AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 11 giugno 2004, n. 16 

PAC  Seminativi  - Raccolto 2004. Modifiche alla circolare AGEA n. 12
del 12 maggio 2004.
(GU n.141 del 18-6-2004)
 
 Vigente al: 18-6-2004  
 

                                  Al    Ministero   delle   politiche
                                  agricole  e  forestali  - Direzione
                                  generale       delle      Politiche
                                  comunitarie e internazionali
                                  Al    Ministero   delle   politiche
                                  agricole  e  forestali  - Direzione
                                  generale  del Corpo forestale dello
                                  Stato
                                  Al   Corpo  forestale  dello  Stato
                                  della Regione Siciliana
                                  Agli      Assessorati     regionali
                                  agricoltura
                                  Agli   assessorati  prov.  autonome
                                  Trento e Bolzano
                                  Agli  O.P.R.: AGREA - ARTEA - AVEPA
                                  - Organismo pagatore Lombardia
                                  All'Ente Nazionale Risi
                                  Alle  Organizzazioni  professionali
                                  agricole:        Coldiretti       -
                                  Confagricoltura  - C.I.A. - Copagri
                                  -  E.N.P.T.A.  -  Eurocoltivatori -
                                  A.L.P.A. - Fe.Na.P.I. - Coopagrival
                                  - F.Agr.l. - ANPA
                                  Ai C.A.A. riconosciuti
                                  Alle    Unioni    Nazionali   delle
                                  Organizzazioni     di    produttori
                                  ortofrutticoli

  Vista la circolare AGEA n. 12 del 12 maggio 2004 - PAC Seminativi -
Raccolto  2004,  recante  modifiche  alla  circolare  AGEA  n.  8 del
22 aprile 2004, in particolare il capitolo 6, paragrafo 6.1;
  Considerata  la  nota  MiPAF D/294 del 28 maggio 2004 contenente il
testo  provvisorio  del  regolamento  della  Commissione  in corso di
pubblicazione  sul  quale  si  e'  espresso  il  Comitato di Gestione
cereali  nella riunione del 27 maggio 2004 e il comunicato stampa del
MiPAF  -  Dipartimento  delle politiche di mercato Direzione generale
per  le  politiche  agroalimentari,  del 28 maggio 2004 contenente le
seguenti  indicazioni  «la data  di  semina  per  le  grandi colture,
fissata al 31 maggio di ciascun anno, e' stata, per le colture: soia,
girasole,   mais,   sorgo  e  lino,  prorogata  per  la  campagna  di
commercializzazione   2004-2005   al   15 giugno   2004   nell'intero
territorio  nazionale.  E'  stato, inoltre, deciso che in talune aree
delle  province  di  Como, Varese, e Milano, delimitate con D.D.G. n.
15969  del  30 settembre  2003  della  Regione  Lombardia, colpite da
diabrotica  virgifera  virgifera,  le  semine  di mais possono essere
effettuate fino al 30 giugno 2004»;
  Considerata la nota MiPAF n. D/273 del 17 maggio 2004 contenente il
testo  provvisorio  del  regolamento  della  Commissione  in corso di
pubblicazione  sul  quale  si  e'  espresso  il  Comitato di Gestione
cereali  nella  riunione  del  13 maggio  2004, che deroga l'art. 19,
paragrafo  2  e  3 del reg. CE 2316/1999 circa l'utilizzo dei terreni
ritirati dalla produzione in taluni Stati membri.
  La circolare n. 12 del 12 maggio 2004 e' modificata come segue:
  Il capitolo 6, paragrafo 6.1 e' modificato con il testo seguente:

6. Modalita' di presentazione delle domande

6.1. Termini di presentazione.
  Possono  essere  presentate all'AG.E.A. le domande di pagamento per
superfici  relative  ad  aziende  che  hanno  sede legale in tutte le
regioni  ad eccezione di Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana,
regioni  in  cui  operano  Organismi  pagatori  regionali (O.P.R.). I
produttori  le cui aziende hanno sede legale nelle suindicate regioni
sono  tenuti  a  presentare  le  domande  secondo  le  modalita' e le
procedure  stabilite  dai  competenti Organismi pagatori. Tuttavia le
sole  aziende  che hanno presentato domanda 2003 in un O.P.R. diverso
rispetto  a  quello  dalla sede legale, possono presentare la domanda
2004 allo stesso O.P.R. dove e' stata presentata nel 2003.
