N. 524 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 febbraio 2004
Ordinanza emessa il 26 febbraio 2004 dal giudice di pace di Bonorva nel procedimento civile vertente tra Zidda Gian Pietro contro Prefetto di Sassari Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Violazione del principio di eguaglianza e della pari dignita' sociale dei cittadini di fronte alla legge - Discriminazione in danno dei soggetti non abbienti - Compressione del diritto di questi ultimi ad agire in giudizio. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, comma 3, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 [che ha convertito in legge, con modifiche, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151]. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.24 del 23-6-2004 )
IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza fuori udienza, nella causa civile n. 39/03 R.G.A.C. ex artt. 22 e seguenti legge n. 689/1981 promossa da Zidda Gian Pietro nato a Thiesi il 28 aprile 1965, residente in Sassari, elettivamente domiciliato in Sassari via Mazzini n. 2/d presso l'avv. Sergio Milia del Foro di Sassari che lo rappresenta e difende giusta delega in atti, opponente; Contro il Prefetto di Sassari in persona del prefetto pro tempore, opposto. F a t t o Con ricorso depositato in cancelleria il 2 dicembre 2003 il ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. 083102 V in data 15 novembre 2003 della sezione Polizia Stradale di Nuoro-Macomer per violazione dell'art. 142, IX codice della strada lamentando, a seguito del verbale predetto, essergli state applicate le sanzioni di euro 343,35, il ritiro della patente di guida e la decurtazione di punti 10 della patente. Non effettuava il versamento prescritto dall'art. 204-bis del d. lgs. n. 285/1992 e successive modifiche ed eccepiva che tale prescrizione «... il ricorrente deve versare .... una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta...» fosse, intanto, impossibile in quanto le cancellerie non possono accettare somme di denaro liquide e che, di fatto, il cittadino-ricorrente fosse costretto per cio' arbitrariamente, illegittimamente ed incostituzionalmente ad effettuare un versamento presso le Poste italiane ed a depositare il documento rappresentativo di tale somma unitamente al ricorso, a pena di inammissibilita' del gravame stesso, svolgendo cosi' una attivita' ulteriore, diversa e non prevista dalla norma citata. Continuava, eccependo che presso il prefetto competente a giudicare, in alternativa, il medesimo gravame non fosse previsto il versamento in parola configurandosi cosi' una lesione dei diritti costituzionali di uguaglianza e di difesa dei cittadini di fronte alla legge. Concludeva chiedendo che il giudice, in via pregiudiziale e preliminare, sollevasse questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 204-bis, n. 3 del decreto legislativo n. 285/1992 e successive mdifiche in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione e la sospensione in via cautelativa e provvisoria delle sanzioni principali ed accessorie comminate e, nel merito, l'annullamento e/o dichiarasse l'inefficacia del verbale e dei provvedimenti sanzionatori contenuti. Il giudice di pace visti gli arti 20, 22, 22-bis, e 23 Legge n. 689/1981 e successive modifiche, l'art. 204-bis codice della strada come modificati e/o integrati dal d.lgs. n. 285/1992 introdotto dalla legge 1° agosto 2003 n. 214 e gli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione della Repubblica italiana e l'art. 204-bis codice della strada dichiara la propria competenza a giudicare il ricorso anche in relazione alle sanzioni amministrative accessorie. F a t t o Con il ricorso de quo Zidda Gian Pietro lamentava essergli stata contestata violazione dell'art. 142, IX codice della strada e l'applicazione della sanzione di euro 343,35, il ritiro della patente di guida e la decurtazione di punti 10. Non effettuava il versamento prescritto dall'art. 204-bis del d. lgs. n. 285/1992 e successive modifiche ed eccepiva che tale prescrizione «... il ricorrente deve versare .... una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta....» fosse, intanto, impossibile in quanto le cancellerie non possono accettare somme di denaro liquide e che, di fatto, il cittadino-ricorrente fosse costretto per cio' arbitrariamente, illegittimamente ed incostituzionalmente ad effettuare un versamento presso le Poste italiane ed a depositare il documento rappresentativo di tale somma unitamente al ricorso, a pena di inammissibilita' del gravame stesso, svolgendo cosi' una attivita' ulteriore, diversa e non prevista dalla norma citata. Continuava eccependo che presso il prefetto competente a giudicare, in alternativa, il medesimo gravame non fosse previsto il versamento in parola, configurandosi cosi' una lesione dei diritti costituzionali di uguaglianza e di difesa dei cittadini di fronte alla legge. Concludeva chiedendo che il giudice, in via pregiudiziale e preliminare, sollevasse questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 204-bis del decreto legislativo n. 285/1992 e successive modifiche in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione e la sospensione in via cautelativa e provvisoria delle sanzioni principali ed accessorie camminate e, nel merito, l'annullamento e/o dichiarasse l'inefficacia del verbale e dei provvedimenti sanzionatori contenuti. Diritto - rilevanza della questione. Il ricorso si oppone ad un verbale di contestazione elevato in