N. 48 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 19 aprile 2004

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  19  aprile  2004  (del  Presidente del Consiglio dei
ministri)

Enti  locali - Norme della Regione Abruzzo - Disciplina del Controllo
  sostitutivo  sugli  atti  degli enti locali e degli enti dipendenti
  dalla  Regione  -  Attribuzione  di poteri sostitutivi al Difensore
  civico regionale - Ricorso dello Stato - Denunciata invasione della
  competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato - Sostituzione, da
  parte   della   legge   regionale,   di   norme   statali  relative
  all'ordinamento  degli  enti  locali  - Violazione della previsione
  costituzionale  in  ordine  all'esercizio  dei poteri sostitutivi -
  Violazione   dei  limiti  alle  funzioni  del  difensore  civico  -
  Violazione   dei   principi   di   equiordinazione   e   di   leale
  collaborazione.
- Legge della regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 4, art. 1.
- Costituzione, artt. 114, 117 e 120.
(GU n.24 del 23-6-2004 )
    Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato,
presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

    Contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta
per  la  declaratoria  di incostituzionalita' dell'art. 1 della legge
regionale  23  gennaio 2004, n. 4, pubblicata nel B.U.R. n. 1 dell'11
febbraio  2004,  avente  ad oggetto «Controllo sostitutivo sugli atti
degli  enti  locali  e  degli  enti dipendenti dalla Regione», giusta
delibera del Consiglio dei ministri 25 marzo 2004.
    La  legge della regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 4 prevede che
il  controllo  sostitutivo  sugli atti degli enti locali e degli enti
dipendenti  dalla  Regione,  comprese  le  istituzioni  pubbliche  di
assistenza  e  beneficenza,  sia  esercitato  da  parte del Difensore
Civico  Regionale;  in  particolare, l'esercizio di tale potesta' nei
confronti degli enti locali e' regolato dall'art. 1.
    1. - Il detto art. 1 attribuisce al Difensore Civico Regionale la
potesta'  di  controllo  su  tutti  gli atti degli Enti locali, senza
eccezione  alcuna  e  con  richiamo  all'art. 136 d.legs. n. 267/2000
(comma  1),  salva la facolta' per gli stessi enti di disciplinare in
modo  autonomo  nei propri statuti le forme del controllo sostitutivo
(comma  2); prevede, poi, alcune regole procedurali (necessita' della
previa  diffida e successiva nomina del Commissario ad acta, comma 3)
e  individua  gli  atti obbligatori per legge in quelli che l'Ente e'
tenuto  ad  adottare  entro  termini  perentori,  stabiliti  da leggi
statali  o  regionali  (comma  4);  nei  commi 5,  6, 7, 8 e 10 detta
disposizioni  sul  Commissario  ad  acta  e,  nel  comma 9, riconosce
all'Ente la potesta di compiere gli atti dovuti fino a quando non sia
insediato ii Commissario stesso.
    2.  -  Censurabile  per  illegittimita'  costituzionale appare la
citata disposizione, sotto un triplice profilo:
        a) il difensore civico regionale non puo' esercitare potesta'
di  controllo  sostitutivo  sugli  atti  degli  Enti locali che siano
obbligatori  in  forza  di  leggi  statali  e che non rientrino nella
competenza della regione;
        b) il  difensore civico regionale non e' un organo di governo
della  Regione  e, quindi, non puo' essere titolare della potesta' di
controllo   sostitutivo  sugli  atti  degli  Enti  locali  dotati  di
rilevanza    costituzionale,    potendo   esercitare   il   controllo
sostitutivo,  tutt'al  piu',  sugli  atti degli enti dipendenti dalla
Regione;
        c) non e' richiamabile a fondamento della potesta' attribuita
al difensore civico la normativa previgente alla riforma del Titolo V
della Costituzione e, in particolare, l'art. 136 d.legs. n. 267/2000.
    I   rilevati   profili  di  incostituzionalita'  emergono  da  un
raffronto della legge regionale in esame con i principi del controllo
sostitutivo   delineati  dalla  Corte  costituzionale  nelle  recenti
sentenze  nn. 43/2004  e  69/2004, ave e' stato sancito che il potere
sostitutivo  spettante  alle  regioni sugli atti degli enti locali e'
soggetto   alle   stesse   condizioni   e   limiti   elaborati  dalla
giurisprudenza  della  Corte in relazione ai poteri sostitutivi dello
Stato  nei confronti delle Regioni e, in particolare: 1) previsione e
disciplina  con  legge;  2) limitazione agli atti o attivita privi di