  La   domanda  deve  essere  redatta  sul  modulo  prefincato  messo
gratuitamente  a  disposizione  dall'AG.E.A.,  il  cui  fac-simile e'
riportato nell'allegato I alla presente circolare.
  La   domanda,   compilata  in  ogni  sua  parte  e  completa  della
documentazione richiesta, dovra' pervenire all'AGEA in via Torino, 45
-  00184  Roma,  entro  le  ore 17  nei  termini  e  nelle  modalita'
sottoindicate,  direttamente  o  tramite terzi, mediante raccomandata
senza avviso di ricevimento.
  Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui
sopra, riportato nel seguente modo:
    AGEA
    Domanda PAC seminativi 2004
    Via Torino, 45
    00184 Roma
  I  dati  anagrafici  del  richiedente,  riportati sulla busta nello
spazio   dedicato   al   mittente,   devono   contenere  le  seguenti
informazioni:
    NOME
    COGNOME/RAGIONE SOCIALE
    INDIRIZZO
    CAP - COMUNE (PROV.)
    Domanda PAC seminativi 2004
  La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo
chiaro  ed  in stampatello e non puo' contenere piu' di un modello di
domanda.
  In particolare, per i produttori che non hanno conferito mandato ad
un  CAA,  l'Amministrazione  ha  predisposto  sul  portale  SIAN, una
funzione  ad  uso  dell'Amministrazione  e  degli  enti regionali, ad
esclusione  delle regioni dotate di Organismo pagatore, per la stampa
di   un   modello   di   domanda   in  bianco,  corredato  di  numero
identificativo (bar-code).
  I  produttori  che  hanno  conferito  mandato  al CAA troveranno la
modulistica  necessaria alla compilazione della domanda presso il CAA
stesso,  che avra' l'obbligo di archiviare la domanda cartacea presso
propri locali appositamente predisposti a tale fine.
  Secondo  quanto  stabilito  dal  Decreto  MiPAF  del 23 aprile 2004
«Modifiche  dei decreti del 18 febbraio 2004 e 10 marzo 2004, recanti
disposizioni   nazionali   di  attuazione  dei  regolamenti  (CE)  n.
1782/2003  del Consiglio, del 29 settembre 2003, e n. 2237/2003 della
Commissione,  del 23 dicembre 2003, concernenti norme comuni relative
ai  regimi  di  sostegno  diretto nell'ambito della Politica agricola
comune  e  istituzione  di  taluni  regimi di sostegno a favore degli
agricoltori»  e  dal  regolamento  della  Commissione,  in  corso  di
pubblicazione,  che  proroga  la  data  limite  di  semina  di taluni
seminativi  in  alcune  aree  della  Comunita'  per  la  campagna  di
commercializzazione 2004-2005, le date di presentazione delle domande
all'AG.E.A. previste per la campagna 2004 sono:
    a) domande iniziali: 15 maggio 2004;
    b) domande  di  modifica  ai  sensi  dell'art.  8  Reg.  (CE)  n.
2419/2001: 31 maggio 2004;
    c) domande  di  modifica  ai  sensi  dell'art.  8  Reg.  (CE)  n.
2419/2001,  riferite alle colture del mais, della canapa, della soia,
del  girasole  del sorgo e del lino nell'intero territorio nazionale:
15 giugno 2004.
  Le  domande  iniziali  di cui al punto a) possono essere presentate
entro  lunedi'  17  maggio  2004, tenuto conto che la scadenza del 15
maggio, indicata nel decreto MiPAF del 23 aprile 2004, cade in giorno
prefestivo.