data 15 novembre 2003 e quindi vigente la modifica apportata al codice della strada con la nota legge n. 214/2003. Per quanto qui interessa, il ricorso depositato in cancelleria non era accompagnato dal prescritto versamento di cui al n. 3 dell'art. 204-bis della norma richiamata e cio' dovrebbe determinarne l'inammissibilita'; il giudice di pace e' infatti tenuto ad un preventivo esame del ricorso depositato per valutare, in primis, se i requisiti prescritti per l'ammissibilita' del gravame sono presenti nell'atto con cui si impugna il provvedimento. Cio' premesso, pur in assenza dell'osservanza di questa prescrizione (il versamento) questo giudice, aderendo alla giurisprudenza formatasi di recente, ritiene rilevanti e fondati i presupposti, sollecitati dal ricorrente, per sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis n. 3 del d.lgs. n. 285/1992 introdotto dalla legge 214 del 1° agosto 2003 ove prevede che «all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore.». Diversamente, questo giudice avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso ed astenersi dall'esaminarlo. Non manifesta infondatezza per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione della Repubblica italiana. Ritiene questo giudice la non manifesta infondatezza dell'art. 204-bis del d.lgs. n. 285/1992 in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione per violazione dei principi di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Tale uguaglianza si esplica e nella pari dignita' sociale ed uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge «... senza distinzioni ... di condizioni personali e sociali.» e la possibilita' per tutti di «... di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.». La fattispecie normativa che ha novellato il codice della strada, oltre ad un aumento delle sanzioni, con l'introduzione della patente a punti, ha previsto ed introdotto norme che rendono piu' oneroso il ricorso avverso quel provvedimento sanzionatorio nanti il giudice di pace per almeno due motivi. Il primo e' costituito dall'onerosita' del versamento imposto che costituisce un deciso deterrente all'inizio del giudizio, costituendo una discriminazione tra cittadino abbiente e cittadino in condizioni economiche disagiate consentendo, in sostanza, l'esercizio della tutela dei propri diritti nanti il giudice ordinario solo a chi sia in grado di effettuare l'esborso richiesto per il versamento. Ne' vale a sanare tale posizione di debolezza l'osservazione che il ricorso proposto in alternativa in via amministrativa presso il prefetto competente e' proponibile senza alcun versamento. Balza evidente, a parere di questo giudice, come la disposizione dell'art. 204-bis d.lgs. n. 285/1992 nulla faccia per consentire effettivamente la pari dignita' sociale e di uguaglianza di fronte alla legge di tutti i cittadini in relazione, tra l'altro, alle condizioni personali e sociali e risulti, quindi, incostituzionale perche' viola i precitati articoli 3 e 24 della Costituzione che assegna tra i compiti precipui della Repubblica italiana la rimozione di ostacoli che si frappongono al riconoscimento di pari dignita' sociale, di liberta' e di uguaglianza tra i cittadini. Nell'esperienza maturata presso questo ufficio, numerosi cittadini che intendevano proporre ricorso avverso verbali di contestazione per violazioni al codice della strada, una volta appreso in cancelleria della necessita' di effettuare il versamento, vivamente contrariati e scoraggiati, evitavano di proporre il gravame. Il secondo motivo viene evidenziato dal dettato stesso dell'art 24 della Costituzione che recita «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri interessi e diritti legittimi. La difesa e' diritto inviolabile in ogni stato e grado del provvedimento...». A parere di questo giudice la norma di cui si solleva questione di legittimita' costituzionale discrimina le posizioni processuali delle parti in quanto differenzia ingiustificatamente le posizioni dei soggetti interessati. Infatti l'accesso alla tutela giurisdizionale viene scoraggiato dal versamento della cauzione che va effettuato quale condizione di ammissibilita' del ricorso, anche se, in caso di accoglimento del ricorso la cauzione verra' restituita al ricorrente per intero. Non secondario e' l'effetto che dispiega invece di rigetta del ricorso poiche', in tal caso, il ricorrente verra' condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria ben superiore a quella iniziale, e contro cui si ricorre, prevista nel verbale di contestazione che prevede il pagamento, a seguito della contestata violazione, in misura ridotta: non sara' cioe' piu' possibile applicare la sanzione nella misura ridotta iniziale ma nella misura pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'accertatore, in unica soluzione.
P. Q. M. Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 cosi' come introdotto dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003 per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione della Repubblica italiana per i fatti e le ragioni di cui alla motivazione; Sospende quindi il presente giudizio e l'applicazione di tutte le sanzioni irrogate al ricorrente; Manda alla cancelleria per l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la notifica della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, per la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento Bonorva, addi' 26 febbraio 2004 Il giudice di pace: Mastandrea 04C0697