discrezionalita'  nell'an  e  la  cui obbligatorieta' sia il rifiesso
degli  interessi  unitari alla cui salvaguardia provvede l'intervento
sostitutivo;  3)  esercizio  da  parte  di un organo di governo della
Regione;   4)  previsione  di  congrue  garanzie  procedimentali,  in
conformita' del principio di leale collaborazione.
    3.  -  La norma della legge regionale censurata non soddisfa alla
seconda, alla terza ed alla quarta condizione:
        3.1  - Il controllo sostitutivo e attribuito in riferimento a
tutti gli atti obbligatori degli enti locali, ivi compresi quelli che
esulano  dalla  competenza  della regione in quanto derivanti la loro
natura   obbligatoria   da   leggi   statali,   laddove  l'intervento
riconosciuto alla potesta' regionale dall'art. 120 Cost. non puo' che
riguardare  esclusivamente  materie  di  competenza della regione (v.
sent.  n. 43/2004)  e  deve  intendersi  limitato  allo schema logico
affidato   nella  sua  attuazione  al  legislatore  regionale  (sent.
n. 69/2004).
        3.2  -  Il  difensore  civico  regionale  non e' un organo di
governo  della  regione:  e'  nominato  secondo le procedure previste
dagli  Statuti  ed e' caratterizzato da una posizione di indipendenza
rispetto  all'esecutivo  e di connessione rispetto al legislativo, su
un  piano  fiduciario  (cfr. De Vergottini, voce Difensore civico, in
Enc. Giur. Treccani), assimilato ad una «Autorita' indipendente» (Tar
Veneto,  sez.  I,  25  giugno  1998,  n. 1178)  o  ad  un  «organo di
controllo»  (nel  sistema  vigente prima della riforma costituzionale
del  Titolo  V della Costituzione - Cons. Stato, sez. IV, 18 dicembre
2001,  n. 6292).  Non  e'  certo quell'organo di governo che la Corte
richiede    per    «L'attitudine    dell'intervento    ad    incidere
sull'autonomia,  cosituzionalmente  rilevante,  dell'ente sostituito»
(sent. n. 43/2004 e n. 69/2004, piu' volte citate).
        3.3  - Oltretutto, l'art. 136 d.legs. n. 267/2000, richiamato
dalla  legge regionale quale fonte dei poteri attribuiti al difensore
civico,  non  appare  piu'  operante  nel  nuovo  quadro normativo ed
organizzativo  sorto  dopo la riforma del Titolo V della Costituzione
ed  e'  incompatibile  con l'attuale quadro costituzionale, cosi' che
non puo' costituire fonte di riferimento per i poteri di controllo in
esame. La lacuna che ne deriva nell'ambito della disciplina delineata
con  la legge regionale censurata finisce per mettere in dubbio anche
il  rispetto  del  principio di leale collaborazione richiamato dalla
Corte  costituzionale  a  fondamento  della  potesta  sostitutiva fra
organi  di rilevanza costituzionale, ai sensi dell'art. 120, comma 2,
Cost.   e,   in   ultima   analisi,   la  congruita'  delle  garanzie
procedimentali costituenti la quarta condizione di legittimita' della
legislazione in materia.
    4. - In conclusione, la norma in esame e' adottata in violazione:
a)  dell'art. 114  della  Costituzione,  per lesione del principio di
equiordinazione tra Stato, Regioni ed Enti locali e delle prerogative
istituzionali dello Stato; b) dell'art. 117, comma 2, lett. p), della
Costituzione,  in  quanto  non spetta alla Regione ed esula dalla sua
competenza   legislativa   la   regolamentazione,  sia  pure  in  via
sostitutiva,  delle  materie che rientrano nella competenza esclusiva
dello   Stato,  in  relazione  agli  organi  di  Governo  e  funzioni
fondamentali  dei  Comuni,  Province  e  Citta' metropolitane ed alle
altre  materie  previste  dall'art. 117,  comma 2, Cost. in relazione
alle  quali  lo  Stato  puo' attribuire funzioni agli Enti locali; c)
dell'art. 120  della  Costituzione,  per  violazione del principio di
leale collaborazione fra gli organi di rilevanza costituzionale.
    Tanto  premesso  e  considerato, giusta la delibera del Consiglio
dei ministri in epigrafe indicata
                              P. Q. M.
    La  Corte costituzionale adita voglia dichiarare l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  1  della  legge  della  Regione Abruzzo 23
gennaio 2004, n. 4, pubb1icata nel B.U.R. n. 1 dell'11 febbraio 2004,
avente ad oggetto «Controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali
e  degli  enti  dipendenti dalla Regione», per violazione degli artt.
114, 117 e 120 della Costituzione.
    Si produrra' copia della delibera del Consiglio dei ministri.
        Roma, addi' 17 aprile 2004
               Avvocato dello Stato: Giuseppe Albenzio
04C0529