  Per  le  domande  iniziali  di  cui  al punto a), e' consentita una
tolleranza  di venticinque giorni solari. Pertanto, il termine ultimo
di  presentazione  e' fissato al 9 giugno 2004. Il ritardato deposito
della domanda iniziale produce la decurtazione del premio dell'1% per
ogni  giorno  lavorativo  di  ritardo.  Le domande iniziali pervenute
oltre il 9 giugno 2004 sono irricevibili.
  Le  domande  di  modifica  di  cui  al  punto b) pervenute oltre il
termine  del  31 maggio  2004  sono  irricevibili.  La data limite di
semina e' stabilita al 31 maggio 2004.
  Per  l'intero  territorio  nazionale  e  relativamente  alla  soia,
girasole,  mais,  sorgo  e  lino  la  data  limite di semina e' stata
prorogata,  per  la  campagna  di  commercializzazione  2004-2005, al
15 giugno 2004.
  Le  domande  di  modifica  di  cui  al  punto c) pervenute oltre il
15 giugno 2004 sono irricevibili.
  In  talune aree delle province di Como, Varese e Milano, delimitate
con  D.D.G.  n.  15969 del 30 settembre 2003 della Regione Lombardia,
colpite da «diabrotica virgifera virgifera» le semine di mais possono
essere effettuate fino al 30 giugno.
  Per  gli  utilizzi  diversi  da  quelli  di cui al punto c), l'AGEA
effettua  tutti  i  controlli  previsti  nell'ambito delle domande di
modifica  ai  sensi  dell'art.  44  (par.  6.3.1  punti da 1 a 5). Ad
esempio  una  domanda  di  modifica con utilizzo soia e grano duro ai
sensi  dell'art.  8,  presentata  dopo  il  31 maggio  e  prima della
scadenza  prevista  (15  giugno),  non e' ammissibile nel caso in cui
venga aumentato anche l'utilizzo a grano duro. Al contrario, nel caso
in  cui  venga  diminuita la superficie dichiarata ad utilizzo «grano
duro»  ed  aumentata  la  superficie dichiarata ad utilizzo «soia» la
domanda e' ammissibile.
  La  normativa  comunitaria  vigente prevede che il produttore debba
presentare  una  sola  domanda  di pagamento per superficie, anche se
riferita a piu' aziende.
  Il  produttore  interessato al pagamento dell'aiuto per superfici e
al  calcolo  delle  UBA  deve  obbligatoriamente  compilare  un'unica
domanda,  comprendente  sia  i  prodotti  a premio che le superfici a
foraggere.
  Ai  sensi  dell'art.  14  del Reg. (CE) n. 2419/2001 «La domanda di
aiuto  puo' essere revocata in tutto o in parte in qualsiasi momento.
Tuttavia,   qualora   l'autorita'  competente  abbia  gia'  informato
l'imprenditore  circa  le  irregolarita' riscontrate nella domanda di
aiuto  o  gli  abbia  comunicato  la  sua  intenzione  di svolgere un
controllo  in loco e se da tale controllo emergono irregolarita', non
sono  autorizzate  revoche  con  riguardo alle parti della domanda di
aiuto che presentano irregolarita'.»
  Per   i  produttori  che  presentano  irregolarita'  non  sanabili,
l'AG.E.A. predisporra' un provvedimento.
  Il paragrafo 6.3.1 e' modificato con il testo seguente:

6.3. Domande di modifica ai sensi del Reg. (CE) n. 2419/2001.
  6.3.1. Domande di modifica ai sensi dell'art. 44.
  E'  possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'art.
44 del Reg. (CE) n. 2419/2001 a condizione che l'imprenditore non sia
stato   informato   dall'autorita'   competente   dell'intenzione  di
effettuare  un  controllo  in  loco e delle irregolarita' riscontrate
dall'autorita'  competente nella sua domanda. Le informazioni fornite
dall'imprenditore  hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla
situazione reale.
