opportunita'  di  prevedere l'estensione, al secondo semestre 2004,
della  cessione  di  una  quota  parte  dell'energia elettrica di cui
all'art.  3,  comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 al mercato
vincolato, al fine di incrementare la copertura dell'Acquirente Unico
dal rischio prezzo di cui al precedente alinea;
    con  nota  in  data  27 maggio 2004, prot n. 254486, il Direttore
generale  per  l'energia  e  le risorse minerarie del Ministero delle
attivita'  produttive  ha condiviso l'opportunita' di porre in essere
azioni   atte   a   favorire   una  maggiore  stabilita'  dei  prezzi
dell'energia  destinata  al  maggiore vincolato, tra le quali rientra
certamente  l'energia  elettrica  di  cui  all'art.  3, comma 12, del
decreto legislativo n. 79/1999;
  Ritenuto necessario:
    consentire  ulteriori  coperture dal rischio prezzo per i clienti
del  mercato  vincolato  prevedendo  che  la capacita' produttiva non
assegnabile  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  dell'allegato  A  alla
deliberazione  n.  13/04  sia  ceduta all'Acquirente Unico fino al 31
dicembre 2004;
                              Delibera:
  di   modificare   l'art.  10,  comma  10.2,  dell'Allegato  A  alla
deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
6 febbraio  2004,  n. 13/04, eliminando le parole «Fino alla completa
operativita' del sistema delle offerte, intesa come la data in cui e'
disponibile  un  indice dei prezzi di detto sistema basato sui prezzi
formatisi in almeno un trimestre e, comunque, non prima del 1° luglio
2004,»  e  le  parole:  «A  partire  dalla  completa operativita' del
sistema  delle  offerte,  il  Gestore  della  rete offre la capacita'
produttiva non assegnabile nel mercato del giorno prima»;
  di  trasmettere  copia del presente provvedimento al Ministro delle
attivita'   produttive   ed  alla  societa'  Gestore  della  rete  di
trasmissione nazionale S.p.a.;
  di  pubblicare  il  presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it),  affinche'  entri  in vigore dalla data di
pubblicazione.
    Milano, 27 maggio 2004
                                                 Il presidente: Ortis