  La domanda di modifica ai sensi dell'art. 44, compilata in ogni sua
parte  e  completa  della  documentazione richiesta, dovra' pervenire
all'AGEA  in  via  Torino,  45  -  00184 Roma, direttamente o tramite
terzi,  mediante  raccomandata  senza avviso di ricevimento, entro le
ore 17 nei termini sottoindicati:
    a) domande  di  pagamento  per  superfici,  compresi  utilizzi  a
foraggere e sementi elette: 2 agosto 2004;
    b) domande con variazioni esclusivamente sugli utilizzi a foraggi
destinati alla trasformazione: 15 settembre 2004.
  La   domanda  deve  essere  redatta  sul  modulo  prefincato  messo
gratuitamente  a  disposizione  dall'AG.E.A.,  il  cui  fac-simile e'
riportato nell'allegato I alla presente circolare.
  Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui
sopra, riportato nel seguente modo:
    AGEA
    Domanda di modifica art. 44 PAC seminativi 2004
    VIA TORINO, 45
    00184 ROMA
  I  dati  anagrafici  del  richiedente,  riportati sulla busta nello
spazio   dedicato   al   mittente,   devono   contenere  le  seguenti
informazioni:
    NOME
    COGNOME/RAGIONE SOCIALE
    INDIRIZZO
    CAP - COMUNE (PROV.)
    Domanda di modifica art. 44 PAC seminativi 2004
  La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo
chiaro  ed  in stampatello e non puo' contenere piu' di un modello di
domanda.
  Anche  in  questo  caso i produttori che hanno conferito mandato al
CAA  troveranno  la  modulistica  necessaria  alla compilazione della
domanda  di  modifica  presso  il  CAA stesso, che avra' l'obbligo di
archiviare anche la domanda cartacea di modifica presso propri locali
appositamente predisposti a tale fine.
  I  produttori  in  proprio, che non hanno conferito mandato ai CAA,
troveranno  la  modulistica necessaria sul portale SIAN, mediante una
funzione  ad  uso  dell'Amministrazione  e  degli  enti regionali, ad
esclusione delle regioni dotate di Organismo pagatore.
  L'Amministrazione,  al  fine di migliorare la gestione delle misure
di  cui  trattasi,  adotta  le  seguenti  modalita'  operative per la
presentazione  delle  domande di modifica, redatte ai sensi dell'art.
44 del Reg. (CE) n. 2419/2001:
    1.  Il  produttore  puo'  presentare una sola domanda di modifica
afferente  la  campagna di riferimento, redatta ai sensi dell'art. 44
del  Reg. (CE) n. 2419/2001. Qualora si presentino due o piu' domande
saranno considerate irricevibili tutte le domande presentate ai sensi
dell'art.  44 del Reg. (CE) n. 2419/2001 e restera' valida la domanda
iniziale  se  la superficie richiesta a premio nella domanda iniziale
e'  inferiore alla superficie indicata nelle domande di rettifica; in
caso  contrario  saranno  considerate  irricevibili  sia  la  domanda
iniziale che tutte le domande di modifica.
    2.  Una domanda di modifica, presentata ai sensi dell'art. 44 del
Reg.  (CE) n. 2419/2001, non puo' in nessun caso comportare l'aumento
della   superficie   aziendale   (escluse   l'utilizzo   10  -  Altre
utilizzazioni),  rispetto  alla  superficie  dichiarata nella domanda
precedentemente presentata.
    3. E' possibile modificare l'utilizzo delle particelle dichiarate
nella domanda iniziale.
    4.  Una  domanda  di  modifica, a seguito di un errore materiale,
puo'  comportare  la  variazione di un solo identificativo catastale,
oltre la superficie utilizzata. Nel caso di particelle interessate da
frazionamenti   catastali   si   possono  cambiare  piu'  dati  della
particella, ivi compresa la superficie utilizzata.
    5.  Limitatamente agli utilizzi foraggi essiccati (utilizzo 15) e
semente  elette  (utilizzo 57) e' possibile presentare una domanda di
modifica   anche  in  aumento  ai  sensi  dell'art.  44  senza  pero'
modificare le superfici degli utilizzi a premio.
  Qualora  la domanda di modifica ai sensi del Reg. (CE) n. 2419/2001
art.  44 non contenga l'indicazione della domanda modificata, ne' sia
possibile risalirvi, sara' considerata irricevibile.
  Il capitolo 18 e' modificato con il testo seguente:

18. SEMENTI CERTIFICATE
  Gli  imprenditori  agricoli  moltiplicatori  di  seme che intendano
stipulare  contratti di moltiplicazione e richiedere l'aiuto ai sensi
del  reg.  (CEE) n. 2358/71, devono presentare apposita dichiarazione
di  coltivazione  utilizzando  il modello di domanda di pagamento per
superfici,  riportando  le  superfici investite a sementi certificate
(codice  utilizzo  57) con i relativi riferimenti catastali. Per cio'
che  attiene  alle specie ammissibili, occorre utilizzare la codifica
riportata nella tabella 11 allegata al modello di domanda.
  Gli  imprenditori  agricoli  moltiplicatori  di  seme che intendano
stipulare  contratti  di moltiplicazione successivamente alla data di
presentazione  della  domanda  di pagamento  per  superfici, possono,
entro  il  9  giugno,  presentare  una  domanda  iniziale,  indicando
esclusivamente    superfici   investite   a   «sementi   certificate»
(codice 57).  Gli  imprenditori agricoli moltiplicatori di seme, dopo
la  presentazione  della domanda iniziale, riportante solo particelle
interessate  da  sementi certificate, possono, presentare una domanda
di  modifica  ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001, anche
in aumento, delle superfici investite a «sementi certificate» (codice
57) senza modificare gli utilizzi a contributo, ai sensi dell'art. 44
del Reg. 2419/01.
  Inoltre, il paragrafo 20.1 e' modificato con il testo seguente:

20.1. Requisiti.
  E'  necessario  che  i  produttori che dichiarano la messa a riposo
(set-aside) osservino alcuni requisiti, di seguito esposti:
    a) rispetto   delle   pratiche   agronomiche   annuali  e  tutela
dell'ambiente:   le   superfici  ritirate  dalla  produzione  devono,
anteriormente  al  15 maggio  di  ogni  anno,  costituire  oggetto di
pratiche  agronomiche.  Sulle  superfici  devono essere effettuate le
operazioni  colturali  necessarie  al  fine  di contenere lo sviluppo
della  vegetazione (commi 3 e 4, art. 6 decreto ministeriale 4 aprile
2000).
  Tali operazioni comprendono:
    le  lavorazioni  del terreno superficiali (erpicatura, fresatura,
ecc.);
    le sfalciature, trinciature;
    il diserbo della vegetazione presente, con prodotti ammessi dalla
legislazione nazionale e con modalita' atte a mantenere inalterato il
naturale   equilibrio   dell'ambiente   (comma  1,  art.  5,  decreto
ministeriale 4 aprile 2000);
    b) requisiti temporali: le superfici a riposo devono restare tali
per  un  periodo  che  va  dal  15 gennaio  dell'anno  successivo  al
31 agosto dello stesso anno. Nel caso di intenzione di semina (codice
coltura  4),  per  le  specie  la  cui  produzione e' ottenibile solo
nell'anno   successivo,   e'  consentito  l'anticipo  delle  pratiche
agronomiche necessarie per la semina al 15 luglio;
    c) semina  con  specie  da sovescio: e' ammessa la semina (codice
coltura  1)  con  specie  da sovescio, fatta eccezione per i prodotti
contemplati all'allegato I del regolamento CE n. 1251/99. In tal caso
il  terreno  deve  essere  arato  entro il 15 maggio e, per colture a
semina  primaverile,  entro il 30 giugno. E' ammessa la produzione di
fieno  per  autoconsumo.  In  tale  casistica  e' consentita anche la
presenza  di medicai (ad esempio di fine produzione) a condizione che
gli  stessi siano comunque oggetto di aratura entro il 15 maggio; non
sono  pertanto ammissibili medicai riscontrati successivamente a tale
data;
    d) specie  seminate  per  geodisinfezione:  per  motivi di ordine
fitosanitario  (codice  coltura 5) e' possibile destinare i terreni a
riposo  per la produzione di piante biocide, fermo restando l'obbligo
di   provvedere  all'interramento  delle  stesse  piante  non  appena
realizzata  la  specifica  finalita'. Sara' necessario evidenziare la
specie  delle  piante riscontrate e lo stato della coltura al momento
del sopralluogo.
  Ad  esempio,  l'utilizzo  di  alcune  specie  della  famiglia delle
Brassicacee  e  Capparidacee  come  il  Raphanus  sativus,  consente,
attraverso lo sfalcio in fioritura e il successivo interramento delle
piante, di ridurre l'infestazione di nematodi nel terreno;
    e) protezione  fauna  selvatica  (ornitologica):  per  ragioni di
tutela  della  fauna  ornitologica  (codice  coltura  6) e' possibile
costituire  e  mantenere  una  copertura  vegetale fino al 31 luglio.
Successivamente  a  tale  data, e comunque non oltre al 31 agosto, il
terreno  deve  costituire  oggetto  di  una  delle  previste pratiche
agronomiche.  Anche  in  tal  caso  non potranno essere utilizzate le
specie  elencate  nell'allegato I al Reg. CE 1251/99. Resta l'obbligo
del produttore di indicare il codice colturale 6;
    f) utilizzo   zootecnico  con  specie  leguminose  foraggere  per
aziende   biologiche:  secondo  il  Regolamento  CE  n.  1157/2001  i
seminativi ritirati dalla produzione possono essere utilizzati per le
colture  di  leguminose  foraggere  praticate  in  aziende che per la
totalita' delle produzioni rientrano nell'ambito della gestione delle
misure  concernenti  l'applicazione  delle disposizioni relative alla
coltivazione biologica di cui al Reg. CEE 2092/91.
  Limitatamente   alle  superfici  che  rientrano  nell'ambito  delle
coltivazioni  biologiche  e'  consentito  dichiarate  a  riposo  tali
superfici, utilizzando i seguenti codici:
    56: Vecce;
    57: Lupini;
    58:  Erba  medica,  trifoglio,  loto, lupinella, meliloto, sulla,
cicerchia, fieno greco, pisello, serrandella, capraggine.
  Resta  l'obbligo  comunque  per  il produttore di indicare i codici
colturali 56 Vecce, 57 Lupini, 58 Erba medica, trifoglio, ecc.;
    g) copertura  vegetale  con  miscuglio  di almeno due dei semi di
girasole,  sorgo  e  granturco: visto il decreto ministeriale 7 marzo
2002,  e'  possibile dichiarare come set aside una copertura vegetale
per  scopi  ambientali,  da  rendere disponibile alla fauna selvatica
come  coltura  a  perdere.  Il  miscuglio  dovra' essere composto con
almeno due tra le colture di girasole, sorgo e mais.
  Resta  l'obbligo  comunque  per il produttore di indicare il codice
colturale  59.  La  superficie  potra'  rimanere  in  campo  fino  al
28 febbraio dell'anno successivo e comunque non oltre il 31 marzo.
  Sono  pertanto  escluse  le superfici investite da impianti arborei
specializzati dichiarati a set aside.
  In  deroga  all'art. 19, paragrafo 2 e 3 del reg. CE 2316/1999, per
la  campagna di commercializzazione 2004-2005, i terreni dichiarati a
set  aside  possono  essere  utilizzati  per l'alimentazione animale.
Tuttavia,  tali  superfici  non  possono  essere utilizzate a fini di
lucro,  ne'  per la produzione di foraggi essiccati ai sensi del reg.
CE  603/95.  Al  fine  di  assicurare  il  rispetto del carattere non
lucrativo dell'utilizzazione dei terreni messi a riposo e' ammessa la
produzione di fieno esclusivamente per autoconsumo aziendale.
  Si raccomanda agli Uffici, agli Enti ed agli Organismi in indirizzo
di  voler  assicurare  la  massima  diffusione  dei  contenuti  delle
presente circolare nei confronti di tutti gli interessati.
    Roma, 11 giugno 2004

                                                   Il titolare
                                             dell'Ufficio monocratico
                                                     Gulinelli